TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-07, n. 202200937
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 00937/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. A C, A M, -OMISSIS- De Angelis e Consuelo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N.A.S. s.p.a., in persona del Direttore Legale
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e -OMISSIS- T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Stallone e Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
A1 - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti della procedura aperta indetta da A.N.A.S. s.p.a. per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione di opere stradali sulla S.S. n. 1 “Aurelia” (viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - variante alla S.S. n. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra -OMISSIS- ed il raccordo autostradale - 2° stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio escluso allo svincolo di San Venerio incluso) e relativo servizio di monitoraggio ambientale e, segnatamente, della determina di aggiudicazione prot. n. CDG-0784036-U del 9.12.2021 a -OMISSIS- s.a. a r.l., della nota di comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, dei verbali di gara e relativi allegati, della proposta di aggiudicazione e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna dell’Amministrazione all’aggiudicazione della commessa in favore del ricorrente, con eventuale subentro nell’esecuzione, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;
A2 - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, per quanto occorrer possa, dell’art. 18.1 del disciplinare di gara;
A3 - per quanto riguarda sia il secondo ricorso per motivi aggiunti, sia il terzo ricorso per motivi aggiunti, sia il quarto ricorso per motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
- della nota prot. n. 115408 del 24.2.2022 con cui è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione e degli atti e verbali del sub-procedimento di verifica dei requisiti ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
B - per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- degli atti di gara, nella parte in cui -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. non è stata esclusa dalla procedura;
- dei verbali di valutazione dell’offerta tecnica e della graduatoria, nella parte in cui -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. è collocata al secondo posto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. s.p.a. e di -OMISSIS- s.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 7 gennaio 2022 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. (d’ora innanzi, anche -OMISSIS-) ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da A.N.A.S. s.p.a. per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione di opere stradali con relativo monitoraggio ambientale e, segnatamente, i verbali di gara e la determina di aggiudicazione in favore del consorzio stabile -OMISSIS- s.c. a r.l. (d’ora innanzi, anche -OMISSIS-). In particolare, premesso di essersi classificato secondo in graduatoria, il consorzio ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’ente appaltante ad aggiudicare la gara in proprio favore, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e subentro nello stesso, o, in subordine, a risarcire i danni per equivalente monetario.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 94 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità . La Commissione avrebbe illegittimamente attribuito all’aggiudicatario 4,2 punti per il sub-criterio b.8.1 previsto dall’art. 18 del disciplinare di gara, nonostante l’omessa produzione delle necessarie dichiarazioni relative ai siti di cava / deposito / discarica.
II) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità . Il consorzio controinteressato avrebbe reso una dichiarazione reticente in merito alla risoluzione di un contratto di appalto disposta dal Comune di -OMISSIS-, non accennando al rigetto dell’impugnativa avverso la delibera civica e, in tal guisa, influenzando indebitamente il seggio di gara. In ogni caso, il mancato riscontro di un grave illecito professionale da parte dell’Amministrazione risulterebbe illogico e inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, perché dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- emergerebbe che -OMISSIS- non si era adoperata per eseguire numerosi ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e che la consorziata -OMISSIS- s.r.l. aveva abbandonato il cantiere. Parimenti erroneo si appaleserebbe il riferimento al tempo trascorso dalle violazioni operato dalla stazione appaltante, perché la risoluzione, pur risalente al 2016, sarebbe stata confermata dal Tribunale partenopeo solamente con decisione del 5 novembre 2020.
III) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità . -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata da -OMISSIS- per l’esecuzione dell’appalto, avrebbe taciuto il rinvio a giudizio dell’ex a.u. -OMISSIS- -OMISSIS-, avvenuto nel 2018 per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle disposizioni antiinfortunistiche. Dal che dovrebbe desumersi che la società avrebbe commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o, comunque, un grave illecito professionale;inoltre, potrebbe essere stata colpita dall’interdizione a contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001. Né rileverebbe la sostituzione del signor -OMISSIS- nel 2020, perché attuata con finalità meramente elusiva, come corroborato dal fatto che attualmente l’imputato amministrerebbe un’altra società del gruppo.
Sia A.N.A.S. s.p.a. sia -OMISSIS- s.c. a r.l. si sono costituite in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati e instando per la reiezione dell’impugnativa.
In seguito, con ricorso notificato e depositato il 27 gennaio 2022, -OMISSIS- ha oppugnato in via incidentale gli atti di gara, mirando a paralizzare il ricorso principale e ad ottenere l’esclusione di -OMISSIS- dalla selezione. A tal fine ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Difetto di istruttoria . Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata dal ricorrente principale, risulterebbe indagato per reati ambientali: donde il venir meno dei requisiti di moralità in capo alla società rappresentata ed al consorzio -OMISSIS-. Inoltre, l’estromissione dell’avversario sarebbe atto dovuto anche per il silenzio serbato in merito a tali inchieste giudiziarie, intervenute nell’arco temporale 2020/2021, che integrerebbe il tentativo di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
II) Violazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Difetto di istruttoria . -OMISSIS- risulterebbe passibile di espulsione sia perché l’ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, direttore tecnico sino al maggio 2021, sarebbe stato arrestato e rinviato a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti, in ragione delle funzioni svolte in seno al -OMISSIS- -OMISSIS-;sia per aver artatamente omesso di dichiarare tali gravi pregiudizi penali.
III) Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . Il consorzio ricorrente in via principale avrebbe sottaciuto due procedimenti penali pendenti a carico del proprio legale rappresentante, signor -OMISSIS- -OMISSIS-, riguardanti, rispettivamente, il reato di peculato e quello di violazione delle norme antisismiche. Inoltre, -OMISSIS- non avrebbe comunicato una misura espulsiva inflitta da A.N.A.S. s.p.a. in un’altra gara per avere presentato una polizza assicurativa firmata da un soggetto non legittimato.
IV) Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . -OMISSIS- s.p.a., consorziata esecutrice, avrebbe omesso sia di informare l’Amministrazione del procedimento penale a carico del direttore tecnico, signor -OMISSIS- -OMISSIS-, per opere eseguite in assenza di titolo paesaggistico e di autorizzazione sismica;sia di menzionare la risoluzione di un affidamento disposta dal Comune di Lucca per gravi ritardi e inadempimenti.
V) Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . L’operato della committenza risulterebbe viziato da carenza di istruttoria e di motivazione, perché non sarebbero stati specificamente vagliati i fatti per i quali il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, a.u. di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata da -OMISSIS-, ha riportato una serie di condanne penali.
VI) Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . -OMISSIS- s.p.a., consorziata esecutrice, avrebbe elusivamente mancato di dichiarare il proprio coinvolgimento in vicende che hanno comportato la revoca di appalti e l’avvio di inchieste penali per condotte corruttive nell’ambito dei lavori per la realizzazione della tratta Alta Velocità Milano - Genova, del 6° Macrolotto dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e del -OMISSIS-.
VII) Violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e illogicità della valutazione . All’offerta tecnica di -OMISSIS- dovrebbero essere tolti almeno 2,6 punti per i parametri b.1 e b.