TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-07-31, n. 202300639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-07-31, n. 202300639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300639
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 00639/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2023, proposto da
-OMISSIS- SNC, rappresentata e difesa dagli avv. F B, G S e S V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i suddetti legali in Brescia, via Diaz 9;

contro

AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI (ADM),

DIREZIONE TERRITORIALE

1 LOMBARDIA, UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del responsabile della Direzione Territoriale per la Lombardia prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- 2023, con il quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per la durata di 25 giorni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 18 gennaio 1994 n. 50;

- del provvedimento del dirigente dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sezione Operativa Territoriale di Brescia prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- 2023, con il quale è stato specificato che l'applicazione della sanzione doveva decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto di data -OMISSIS- 2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADM;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente gestisce un piccolo supermercato nel Comune di Brescia, in zona -OMISSIS-.

2. Nel corso di un sopralluogo svolto in data -OMISSIS- 2022 i funzionari dell’ADM - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sezione Operativa Territoriale di Brescia, coadiuvati da sottufficiali dei NAS di Brescia, hanno sequestrato prodotti liquidi da inalazione senza combustione privi di contrassegno fiscale per complessivi 4.801,65 millilitri.

3. Trattandosi di prodotti soggetti all’imposta di consumo relativa ai succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell’art. 62- quater comma 1- bis del Dlgs. 26 ottobre 1995 n. 504, al legale rappresentante della società ricorrente e all’altro socio è stato contestato il reato ex art. 291- bis del DPR 23 gennaio 1973 n. 43. Il GIP di Brescia ha però disposto l’archiviazione con decreto di data -OMISSIS- 2023 per la particolare tenuità del fatto.

4. L’ADM, con decreto del responsabile della Direzione Territoriale per la Lombardia di data -OMISSIS- 2023, ha applicato la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale per la durata di 25 giorni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 18 gennaio 1994 n. 50. Nella motivazione viene richiamato il decreto di archiviazione del procedimento penale, e si afferma che viene considerata “congrua l’applicazione della sanzione […] nella misura del minimo edittale” . Il periodo di chiusura è stato fatto decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento.

5. In seguito, il dirigente dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sezione Operativa Territoriale di Brescia, con provvedimento di data -OMISSIS- 2023, ha precisato che il periodo di chiusura, sempre pari a 25 giorni, doveva decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto contenente la sanzione.

6. Contro i suddetti provvedimenti la società ricorrente ha proposto impugnazione, lamentando la contraddizione tra le premesse, nelle quali si sottolinea la particolare tenuità del fatto, e la misura della sanzione, fissata non nel minimo edittale (5 giorni) ma in prossimità del massimo (30 giorni).

7. L’ADM si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

8. Con memoria depositata il 24 luglio 2023 la società ricorrente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto nel frattempo l’ADM, con decreto del responsabile della Direzione Territoriale per la Lombardia di data 18 luglio 2023, ha disposto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, riconoscendo l’errore nella quantificazione della sanzione.

9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale, e sono liquidate in € 1.500, oltre agli oneri di legge.

11. Per la stessa ragione, il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

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