TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-09-29, n. 202000580
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Pubblicato il 29/09/2020
N. 00580/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2019, proposto da
Maniezzo Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E A B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via Palmieri 25;
contro
Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 213 del 26/7/2019 notificata in pari data, con la quale il Sindaco del Comune di Settimo T.se ordina la chiusura del Bar Archimede sito in Piazza Campidoglio n. 48, entro le ore 24 per tutti i giorni della settimana fino al 15 agosto 2019 “con conseguente annullamento dell'autorizzazione prot. 15587 del 15/3/2018” che consentiva l'apertura dell'esercizio durante la fascia oraria notturna;
- degli atti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e, in particolare, della relazione della Polizia Municipale trasmessa in data 24/7/2019 e degli atti comunque connessi al relativo procedimento, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 213 del 26/7/2019 il Sindaco del Comune di Settimo Torinese - in conseguenza di un episodio di aggressione verificatosi nel dehors del bar Archimede e di precedenti segnalazioni di schiamazzi notturni correlati alla presenza nella piazza degli avventori del pubblico esercizio - ha ordinato la chiusura dell’esercizio commerciale, entro le ore 24,00 per tutti i giorni della settimana fino al 15 agosto 2019 ed ha conseguentemente annullato l’autorizzazione prot. 15587 del 15/3/2018, rilasciata alla Maniezzo Group s.r.l., che consentiva l’apertura durante la fascia oraria notturna.
La Maniezzo Group s.r.l. ha impugnato il provvedimento, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 di cui al T.U. Enti Locali Decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 comma 2 L.R. Piemonte n. 38/2006;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere altresì quale eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione del principio generale di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa, del principio di economicità ed efficienza. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’adozione del provvedimento impugnato. Eccesso di potere, nella figura sintomatica della ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, illogicità. Erronea spendita di potere;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies e 21 octies di cui alla Legge n. 241/1990, a valere altresì quale eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione del principio generale di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa, del principio di economicità ed efficienza. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’adozione del provvedimento impugnato. Eccesso di potere, nella figura sintomatica della ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità. Erronea spendita di potere. Violazione dei principi di cui all’art. 41 Costituzione.
La società ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento del danno subito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Settimo Torinese, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità della domanda risarcitoria.
All’udienza del 22 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il ricorso viene contestato che:
- i residenti della zona, abitanti del Condominio Piazza Campidoglio, non avrebbero mai sollevato alcuna contestazione nei confronti dell’esercizio commerciale, come dimostrerebbero gli atti notori depositati in giudizio;
- l’amministrazione non avrebbe verificato le segnalazioni pervenute, al fine di verificare se gli schiamazzi provenissero dagli avventori del locale o piuttosto dai frequentatori della piazza Campidoglio;l’episodio di aggressione oggetto della segnalazione del 24 luglio 2019 non sarebbe riconducibile ai frequentatori del bar ma ad una rissa avvenuta nella piazza;
- non sussisterebbero i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente;
- sarebbe altresì violato il disposto di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, anche in considerazione della circostanza che l’esercizio commerciale è stato chiuso e non oggetto di una limitazione circa la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche;
- l’annullamento, o revoca, dell’autorizzazione prot. 15587 del 15/3/2018, rilasciata alla Maniezzo Group s.r.l., che consentiva l’apertura durante la fascia oraria notturna, sarebbe viziato poiché non avrebbe effetti temporanei – potendo invece il Sindaco adottare provvedimenti temporanei per preservare la tranquillità dei residenti in aree del territorio caratterizzate da notevole afflusso di persone e disporre limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo massimo di 60 giorni - e poiché sarebbe immotivato, né sarebbe conforme agli artt. 21 quinquies o 21 octies della Legge n. 241/1990 e all’art. 17 L.R. Piemonte n. 38/2006 il quale prevede al comma 2 che “Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica” precisando al comma 4 che “Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale”;
- il provvedimento sarebbe sproporzionato e violerebbe i principi costituzionali di libertà dell’attività economica di cui all’art. 41 Cost.
Il ricorso è infondato e ciò rende superfluo l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'amministrazione resistente.
Sono, in particolare, infondate le censure con cui viene contestata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 54, d.lgs. n. 267/2000 per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti: quest’ultima disposizione – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non è richiamata nel provvedimento impugnato.
L’amministrazione comunale, nell’ordinare la chiusura dell’esercizio commerciale, entro le ore 24,00 per tutti i giorni della settimana fino al 15 agosto 2019, ha fondato il proprio potere sulla previsione di cui all’art. 17, c. 2, l. reg. n. 38/2006, su disposizioni in materia di inquinamento acustico e sull’art. 50, d.lgs. n. 267/2000.
In particolare è stata data applicazione al comma 7-bis, ai sensi del quale “ il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ”.
L’amministrazione ha dunque esercitato il potere, ordinario, previsto da questa disposizione e non ha, dunque, adottato un’ordinanza contingibile e urgente.
La circostanza che l’amministrazione non abbia fatto precedere l’adozione del provvedimento impugnato alla comunicazione dell’avvio del procedimento del procedimento non va, poi, a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
L’art. 50 fa rinvio all’art. 7, l. n. 241/1990, norma che impone all’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento “ ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dalla difesa dell’amministrazione comunale nelle proprie memorie circa la necessità di disporre rapidamente la riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio commerciale per la gravità della rissa verificatasi il 20 luglio e per il timore del ripetersi di episodi di disturbo: il periodo estivo in cui è stata disposta la riduzione dell’orario – dal 26 luglio al 15 agosto – nel quale, notoriamente, sono maggiori le aggregazioni notturne di persone, giustificava un celere intervento dell’amministrazione, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Né rileva che il provvedimento abbia previsto una riduzione dell’orario di apertura anziché una limitazione circa la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche ciò in quanto l’art. 50, c. 7 bis attribuisce al sindaco anche il potere di disporre “limitazioni in materia di orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.
Il provvedimento impugnato non è poi viziato per difetto di istruttoria e motivazione.
I presupposti previsti dall’art. 50, c. 7 bis, d.lgs. n. 267/2000 perché il Sindaco possa esercitare il potere di disporre limitazioni agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono: la sussistenza di esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (oltre che dell'ambiente e del patrimonio culturale) in aree che siano interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
Tali presupposti sussistono nel caso di specie.
Non è invero oggetto di alcuna contestazione il fatto che la piazza Campidoglio sia un’area molto frequentata nelle ore notturne e che si siano qui verificati episodi di disturbo della quiete pubblica, anche in tarda notte, tra cui quello culminato nella rissa della sera del 20 luglio 2020.
Di ciò si trae conferma dalle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra F – legale rappresentante della Maniezzo Group s.r.l. - alla polizia municipale e cioè che molti dei soggetti coinvolti nella rissa verficata il 20 luglio “non sono nuovi a fatti e situazioni simili, anche in orari di notte inoltrata (2-4) e che i carabinieri sono più volte già intervenuti” e dal fatto che la stessa signora ha contattato in più occasioni i carabinieri.
Questi elementi fattuali sono sufficienti a giustificare l’adozione della misura impugnata.
L’amministrazione non era pertanto tenuta a effettuare specifiche indagini circa la provenienza degli schiamazzi – da soggetti presenti sulla piazza o dagli avventori del bar - o a verificare se la rissa abbia avuto inizio nella piazza o nel dehors dell’esercizio commerciale, non potendo comunque negarsi il ruolo attrattivo svolto dall’esercizio commerciale, come ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in giudizio il 22 luglio 2020 in cui viene affermato che il Bar Archimede è molto utilizzato da parte della comunità locale e punto di ritrovo di molti avventori e giovani (pag. 6).
Parimenti irrilevante è l’assenza di contestazioni, da parte di alcuni residenti del Condominio Piazza Campidoglio, nei riguardi dell’esercizio commerciale.
Con riferimento alla parte di provvedimento in cui viene disposto l’ “annullamento” dell’autorizzazione n. 15587 del 15.3.2018, la difesa dell’amministrazione resistente, nelle memorie depositate in giudizio, ha sostenuto che il Sindaco non avrebbe annullato l’atto ma avrebbe piuttosto dichiarato la già intervenuta cessazione dell’efficacia dello stesso: ciò in quanto l’autorizzazione era stata concessa in via sperimentale, per un anno (fino al 15.3.2019) e non era stata prorogata alla scadenza.
Di tutto ciò non vi è, però, alcuna traccia nel provvedimento.
Al contrario, l’ordinanza impugnata, disponendo l’ “annullamento dell’autorizzazione n. 15587 del 15.3.2018”, è stata adottata sul presupposto della perdurante efficacia di tale atto.
Le affermazioni contenute nelle memorie dell’amministrazione resistente portano, quindi, ad una integrazione postuma della motivazione, come tale inammissibile.
Quanto (irragionevolmente) disposto dall’amministrazione con riferimento all’autorizzazione, in mancanza di ulteriori indicazioni, non può che interpretarsi che come una mera misura conseguente all’ordine di chiusura dell’esercizio entro le ore 24 per il periodo compreso tra il 26 luglio e il 15 agosto e dunque come una sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione limitatamente a tali giornate.
Sono pertanto infondate le censure con cui viene lamentata l’illegittimità dell’atto perché non avrebbe effetti temporanei, sarebbe immotivato, sproporzionato e violerebbe gli artt. 21 quinquies, 21 octies della Legge n. 241/1990, l’art. 17 L.R. Piemonte n. 38/2006 e l’art. 41 Cost.
La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto respinto.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.