TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202312902
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12902/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04547/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CPL Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, G V, M P D, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Mauriello, Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come in atti;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come in atti;
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, Comune di Pompei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via di San Basilio, n. 61;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Raffaello Costanzo, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come in atti;
Provincia di Salerno, Comune di Napoli, Corte dei Conti Napoli – Servizio Amministrativo Unico per la Regione Campania, Conservatorio di Musica San Pietro A Majella di Napoli, Provincia di Caserta, Comune di S. Giuseppe Vesuviano, Comune di Terzigno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arrigo Varlaro Sinisi, Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Sebino 29;
per l'annullamento
- dell'Allegato D alla «Convezione Consip per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 4888 e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 1178 - Lotto 7 (CIG 4227650F21) e Lotto 9 (CIG 4227702A0C)», pubblicato sul sito istituzionale «Acquisti in rete pa» e non comunicato alla Ricorrente, nella parte in cui dispone la revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il Servizio Integrato Energia per il Lotto 9, per la componente energetica “E”, in relazione al IV trimestre 2021, prendendo a riferimento i prezzi unitari del gas naturale, definiti dall'ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, con l'applicazione la riduzione dell'iva al 5% disposta dall'art. 2 del D.L. n. 130/2021 (“Provvedimento Impugnato” – doc. 1) e di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- per l'accertamento del diritto della Ricorrente, in proprio e n.q. di mandataria del RTI a ottenere la revisione da parte di Consip dei corrispettivi e delle tariffe per il Servizio Integrato Energia per il Lotto 9, per la componente energetica “E”, in relazione al IV° trimestre 2021, prendendo a riferimento i prezzi unitari del gas naturale, definiti dall'ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno con la Delibera n. 401/2021/R/gas senza tener conto della riduzione dell'iva al 5% disposta dall'art. 2 del D.L. n. 130/2021;
- e per la condanna di Consip, anche ai sensi dell'art. 34, co. 1 lett. c) c.p.a. a provvedere, assegnando un termine non superiore a 30 giorni, alla pubblicazione di un nuovo provvedimento di revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il Servizio Integrato Energia per il Lotto 9, per la componente energetica “E”, in relazione al IV° trimestre 2021, prendendo a riferimento i prezzi unitari del gas naturale, definiti dall'ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno con la Delibera n. 401/2021/R/gas senza tener conto della riduzione dell'iva al 5% disposta dall'art. 2 del D.L. n. 130/2021, anche, e in via subordinata, previo accertamento della nullità parziale dell'art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A., della Città Metropolitana di Napoli, della Regione Campania, del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, del Comune di Pompei e di Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, integrato da tre successivi ricorsi per motivi aggiunti, avverso i provvedimenti con cui Consip ha periodicamente stabilito per il IV trimestre 2021 (cfr. ricorso principale), I trimestre 2022 (cfr. primi motivi aggiunti), II trimestre 2022 (cfr. secondi motivi aggiunti), III trimestre 2022 (cfr. terzi motivi aggiunti), l’indice revisionale del corrispettivo della convenzione Consip stipulata in data 19 ottobre 2017 (nel prosieguo anche la “Convenzione”) avente ad oggetto il Lotto 9 della procedura di gara per il Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni il “ Servizio Integrato Energia SIE 3 ”, la cui esecuzione è stata affidata in appalto all’odierna ricorrente.
2. L’indice di revisione prezzi in contestazione – di cui Consip ha fatto applicazione nel puntuale rispetto delle originarie previsioni della Convenzione – è quello che afferisce al “ Prezzo Unitario – PU €/KWh ” per il “ Servizio Energia A ” – Componente Energia (impianti alimentati a GPL, metano o altro combustibile gassoso o teleriscaldamento).
3. Nel dettaglio, Consip ha adottato i contestati adeguamenti revisionali in pedissequa applicazione della formula matematica contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico: PUN = PUN-1 x (0,20 x 0,80 x Ir); ove “Ir” è l’indice di riferimento calcolato con la seguente formula: GasN/GasN-1 .
4. “ GASN ” e “ GASN-1 ” sono definiti come: “ media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte) definiti dall’AEEG per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno vigenti nel Periodo di riferimento N (o N-1, n.d.r.)” (cfr. art. 12.7.2 capitolato Tecnico).
5. L’indice “Ir” è quindi dato dalla differenza tra il prezzo del gas naturale per il “Cliente domestico” rilevato da ARERA (con “ incluse le imposte ”) nel trimestre da revisionare, rispetto al corrispondente prezzo nel trimestre precedente.
6. Chiarite le regole contrattuali sulla revisione del prezzo, parte ricorrente si duole del fatto che Consip abbia applicato tali regole (la cui formulazione negoziale risale all’anno di stipula della Convenzione, e cioè al 2017) incurante della circostanza che dall’estate 2021 in poi il prezzo della materia prima del gas naturale ha subito un’impennata vertiginosa a causa della crisi energetica internazionale.
7. Ne discenderebbe, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, che la revisione del prezzo applicata da Consip dal 4° trimestre 2021 in avanti – proprio perché basata su una clausola revisionale non più adeguata rispetto alla brusca evoluzione dei prezzi registratasi nel periodo in contestazione – si sarebbe rivelata concretamente inidonea a salvaguardare l’originario equilibrio economico della Convenzione.
8. In particolare, espone parte ricorrente che il calcolo dell’indice revisionale operato da Consip nel rispetto della Convenzione è stato effettuato computando meccanicamente la nuova minore aliquota IVA vigente per le somministrazioni di gas naturale (non più il 22% bensì il 5%).
9. In relazione a quanto precede, con il ricorso principale parte ricorrente insta per l’annullamento degli atti impugnati (previa eventuale dichiarazione di nullità e/o inefficacia della clausola revisionale contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico), nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione e adeguamento del corrispettivo senza applicare la minore aliquota IVA attualmente vigente, ancorchè tale misura sia sostanzialmente imposta dalla clausola revisionale attualmente vigente (art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico).
10. Parte ricorrente espone che la clausola revisionale contenuta nell’art. 12.7.2 del Capitolato Tecnico (che individua il meccanismo di indicizzazione del prezzo del vettore energetico) avrebbe perso la sua funzione di garanzia del mantenimento dell’equilibrio negoziale sulla cui base è intervenuta la stipula della Convenzione, equilibrio rimasto costante per tutta la precedente durata contrattuale. Ciò deriverebbe dalla combinazione di due circostanze eccezionali: in primo luogo l’abnorme aumento dei prezzi del gas verificatosi a partire dalla seconda metà del 2021, in secondo luogo il provvedimento legislativo (art. 2 DL 130/21) di temporanea riduzione dell’aliquota IVA, quale strumento per mitigare gli