TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400322
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00986/2024 REG.RIC.

N. 00322/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00986/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 1324/T-4-9-2022 adottato il 10.5.2024 dal Comando Legione Carabinieri Puglia, SM – Ufficio Personale – e notificato al ricorrente il 21.05.2024, con il quale gli è stato comunicato il non accoglimento della sua istanza tesa al trasferimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, presso il Comando della Stazione di Taranto, ovvero presso reparti ubicati nel territorio della provincia di Taranto (in San Giorgio Jonico o in Massafra), ovvero, in ultimo, presso il Comando della Stazione di Gioia del Colle;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori l'avv. G C, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;


Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte non sembrano favorevolmente apprezzabili, atteso che, nella particolare fattispecie in esame, il diniego (plurimotivato) dell’istanza di assegnazione ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992 appare adeguatamente supportato dalle opposte negative conseguenze organizzative in riferimento alla sede di appartenenza (stazione di Bitritto), di cui alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1324/T-4-4-2022 del 20 marzo 2024 (integralmente richiamata per relationem nel gravato provvedimento), derivanti dall’eventuale trasferimento del Carabiniere istante (laddove l’Amministrazione ha, in particolare, evidenziato che l’interessato “riveste il ruolo di naturale sostituto del Comandante della Stazione, essendo gli unici due Ispettori ad essa effettivi”);
né sembrano ravvisarsi i dedotti profili di contraddittorietà dell’azione amministrativa (in relazione al trasferimento proposto dalla P.A. presso la stazione di Santeramo in Colle - rifiutato dal ricorrente -, ubicata a minore distanza dalla residenza dell’interessato rispetto all’attuale sede di servizio), in ragione della non irragionevole valutazione di maggiore gravità operata dall’Amministrazione in riferimento alla proposta sede di Santeramo in Colle (“situazione organica ancor più grave di quella della Stazione di Bitritto”).

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