TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2010-07-09, n. 201003117
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N. 03117/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02675/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2010, proposto da:
M D P, rappresentato e difeso dall'avv. I M, con domicilio eletto presso Eugenio Villa in Roma, via Gavinana, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. RM677739X A.S.A./6 del 30.12.2009 del Prefetto della Provincia di Roma notificato al ricorrente il 7.1.2010, di revoca della patente di guida n. RM6777395X cat. B rilasciata o duplicata al sig. Di Pietro Maurizio in data 31.12.2007 dalla MCTC di Roma e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2010 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, sia pure in questa fase di sommaria delibazione, non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris anche in ragione della natura di atto dovuto del provvedimento impugnato