TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2015-03-06, n. 201503843
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N. 03843/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2015, proposto da:
Soc Dima Uno Srl, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Roma, Via Sistina, 121;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Consorzio Impreco S.C.A.R.L.;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del decreto del mise con il quale e' stato disposta la revoca delle agevolazioni concesse a favore della soc ricorrente con il conseguente recupero della somma erogata a titolo di anticipo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la revoca delle agevolazioni per investimenti che vengono realizzati esclusivamente nell’ambito territoriale delle provincia di Caserta;
Letto l’art. 13 cpa secondo cui “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”;
Ritenuto che gli effetti dell’atto in questa sede impugnato sono limitati al territorio della circoscrizione del TAR Campania, sede di Napoli;
Dichiara l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, Roma e la competenza territoriale del TAR Campania, sede di Napoli, innanzi al quale il ricorso può essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art. 15 co. 4 cpa;
Ordina alla Segreteria la trasmissione del fascicolo presso il TAR competente;