TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-06-12, n. 202400301
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2024
N. 00301/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2023, proposto da
G B, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e D D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D D S in Teramo, viale G. Mazzini, n. 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
G D M, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto prot. Ufficiale U. 0010196 del 6 ottobre 2023 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con il quale è stata approvata tra l’altro, la graduatoria della Provincia di Teramo relativa alla procedura selettiva di cui all’art. 58 comma 5 septies D.L. 69/13 e succ. mod. per l’internalizzazione del personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della Provincia di Teramo, nella parte in cui esclude Berardinucci Giuliane;
- della graduatoria della Provincia di Teramo relativa alla procedura selettiva per l’internalizzazione del personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della Provincia di Teramo, nella parte in cui esclude Berardinucci Giuliane;
- di tutti gli atti presupposti, tra cui il decreto prot. n. 9717 del 5 ottobre 2023, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, e di quelli collegati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota del Direttore dell’Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo del 25 ottobre 2023, laddove lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha aderito al bando indetto dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 1391/2023 per l’internalizzazione del personale che aveva svolto servizi di pulizia presso le scuole della Provincia di Teramo per almeno cinque anni, compresi il 2018 e il 2019.
Con il ricorso in decisione impugna la graduatoria formata all’esito della procedura nella quale non compare il suo nominativo.
Con il primo motivo la ricorrente deduce vizi di “ violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Bando di selezione di cui al Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ”;la domanda di partecipazione alla selezione non risulterebbe pervenuta, come attestato dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, nonostante la ricorrente avesse seguito le istruzioni di compilazione della domanda (esclusivamente) on line e ricevuto, dal portale a tal fine indicato nel bando, la comunicazione di accettazione con successo della domanda.
Con il secondo motivo sono dedotte censure di “ illegittimità della esclusione per violazione del principio del favor partecipationis;eccesso di potere per mancato ricorso al c.d. soccorso istruttorio ;ove pure la domanda non fosse stata correttamente acquisita, l’Amministrazione, che l’aveva comunque ricevuta, come attestato dalla comunicazione pervenuta on line alla ricorrente, avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione, in ossequio al dovere di soccorso istruttorio.
Resistono le Amministrazioni intimate.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione resistente ha reso le informazioni chieste dal collegio con ordinanza n. 16/2024 chiarendo che “ l’aspirante candidato alla procedura concorsuale compila la domanda di partecipazione sul sito-web “INPA”. Una volta compilata la domanda di partecipazione, l’aspirante candidato riceve per email la comunicazione di avvenuta compilazione della domanda di partecipazione sulla piattaforma “INPA” unitamente alla domanda compilata. Successivamente, l’aspirante candidato deve registrarsi al servizio “ISTANZE ONLINE”, raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi >Servizi \online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, al fine di consentire la corretta acquisizione della domanda di partecipazione inoltrata dal sito “INPA”. In difetto della registrazione su “ISTANZE ONLINE” la domanda di partecipazione non filtra sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, dunque, la domanda di partecipazione trasmessa non può dirsi acquisita ”.
Il procedimento, così come descritto nei chiarimenti del Ministero resistente, non è riportato nel bando di concorso.
Pertanto, il messaggio ricevuto dalla ricorrente che conferma l’acquisizione con successo della domanda deve ritenersi quanto meno idoneo a indurne il convincimento che la procedura fosse stata conclusa e la domanda correttamente acquisita.
Si è condivisibilmente affermato in proposito che " Nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informatico deve essere funzionale a garantire la partecipazione dei concorrenti .” T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 3/01/2022, n. 1.
Le modalità di acquisizione delle domande, nel caso in decisione, non favoriscono certo l’accesso degli aspiranti alla selezione perché il messaggio che il portale INPA invia dopo il caricamento della domanda è idoneo a suscitare l’affidamento che l’operazione sia terminata, mentre invece - considerata la genericità della descrizione della procedura nel bando, rispetto a quella più chiara e dettagliata resa dalla resistente - avrebbe dovuto almeno indicare la necessità di dar seguito ad ulteriori adempimenti.
Ne consegue che le modalità stabilite dall’Amministrazione per favorire la digitalizzazione e speditezza delle procedure non possono tradursi in un aggravamento procedimentale a danno dei partecipanti, né l’articolazione del processo in due fasi, apparentemente indipendenti, processate da due siti diversi, può esonerare il Ministero dell’istruzione, che interviene solo nella seconda fase, dal verificare se coloro che hanno avuto accesso alla prima fase abbiano commesso errori nel trasmettere la domanda.
Il fatto che la domanda della ricorrente sia stata comunque presentata, ancorché rimasta ferma alla prima fase, produce esattamente l’effetto di onerare l’Amministrazione ad eseguire una compiuta istruttoria e di correggere, mediante il soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/1990, le irregolarità delle domande non imputabili a negligenza degli interessati, ma ad una procedura particolarmente articolata non compiutamente descritta nel bando.
Le spese seguono la soccombenza.