TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200062
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2019, proposto da
CO.T.IM Costruzioni Turistiche Immobiliari s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Il Comune di San Bartolomeo al Mare, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
per la condanna
dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale in relazione alla deliberazione G.C. 29/10/2015 n. 123, recante revoca della procedura di project financing “per la ricerca di offerenti, disponibili a realizzare i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa Comunale, la realizzazione del parcheggio pubblico su area frontistante la casa comunale, la realizzazione di un parcheggio multipiano per autovetture in p.zza Doria con conseguente riqualificazione ambientale della stessa e la riqualificazione con adeguamento tecnologico di un edificio di proprietà adibito ad asilo infantile” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Bartolomeo al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società CO.T.IM Costruzioni Turistiche Immobiliari s.r.l. espone: - che, con avviso 11 febbraio 2005, il Comune di San Bartolomeo al Mare esprimeva l’intendimento di realizzare, mediante procedura di project financing, la ristrutturazione e l’ampliamento della casa comunale, la realizzazione di un parcheggio pubblico su area frontistante la casa comunale, la realizzazione di un parcheggio multipiano per autovetture in p.zza Doria con conseguente riqualificazione ambientale della stessa e la riqualificazione con adeguamento tecnologico di un edificio di proprietà adibito ad asilo infantile; - che, con delibera G.C. 20.9.2007 n. 152, il Comune individuava di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37-ter della legge 109/1994, la proposta della società CO.T.IM. s.r.l., come modificata secondo le esigenze rappresentate dall’Amministrazione, ed approvava il progetto preliminare proposto, autorizzando gli uffici ad avviare la seconda fase del procedimento riguardante l’individuazione del concessionario; - che l’iter di affidamento si interrompeva per effetto del contenzioso azionato dalla seconda classificata; - che, in adempimento alla L.R. n. 38/2007, il Comune chiedeva a CO.T.IM. di reperire all’interno del progetto presentato una percentuale di edilizia residenziale pubblica, nonché di modificare il progetto e il piano economico finanziario; - che, con nota 30.12.2011, CO.T.IM. trasmetteva un nuovo PEF aggiornato in accoglimento delle richieste del Comune; - che, da allora, l’iter procedimentale non aveva ulteriore corso, finché, con deliberazione G.C. 29.10.2015 n. 123, il Comune deliberava di revocare la procedura di project financing a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, vuoi in relazione all’adozione del progetto preliminare di PUC, che prevedeva una nuova ubicazione della sede comunale, ritenuta più funzionale e strategica; vuoi in considerazione del nuovo quadro normativo, che non consentiva all’ente di impegnare risorse proprie da destinare al cofinanziamento delle opere in oggetto (€ 400.000,00 oltre IVA di legge), come prefigurato nel nuovo PEF aggiornato, tenuto conto dell’assoggettamento dell’ente alle disposizioni che regolano il patto di stabilità degli enti locali; - che la società prendeva atto della decisione comunale, ma chiedeva l’indennizzo dei costi sostenuti nella procedura, allegando fattura proforma; - che le trattative avviate in tal senso non giungevano ad un accordo.
Agisce pertanto per la condanna del Comune di San Bartolomeo al