TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-11-10, n. 201400541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-11-10, n. 201400541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400541
Data del deposito : 10 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00120/2014 REG.RIC.

N. 00541/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2014 REG.RIC.

N. 00187/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2014, proposto da:
E L e A O, rappresentati e difesi dall'avv. F L, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Il Comune di Cordenons, rappresentato e difeso dall'avv. R R L, con domicilio eletto presso Dario Miani Avv. in Trieste, Via Paganini 4;

nei confronti di

G R;



sul ricorso numero di registro generale 187 del 2014, proposto da:
E L e A O, rappresentati e difesi dall'avv. F L, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Il Comune di Cordenons, rappresentato e difeso dall'avv. R R L, con domicilio eletto presso Dario Miani Avv. in Trieste, Via Paganini 4;
Regione Friuli-Venezia Giulia;

nei confronti di

G R, Loretta Zanella;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 120 del 2014:

-della comunicazione di avvio del procedimento art. 7 e 8 della L. n. 241/90 del Comune di Cordenons, per emissione ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n.19/2009, prot. . 15678/1136, del 21.1.2014;

quanto al ricorso n. 187 del 2014:

-del provvedimento del Comune di Cordenons dd. 14.3.2014, prot. 1136/0005084, avente ad oggetto "accertamenti edilizi eseguiti presso l'immobile sito a Cordenons in via Braida Romanin n. 10. Ingiunzione di rimozione demolizione con ripristino dello stato dei luoghi art. 51 L.R. 9/09;

-dell'art. 58 delle Norme tecniche di Attuazione - di seguito NN.TT.A. del Piano regolatore comunale e relativo decreto regionale di approvazione, unitamente ai successivi atti di pubblicazione;

-del parere della Regione FVG dd.

7.12.2012 relativo a interventi in deroga alle distanze ammessi dal Codice Regionale;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cordenons;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente con il primo ricorso impugna la comunicazione di avvio del procedimento del Comune relativa a un’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.

Illustrata la vicenda, a sostegno deduce la violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990, travisamento ed errore sui fatti, la violazione articoli 2, 3 e 10 della legge 241 del 1990, violazione dell’art 16 della lr 19/2009 e art 58 delle NTA, travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Sul primo ricorso si costituisce il Comune il quale ne eccepisce l’inammissibilità in quanto rivolto avverso una mera comunicazione di avvio del procedimento, atto non lesivo e non impugnabile.

Con il secondo ricorso rubricato al n 187/14 il ricorrente impugna il provvedimento comunale recante l’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino, l’art 58 delle norme tecniche di attuazione e il parere della Regione avente a oggetto gli interventi in deroga alle distanze.

I ricorrenti rappresentano di avere comunicato al Comune l’inizio di un’attività edilizia libera vale a dire la costruzione di un modesto deposito di attrezzi da giardino. Fanno presente di aver effettuato una permuta di terreni con i vicini al fine di realizzare detta costruzione.

Il Comune contestava il mancato rispetto della distanza dai confini, anche per l’altezza dell’edificio e la violazione dell’art 58 delle NTA.

Ricevuta l’ingiunzione di demolizione i ricorrenti facevano presente la loro posizione non ottenendo risposta dal comune.

A sostegno deducono innanzi tutto la violazione dell’art 32 della l 69/2009, articoli 2 e 39 del D Lvo 33/2013, degli articoli 16 e 51 della lr 19/209 e dell’art 58 delle Norme tecniche di attuazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Premesso che non può opporsi al ricorrente una normativa diversa da quella pubblicata sul sito ufficiale ai sensi dell’art 32 della legge 69 del 2009 e del D Lvo 33 del 2013, rilevano poi la preesistenza del fabbricato rispetto al quale la costruzione oggetto della controversia si trova in aderenza.

La normativa comunale consente poi la deroga previa convenzione con il confinante, che nel caso sarebbe intervenuta sulla base della permuta.

Come secondo motivo deduce il travisamento dei fatti, del principio di proporzionalità e congruità.

Il ricorrente chiede, in caso d’impossibilità di annullamento dell’atto gravato, il risarcimento dei danni.

Resiste in giudizio il Comune il quale contesta l’intero ricorso, in particolare rilevando come la permuta non consente alcuna deroga alle distanze. Osserva come uno dei lati del manufatto non è in aderenza con il fabbricato del vicino.

In data 14 ottobre 2014 il ricorrente ha replicato alla memoria avversaria.

Nella pubblica udienza del 5 novembre 2014 le cause sono state introitate per la decisione.

DIRITTO

I due ricorsi in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Peraltro il primo ricorso risulta palesemente inammissibile, in quanto rivolto avverso la comunicazione di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.

Il ricorrente invoca a tale proposito l'errore scusabile in quanto in calce alla comunicazione risulta indicata la modalità di ricorso al tribunale amministrativo. Non si comprende il senso e la rilevanza di tale richiesta, in quanto l'errore scusabile viene invocato quando non vengono rispettati i termini, non quando viene impugnato un atto non impugnabile.

Con il secondo ricorso i ricorrenti contestano la stessa vigenza e applicabilità della norma del piano regolatore e precisamente dell'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione, in quanto le stesse non sarebbero state pubblicate sul sito istituzionale del comune, laddove sulla base delle norme citate in narrativa l’efficacia legale è attribuita alla sola pubblicazione telematica.

A parte che a livello generale sul sito del comune è possibile accedere alla documentazione di approvazione della variante al piano regolatore da cui si evincono anche i successivi aggiornamenti ivi compresi il nuovo testo dell'articolo 58, a proposito basti osservare che l'articolo 58, nel testo precedente ritenuto applicabile dagli stessi ricorrenti, prevede la possibilità di deroga alle distanze dai confini in virtù di una convenzione fra i proprietari confinanti, mentre il successivo articolo 58 non prevede tale possibilità pur consentendo una costruzione in aderenza al confine.

Peraltro, per quanto riguarda l'articolo che la stessa parte ricorrente ritiene applicabile, non vi è stato nessun accordo con i vicini perché tale non può considerarsi la permuta, nel corpo della quale espressamente si prevede all’art 8 che le aree oggetto di permuta non sono edificabili. La questione quindi non risulta rilevante.

Quanto alla questione dell'aderenza, essa deve risultare totale, per ogni lato della costruzione deve o trovarsi in aderenza ovvero rispettare la distanza, laddove dagli atti di causa e dalla stessa documentazione di parte ricorrente emerge che l'edificio costruito risulta aderente a quello del vicino solo per due dei tre lati, mentre per il terzo la distanza non è rispettata e quindi non si tratta di costruzione in aderenza consentita.

Risulta quindi che il manufatto in questione, pur non essendo soggetto ad autorizzazione edilizia in quanto facente parte della cosiddetta edilizia libera, non ha rispettato le norme tecniche di attuazione comunali per quanto riguarda le distanze dai vicini: un tanto risulta sufficiente per rendere illegittima l'intera costruzione e quindi legittimo l'ordine di demolizione.

Quanto alla congruità e proporzionalità si tratta di due elementi che non vengono in gioco in quanto si tratta di un'applicazione vincolata delle norme comunali.

Irrilevante risulta poi la contestazione di un parere regionale, atto non lesivo e comunque che ribadisce pacifici principi civilistici in materia di distanze tra edifici.

Sia pure in via subordinata al rigetto del gravame i ricorrenti formulano una richiesta risarcitoria, palesemente inammissibile in quanto la condanna al risarcimento del danno presuppone l'accertata illegittimità dell'azione amministrativa, la quale è risultata invece correttamente disposta dal comune e anzi dovuta.

Per tutte le sue indicate ragioni il primo ricorso va dichiarato inammissibile e il secondo va rigettato, laddove sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti in caso

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