TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-01-09, n. 201700250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-01-09, n. 201700250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700250
Data del deposito : 9 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2017

N. 00250/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13667/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13667 del 2015, proposto da:
Md M H, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Villante C.F. VLLCHR73M68F839Q, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente (k10/419620).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

che parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992;

che, essendo l’Amministrazione rimasta inerte, parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo T.a.r., avanzando le domande indicate in epigrafe;

Considerato che in corso di causa l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma degli organi competenti il decreto di conferimento della cittadinanza nei confronti di parte ricorrente;

Ritenuto:

che il collegio, preso atto di ciò, debba dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;

che sussistano gravi ed eccezionali motivi, in ragione della grande mole di lavoro gravante sugli uffici amministrativi competenti causata dal rilevante numero di richieste in materia, per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

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