TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-08-01, n. 202312943

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-08-01, n. 202312943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312943
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 12943/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15378/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15378 del 2018, proposto da
B C, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana a corrispondere al ricorrente la somma di € 13.920,00 a titolo di retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2008 al mese di settembre 2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 maggio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 27 novembre 2018 e depositato il 27 dicembre 2018, il sig. B C ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare il suo credito nei confronti dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana per € 13.920,00 a titolo di retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2008 al mese di settembre 2008, nonché di condannare il predetto ente a corrispondergli tale somma.

2. Con memoria del 14 marzo 2023, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha evidenziato:

- che « a far data dal 1 gennaio 2018, l’Ente Strumentale alla C.R.I. è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Titolo V del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per effetto dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 178/2012 (come modificato dall’art. 16, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172) » e che pertanto « il ricorso è improcedibile atteso che l’interessato non avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo, stante la regola della improcedibilità e/o improseguibilità della domanda per difetto di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al Tribunale Fallimentare »;

- che comunque « alla data della notifica del ricorso i diritti patrimoniali di cui è causa si erano già estinti per prescrizione, che con la presente memoria si eccepisce formalmente »;

- che – infine e in ogni caso – il sig. C « non [ha] fornito alcun elemento di prova a fondamento delle proprie pretese, che pertanto non potranno che essere integralmente rigettate ».

3. Con nota del 24 aprile 2023, la stessa amministrazione ha chiesto la decisione della causa senza la preventiva discussione.

4. Con nota del 9 maggio 2023, parte ricorrente ha chiesto a sua volta la decisione del ricorso senza prendere posizione su alcuna delle eccezioni spiegate dall’ente resistente.

5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 12 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L’eccezione in rito formulata dall’amministrazione è fondata.

6.1. E, infatti, così come correttamente ricordato dall’amministrazione « qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito » (cfr. Cassazione civile, III, 20 marzo 2017, n. 7037).

La giurisprudenza ha poi specificato che tale regola si applica anche alle « azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) [che] divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione) » (v. Cassazione civile, lavoro, 15 giugno 2017, n. 15066) e ha quindi chiarito che nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello della procedura concorsuale, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice della procedura concorsuale (v. Cassazione civile, lavoro, 28 ottobre 2021, n. 30512, 21 giugno 2018, n. 16443 e 30 marzo 2018, n. 7990), specificando che tale riserva di cognizione « deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, comma 1, r.d. 15 marzo 1942, n. 267), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 52, comma 1 e art. 111bis, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) » ed evidenziando espressamente che « pari esclusività di accertamento concorsuale vige, con gli opportuni adattamenti, per la liquidazione coatta amministrativa (in virtù del richiamo degli artt. 207-209 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) » (cfr. ancora Cassazione civile, lavoro, 21 giugno 2018, n. 16443).

6.2. Ciò chiarito, nel caso di specie, è documentato che:

- ai sensi dell’art. 8, c. 2, d.lgs. n. 28 settembre 2012, n. 178 – così come modificato dall’art. 16, d.l. n. 148/2017, convertito in l. n. 172/2017 – a far data dall’1 gennaio 2018, l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

- il sig. B C ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 27 novembre 2018, ovvero dopo che l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

- l’azione proposta dal sig. C è espressamente volta a ottenere l’accertamento di un diritto di credito discendente dal rapporto di lavoro e la condanna dell’ente datore di lavoro « a corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 13.920,00 a titolo di retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2008 al mese di settembre 2008 », ovvero rientra nell’ambito di accertamento proprio della procedura di liquidazione già avviata al tempo della proposizione dell’azione (e, quindi, nella sfera di cognizione propria del giudice della stessa).

6.3. Da quanto sopra non può che discendere l’inammissibilità del presente ricorso.

7. Le spese processuali – avuto riguardo al carattere risalente del contenzioso e alla peculiarità del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi