TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2010-06-11, n. 201002575
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N. 02575/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 04026/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 4026 del 2010, proposto da:
C V, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, v.le Giulio Cesare, 118;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. R V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Cesare Fracassini, 18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente n. 891 del 10.12.2004 - prot. 20757 e n. 892 del 10.12.2004 - prot. n. 20758 del Comune di Campagnano di Roma.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non sussiste il periculum in mora, attesa la natura degli atti impugnati in questa sede