TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2021-02-11, n. 202100915
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Pubblicato il 11/02/2021
N. 00915/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05201/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5201 del 2017, proposto da V C, rappresentato e difeso dall’avv. P B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Viale della Costituzione, Centro Direzionale di Napoli, Is. A/3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN2 (in Liquidazione ai Sensi dell’art. 12 della Legge n. 26/2010) - non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 428/2016, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, depositato in data 13 giugno 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante.
CONSIDERATO che all’esito della camera di consiglio (art. 73, comma 3, c.p.a.), il Collegio ha rilevato che non risulta versata in atti la copia del provvedimento giudiziale che dichiara l’esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo azionato, non risultando sufficiente la mera attestazione di cancelleria circa la non opposizione dello stesso;
RITENUTO, pertanto, di dover ordinare alla parte ricorrente di provvedere al deposito della predetta documentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente ordinanza.