TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-04-23, n. 201500650
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Testo completo
N. 00650/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Immobiliare Costruzioni Monsignore S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M D, con domicilio eletto presso M D in Bari, Via Cognetti, n. 58;
contro
Comune di Polignano A Mare, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso R P in Bari, Via Imbriani, n. 69;
nei confronti di
Fimco S.P.A, rappresentata e difesa dall'avv. P N, con domicilio eletto presso P N in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 47;
per l’annullamento
della nota prot. n. 3087/2014 del 04.02.2014 recante diniego sospensione lavori ed annullamento in autotutela permesso di costruire n. 2011-185 del 30.12.2011, rilasciato in favore della Fimco s.p.a.;
ove occorresse, della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, prot. n. 26021/2013 del 24.10.2013;
del citato permesso di costruire n. 2011-185 del 30.12.2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Con motivi aggiunti depositati 22.01.2015
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 2011 - 185 per violazione dell’art. 146, comma 6, D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 20/2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano A Mare e della Fimco s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori M D, Sonia Squicciarini e Paolo D'Agostino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La Immobiliare Costruzioni Monsignore s.r.l. impugna la nota prot. 3087/2014 del 04.02.2014, con cui il Comune di Polignano A Mare ha concluso il procedimento in autotutela, sollecitato dall’impresa, rigettando la richiesta di sospensione dei lavori e di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 185 del 30.12.2011 rilasciato in favore della Fimco s.p.a.
Espone in fatto che la Fimco s.p.a, in data 27.04.2007, ha acquistato dalla Ma.Bar. sr.l. gli immobili compresi in una convenzione di lottizzazione sottoscritta tra il Comune di Polignano A Mare, la Immobiliare Costruzione Monsignore s.r.l. e la Ma.Bar. s.r.l. in data 07.02.2007, rep. 129529, registrata il successivo 26.02.2007.
A seguito di istanza presentata in data 12.11.2008, la Fimco s.p.a ha ottenuto il permesso di costruire n. 185 del 30.12.2011, sulle aree in precedenza acquistate, per la “ realizzazione di un insediamento turistico – alberghiero ”.
Con nota del 01.03.2013, la ricorrente ha chiesto al Comune un intervento finalizzato alla sospensione dei lavori avviati dalla Fimco s.p.a. e l’annullamento del titolo abilitativo edilizio, ritenendo che quest’ultimo comprendesse illegittimamente anche aree di sua proprietà.
Il procedimento si è concluso con l’adozione da parte del Comune di Polignano a Mare del gravato provvedimento.
Costituiscono motivi di ricorso:
1. violazione dell’art. 28 L. 1150/1942, violazione degli artt. 11 e 12 D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per violazione della Delibera C.C. n. 62 del 17.11.2005 di approvazione della variante al Piano di lottizzazione della maglia 12 del 1° P.P.A.; eccesso di potere per violazione della convenzione di lottizzazione del 07.02.2007; violazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Polignano a Mare per le “ zone per attività turistico alberghiere ”; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; sviamento e malgoverno.
Espone la ricorrente che il Piano di lottizzazione, oggetto della Convenzione di Lottizzazione sottoscritto tra Comune, Immobiliare Costruzioni Monsignore s.r.l. e Ma.Bar. s.rl., è stato approvato nel 1998 e con Delibera C.C. n. 62 del 17.11.2005 è stata assentita la variante relativa alla maglia n. 12 del 1° P.P.A. vigente, destinata a “zona per attività turistico - alberghiere” (località Monsignore).
Il permesso di costruire rilasciato alla Fimco s.p.a., secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo in quanto fondato sul rilievo circa la proprietà delle aree su cui insisterebbe l’intervento edilizio assentito, ritenuta esclusivamente dal Comune di titolarità della Fimco s.p.a., di superficie pari a mq 42.980,00.
Sostiene, invece, la ricorrente che l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto della specifica ripartizione delle utilità volumetriche e degli oneri di urbanizzazione proporzionalmente distribuite tra tutti i lottizzanti, ad opera della variante al P.D.L. approvata con la Delibera C.C. 62/2005 e della successiva convenzione sottoscritta il 07.02.2007.
2. La ricorrente contesta, altresì, l’assenza di volumetria che di fatto deriverebbe dall’attuazione del P.D.L. come interpretato dal Comune. Tale conseguenza deriverebbe dal rilievo per cui la Tav. 7 del Piano di lottizzazione, pur prevedendo la volumetria totale, secondo l’amministrazione non riporterebbe il dimensionamento del Piano suddiviso per Ditte. In realtà, l’impresa evidenzia che dalla convenzione di lottizzazione del 07.02.2007 emerge che “ i lottizzanti sono proprietari di suoli edificatori ”, tra i quali sono specificati quelli di proprietà della “Immobiliare Costruzioni Monsignore s.r.l”. Sarebbe in esso indicato il suolo edificatorio censito in parte al fg. 10, p.lla 533 e in parte al fg. 13, p.lla 476.
Afferma, altresì, che l’amministrazione non può, con l’approvazione dei successivi piani attuativi di secondo grado, contrastare quanto contenuto nella convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 07.02.2007.
Avversa quanto affermato dal Comune sul volume che esprime la superficie di proprietà della Monsignore, secondo cui quello “all’interno della Maglia TA è assorbito dal volume dell’edificio preesistente ”.
Tale costruzione (trattasi di un trullo storico) non può essere computato ai fini del calcolo della volumetria complessivamente assentita dal Piano di lottizzazione, tipizzata dal P.R.G. a vocazione turistico – alberghiera.
Inoltre, se non residuasse volumetria edificabile sulla base del ragionamento dell’amministrazione, la ricorrente evidenzia che non avrebbe avuto senso per la medesima sottoscrivere la convenzione di lottizzazione.
Rileva, invece, che dalle Planimetrie e dalla Relazione illustrativa del P.D.L., entrambe allegate alla variante del Piano, emergerebbe che alla ricorrente spetta una volumetria illegittimamente azzerata dagli atti adottati dal Comune.
II. Si è costituito in giudizio la Fimco spa, controinteressata, con atto depositato il 30.04.2014, per resistere al ricorso.
Nel ricostruire la successione dei fatti, riferisce che, in data 01.12.2006, prima della sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, le medesime parti hanno sottoscritto un scrittura privata nella quale si sono assunte reciprocamente alcuni obblighi.
Più specificamente la Ma.Bar. srl, in forza di tale accordo, si è impegnata ad eseguire nelle particelle di proprietà della Immobiliare Monsignore srl (fg. 10, p.lle 533-476), alcune opere quali condotta fognaria, recinzione dei suoli, rifacimento intonaco, pavimentazione, impianto elettrico, idrico – fognario. La Immobiliare Monsignore srl si impegnava, invece, a “ controfirmare, su richiesta della Ma.bar. s.r.l., gli atti tecnico – amministrativi, relativi alla realizzazione del progetto della struttura alberghiera prevista nella Maglia Comunale, ivi comprese le eventuali che si rendessero necessarie fino al rilascio del certificato di agibilità della realizzanda struttura ”.
Al punto 5), è stato, altresì, puntualizzato che la “Convenzione è vincolante tra le parti soltanto se il Comune di Polignano a Mare rilascerà il permesso di costruire per la realizzazione della struttura alberghiera prevista dalla Maglia 12 del P.R.G.”.
La società controinteressata aggiunge che, successivamente, in data 12.11.2008 essendo subentrata alla Ma.Bar. srl, ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire una struttura turistico – alberghiera solo sulle aree di sua proprietà ed in base alla volumetria che esse esprimevano.
Nelle more del rilascio del permesso di costruire, la Immobiliare Costruzioni Monsignore srl avrebbe obiettato con note scritte sia alla Ma.Bar. srl che alla Finco s.p.a. il mancato rispetto degli accordi assunti con la scrittura privata del 01.12.2006.
La Ma.Bar. srl avrebbe dato riscontro alla nota della ricorrente, confermando gli impegni assunti con la scrittura privata, mentre la Fimco spa dichiarava la propria estraneità agli accordi, non menzionati dalla Ma.bar. srl al momento dell’atto di vendita.
La Fimco spa avrebbe sollecitato la Immobiliare Costruzioni Monsignore srl, ad onorare a sua volta gli impegni assunti.
Il permesso di costruire n. 185/2011, infatti, era condizionato alla presentazione del progetto per le urbanizzazioni e al rilascio del relativo permesso di costruire.
L’ulteriore permesso di costruire n. 105 per le opere di urbanizzazione è stato successivamente rilasciato in data 10.08.2012, a cui hanno fatto seguito le comunicazioni di inizio lavori, rispettivamente del 13.12.2012, con riferimento alla struttura alberghiera, e del 27.09.2013 per le opere di urbanizzazione.
Riferisce ancora la controinteressata che, in data 01.03.2013, la ricorrente ha presentato istanza di sospensione dei lavori e revoca in autotutela del permesso di costruire n, 185/2011, sul presupposto che per il rilascio di tale titolo sarebbe stata necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante della Immobiliare costruzioni