TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301128
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 01128/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01344/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO N. M_D GMIL REG-OMISSIS-, CON CUI IL MINISTERO DELLA DIFESA, CANCELLAVA IL MILITARE RICORRENTE DAL QUADRO DI AVANZAMENTO FORMATO CON VERBALE N-OMISSIS-, PER L’

ALIQUOTA DEL

31/12/2014, AI SENSI DELL’ART.1051,

COMMA

4 DEL

DECRETO LEGISLATIVO

15

MARZO

2010, N.66.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 2.8.2021 e depositato il 3.8.2021 il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- ha esposto:

-) si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 21.9.1994, conseguendo l’attuale grado in data 1/1/2015 e prestando per oltre 14 anni servizio istituzionale presso il -OMISSIS- dal grado di Maresciallo Ordinario a quello di Maresciallo Capo, mentre dal grado di Maresciallo Maggiore presta servizio effettivo alla -OMISSIS-, in qualità di Comandante della Stazione;

-) nell’espletamento del proprio servizio ha tra l’altro riportato ottime valutazioni, un encomio solenne e una nota di merito, che troverebbero conferma nella più recente valutazione caratteristica comunicata il 04/06/2020;

-) in data 12/5/2021, il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-gli notificava una busta chiusa asseritamente contenente il provvedimento impugnato, con il quale il Ministero della Difesa disponeva ai sensi dell’art.1051, comma 2, lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, la cancellazione del Maresciallo Maggiore -OMISSIS- dal quadro di avanzamento formato con verbale n.-OMISSIS-, per l’aliquota del 31/12/2014.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento n. M_D GMIL REG-OMISSIS-, il ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative.

Il ricorrente:

-) afferma che il provvedimento impugnato risulta mancante di pagine e anche privo della qualifica e del gruppo firma del Dirigente/Capo Ufficio titolato ad emettere l’atto impugnato;

-) contesta il contenuto della relata di notifica laddove si afferma che il ricorrente avrebbe preso visione del contenuto della busta in maniera riservata, rimarcando che il 27.7.2021 gli venivano consegnate n.4 buste chiuse e per nessuna di essa veniva visionato il contenuto da parte del ricorrente, mentre solo successivamente il ricorrente prendeva atto di quanto riportato arbitrariamente nella relata di notifica;

-) osserva che il provvedimento impugnato risulterebbe generato e firmato (nella sola prima pagina) telematicamente dall’Amministrazione pubblica, mentre al ricorrente, però, veniva consegnata, in sede di notifica, la copia cartacea dell’atto impugnato, ragion per cui l’atto notificato in via ordinaria senza firma autografa e con la dicitura “firmato digitalmente” risulterebbe giuridicamente inesistente, non avendo la firma digitale su un atto cartaceo alcun valore;
peraltro anche la giurisprudenza amministrativa afferma che l’atto "firmato digitalmente” e notificato nei modi ordinari è di fatto un atto non conforme al modello legale se non riporta la firma autografa;
pertanto, in tali casi l’atto è come se fosse non sottoscritto e, quindi, provo di qualsiasi effetto giuridico;

-) deduce vizio di notifica del provvedimento impugnato, che avveniva da parte di Pubblico Ufficiale a ciò non autorizzato, ovverosia dal Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-.

II) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A..

Rileva il ricorrente che:

-) egli era stato regolarmente inserito nell’aliquota di avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante s.UPS (ora Maresciallo Maggiore), formata il 31.12.2014;

-) in data 23.12.2015, con Decreto Dirigenziale n-OMISSIS- egli veniva promosso al grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di P.S. a decorrere dal 1.1.2015 nonché decreto n.-OMISSIS-, con il quale il medesimo veniva conseguentemente iscritto nel grado

di Maresciallo Maggiore mantenendo l’anzianità di servizio nel grado precedentemente posseduto di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di P.S.;

-) quindi veniva segnalato l’avvenuto rinvio a giudizio in un procedimento penale per delitto non colposo pendente innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-per il reato di cui all’art.595 del c.p. (diffamazione), risalente al 30.10.2015 mentre “ i lavori di valutazione per i Mar. Capi inclusi nell’aliquota del 31/12/2014 si sono conclusi il 27/11/2015 con l’accertamento dei requisiti alla data del 24/11/2015, pertanto in epoca successiva al provvedimento giudiziario ”, mentre il militare “ all’epoca del precedente avanzamento aveva omesso di comunicare la propria posizione processuale di imputato e dell’esistenza della medesima causa impeditiva ” e il successivo 27.7.2021 veniva notificato il provvedimento impugnato;

-) rispetto a quanto sopra, il ricorrente deduce di essere venuto a conoscenza della citazione a giudizio solamente nel mese di febbraio 2016 allorquando il suo difensore d’ufficio gli comunicava la sua nomina quale legale d’Ufficio, cui solo il 18/11/2016 il ricorrente conferiva incarico legale a proprio avvocato per l’acquisizione di copia del fascicolo processuale;

-) l’Amministrazione non avrebbe riferito che l’atto di citazione, inviato a mezzo posta, veniva erroneamente consegnata in data 23/11/2015 a mani di -OMISSIS-, persona che nulla aveva a che vedere con il ricorrente non essendo familiare convivente, tra l’altro, abitante a tutt’altro indirizzo;

-) il verbale di accertamento dei requisiti per l’avanzamento veniva redatto il 24.11.2015 mentre l’atto di citazione veniva consegnato

erroneamente a persona diversa dal destinatario il giorno precedente 23.11.2015;

-) inoltre, deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il decreto di citazione a giudizio non è inquadrabile nell’ambito

delle figure (rinvio a giudizio o riti alternativi) in esso contemplate;

-) inoltre, contesta un vizio di proporzionalità, nel senso che la motivazione e le conseguenze del provvedimento impugnato non risponderebbero ai necessari requisiti di sufficienza, proporzionalità e congruità, considerato che il militare risulta

accusato soltanto di diffamazione di un presunto reato commesso in qualità di Consigliere di Maggioranza del Comune di -OMISSIS- e quindi non attinente alle funzioni ed al grado rivestito.

III. Il provvedimento è illegittimo perchè violativo del principio dell’affidamento e dell’art.1, primo comma, Legge n.241/90 s s.m.i..

Il provvedimento impugnato contrasterebbe con l’affidamento legittimamente sorto in capo a lui quale principio connaturato allo stato di diritto, soggiungendo che, avendo conseguito l’8.10.2008 una laurea in Scienze dell’Amministrazione, in data 12.8.2011 una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in data 11.12.2009 un Master di I livello in Filosofia e Storia del Diritto, nonché avendo ricevuto valutazioni positive per l’avanzamento al grado superiore, ha legittimamente fatto affidamento sulla consequenziale attribuzione del grado di Maresciallo A. s.UPS (ora Maresciallo Maggiore).

3- Con atto depositato il 4.8.2021 si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dello stesso, cui faceva seguito, in data 9.9.2021 la produzione di documenti e il 5.11.2021 di memoria.

4- Alla camera di consiglio del 10.11.2021, con ordinanza n. -OMISSIS- del 15.11.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- In vista della trattazione del merito, in data 24.5.2023 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

6- All’udienza pubblica del 5.7.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

7- Il ricorso è infondato.

8- Viene scrutinato il primo motivo.

8.1- Il motivo è infondato.

8.1- In ordine all’incompletezza del documento notificato, si osserva che nella relata di notifica, sottoscritta anche dal ricorrente, dalla documentazione versata in atti risulta da questi espressamente dichiarato di aver ricevuto il decreto dirigenziale F.N. M_D GMIL REG-OMISSIS- DEL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE composto di n. 3 pagine e l’ulteriore atto F.N. M_D GMIL REG -OMISSIS- DEL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE / II REPARTO – 5^ DIVISIONE – 4^ SEZIONE, AVENTE AD OGGETTO “MARESCIALLO CAPO -OMISSIS- composto di n. 1 pagina.

Orbene, rileva a tal proposito la giurisprudenza che “ La relata di notifica costituisce un atto pubblico, per cui le attestazioni in essa contenute, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute, sono assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c..” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4.10.2016, n. 4080).

Pertanto, come già rilevato nella provvisorietà della fase cautelare, in assenza di contestazione a mezzo di rituale presentazione di querela di falso, la natura giuridica di atto pubblico della relata medesima e l’avvenuta sottoscrizione della stessa da parte del ricorrente privano di alcuna portata la suesposta censura.

In ogni caso, quanto al dedotto vizio di notifica, per un verso la censura appare inconferente attenendo la notificazione alla mera fase integrativa dell’efficacia piuttosto che alla validità dell’atto impugnato e, per altro verso, in difetto di specifiche contestazioni in termini di incompetenza, che non sembra di rinvenire nell’ambito delle censure, vale il principio dell’unicità del soggetto giuridico che ha provveduto a notificare l’atto impugnato a mezzo dei propri organi.

Peraltro, è da soggiungere che l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha depositato il provvedimento impugnato nella sua interezza, in modo da consentire al ricorrente, ove lo avesse voluto, di formulare motivi aggiunti con riferimento alle parti asseritamente non conosciute.

8.2- Quanto all'invalidità della sottoscrizione, si osserva in primo luogo che dalla documentazione depositata si evince come il provvedimento di esclusione –che, degli atti ut supra notificati al ricorrente risulta l'atto effettivamente lesivo, costituendo l’altro atto prot. n.-OMISSIS- mera comunicazione dello stesso – risulta “ Digitally signed by

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