TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301128

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301128
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 01128/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01344/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giselda Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

TE della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO N. M_D GMIL REG-OMISSIS-, CON CUI IL MINISTERO DELLA DIFESA, CANCELLAVA IL MILITARE RICORRENTE DAL QUADRO DI AVANZAMENTO FORMATO CON VERBALE N-OMISSIS-, PER L’ALIQUOTA DEL 31/12/2014, AI SENSI DELL’ART.1051, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N.66.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 2.8.2021 e depositato il 3.8.2021 il LL Maggiore -OMISSIS- ha esposto:

-) si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 21.9.1994, conseguendo l’attuale grado in data 1/1/2015 e prestando per oltre 14 anni servizio istituzionale presso il -OMISSIS- dal grado di LL Ordinario a quello di LL AP, mentre dal grado di LL Maggiore presta servizio effettivo alla -OMISSIS-, in qualità di Comandante della Stazione;

-) nell’espletamento del proprio servizio ha tra l’altro riportato ottime valutazioni, un encomio solenne e una nota di merito, che troverebbero conferma nella più recente valutazione caratteristica comunicata il 04/06/2020;

-) in data 12/5/2021, il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-gli notificava una busta chiusa asseritamente contenente il provvedimento impugnato, con il quale il TE della Difesa disponeva ai sensi dell’art.1051, comma 2, lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, la cancellazione del LL Maggiore -OMISSIS- dal quadro di avanzamento formato con verbale n.-OMISSIS-, per l’aliquota del 31/12/2014.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento n. M_D GMIL REG-OMISSIS-, il ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative.

Il ricorrente:

-) afferma che il provvedimento impugnato risulta mancante di pagine e anche privo della qualifica e del gruppo firma del Dirigente/AP Ufficio titolato ad emettere l’atto impugnato;

-) contesta il contenuto della relata di notifica laddove si afferma che il ricorrente avrebbe preso visione del contenuto della busta in maniera riservata, rimarcando che il 27.7.2021 gli venivano consegnate n.4 buste chiuse e per nessuna di essa veniva visionato il contenuto da parte del ricorrente, mentre solo successivamente il ricorrente prendeva atto di quanto riportato arbitrariamente nella relata di notifica;

-) osserva che il provvedimento impugnato risulterebbe generato e firmato (nella sola prima pagina) telematicamente dall’Amministrazione pubblica, mentre al ricorrente, però, veniva consegnata, in sede di notifica, la copia cartacea dell’atto impugnato, ragion per cui l’atto notificato in via ordinaria senza firma autografa e con la dicitura “firmato digitalmente” risulterebbe giuridicamente inesistente, non avendo la firma digitale su un atto cartaceo alcun valore; peraltro anche la giurisprudenza amministrativa afferma che l’atto "firmato digitalmente” e notificato nei modi ordinari è di fatto un atto non conforme al modello legale se non riporta la firma autografa; pertanto, in tali casi l’atto è come se fosse non sottoscritto e, quindi, provo di qualsiasi effetto giuridico;

-) deduce vizio di notifica del provvedimento impugnato, che avveniva da parte di PU Ufficiale a ciò non autorizzato, ovverosia dal Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-.

II) Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione di direttive. Perplessità dell'azione amministrative. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio di sviamento del potere. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A..

Rileva il ricorrente che:

-) egli era stato regolarmente inserito nell’aliquota di avanzamento al grado di LL Aiutante s.PS (ora LL Maggiore), formata il 31.12.2014;

-) in data 23.12.2015, con Decreto Dirigenziale n-OMISSIS- egli veniva promosso al grado di LL Aiutante sostituto Ufficiale di P.S. a decorrere dal 1.1.2015 nonché decreto n.-OMISSIS-, con il quale il medesimo veniva conseguentemente iscritto nel grado

di LL Maggiore mantenendo l’anzianità di servizio nel grado precedentemente posseduto di LL Aiutante sostituto Ufficiale di P.S.;

-) quindi veniva segnalato l’avvenuto rinvio a giudizio in un procedimento penale per delitto non colposo pendente innanzi al Giudice di Pace di -OMISSIS-per il reato di cui all’art.595 del c.p. (diffamazione), risalente al 30.10.2015 mentre “ i lavori di valutazione per i Mar. Capi inclusi nell’aliquota del 31/12/2014 si sono conclusi il 27/11/2015 con l’accertamento dei requisiti alla data del 24/11/2015, pertanto in epoca successiva al provvedimento giudiziario ”, mentre il militare “ all’epoca del precedente avanzamento aveva omesso di comunicare la propria posizione processuale di imputato e dell’esistenza della medesima causa impeditiva ” e il successivo 27.7.2021 veniva notificato il provvedimento impugnato;

-) rispetto a quanto sopra, il ricorrente deduce di essere venuto a conoscenza della citazione a giudizio solamente nel mese di febbraio 2016 allorquando il suo difensore d’ufficio gli comunicava la sua nomina quale legale d’Ufficio, cui solo il 18/11/2016 il ricorrente conferiva incarico legale a proprio avvocato per l’acquisizione di copia del fascicolo processuale;

-) l’Amministrazione non avrebbe riferito che l’atto di citazione, inviato a mezzo posta, veniva erroneamente consegnata in data 23/11/2015 a mani di -OMISSIS-, persona che nulla aveva a che vedere con il ricorrente non essendo familiare convivente, tra l’altro, abitante a tutt’altro indirizzo;

-) il verbale di accertamento dei requisiti per l’avanzamento veniva redatto il 24.11.2015 mentre l’atto di citazione veniva consegnato

erroneamente a persona diversa dal destinatario il giorno precedente 23.11.2015;

-) inoltre, deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il decreto di citazione a giudizio non è inquadrabile nell’ambito

delle figure (rinvio a giudizio o riti alternativi) in esso contemplate;

-) inoltre, contesta un vizio di proporzionalità, nel senso che la motivazione e le conseguenze del provvedimento impugnato non risponderebbero ai necessari requisiti di sufficienza, proporzionalità e congruità, considerato che il militare risulta

accusato soltanto di diffamazione di un presunto reato commesso in qualità di Consigliere di Maggioranza del Comune di -OMISSIS- e quindi non attinente alle funzioni ed al grado rivestito.

III. Il provvedimento è illegittimo perchè violativo del principio dell’affidamento e dell’art.1, primo comma, Legge n.241/90 s s.m.i..

Il provvedimento impugnato contrasterebbe con l’affidamento legittimamente sorto in capo a lui quale principio connaturato allo stato di diritto, soggiungendo che, avendo conseguito l’8.10.2008 una laurea in Scienze dell’Amministrazione, in data 12.8.2011 una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in data 11.12.2009 un Master di I livello in Filosofia e Storia del Diritto, nonché avendo ricevuto valutazioni positive per l’avanzamento al grado superiore, ha legittimamente fatto affidamento sulla consequenziale attribuzione del grado di LL A. s.PS (ora LL Maggiore).

3- Con atto depositato il 4.8.2021 si sono costituiti il TE della Difesa e l’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dello stesso, cui faceva seguito, in data 9.9.2021 la produzione di documenti e il 5.11.2021 di memoria.

4- Alla camera di consiglio del 10.11.2021, con ordinanza n. -OMISSIS- del 15.11.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- In vista della trattazione del merito, in data 24.5.2023 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

6- All’udienza pubblica del 5.7.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

7- Il ricorso è infondato.

8- Viene scrutinato il primo motivo.

8.1- Il motivo è infondato.

8.1- In ordine all’incompletezza del documento notificato, si osserva che nella relata di notifica, sottoscritta anche dal ricorrente, dalla documentazione versata in atti risulta da questi espressamente dichiarato di aver ricevuto il decreto dirigenziale F.N. M_D GMIL REG-OMISSIS- DEL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE composto di n. 3 pagine e l’ulteriore atto F.N. M_D GMIL REG -OMISSIS- DEL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE / II REPARTO – 5^ DIVISIONE – 4^ SEZIONE, AVENTE AD OGGETTO “MARESCIALLO CAPO -OMISSIS- composto di n. 1 pagina.

Orbene, rileva a tal proposito la giurisprudenza che “ La relata di notifica

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi