TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-15, n. 202101157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-15, n. 202101157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101157
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 01157/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caronte&Tourist Isole Minori S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, Via Vittoria Colonna 32;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Milazzo, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



nei confronti

Rina Services S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) del certificato di sicurezza n. 2020/2100 in data 26 giugno 2020 rilasciato dalla Capitaneria di Porto in relazione alla nave “Bridge”, nella parte in cui afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti, in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della circolare numero 10-SM”; b) del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri n. 2020/3350 del 21 settembre 2020, anch’esso relativo alla nave “Bridge” e in cui parimenti si afferma “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”; d) del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri n. 2020/5000 del 19 dicembre 2020 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in relazione alla nave “Bridge”, nella parte in cui riporta che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di P.M.R. non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 14 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il certificato di sicurezza n. 2020/2100 in data 26 giugno 2020 rilasciato dalla Capitaneria di Porto in relazione alla nave “Bridge”, nella parte in cui afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti, in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della circolare numero 10-SM”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’art. 4-ter del decreto legislativo n. 45/2000 stabilisce che le navi già esistenti in data 1 ottobre 2004, al fine di garantire un accesso sicuro alla persone a mobilità ridotta, devono effettuare le necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all’allegato III, per quanto ragionevole e possibile in termini economici, secondo quanto previsto nel Piano d’azione nazionale; b) il Piano d’azione nazionale ribadisce che: - gli interventi devono essere ragionevoli e possibili in termini economici; - non è sempre necessario attuare interventi strutturali sui locali; - in molti casi sono sufficienti misure alternative, ovvero prevedere modalità differenziate per il servizio al cliente disabile; c) la verifica di conformità sugli interventi di adeguamento, sino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 43/2020, era effettuata dall’Ente Tecnico (per le modifiche strutturali e costruttive) e dalla Commissione di Visita (per tutti gli aspetti diversi da quelli strutturali), d) dal momento dell’effettuazione degli interventi di adeguamento la nave in questione è stata sempre valutata idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta; e) tuttavia, nel mese di settembre 2017, la Commissione di Visita ha improvvisamente mutato orientamento e ha giudicato la nave non idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta, specificando che si trattava di deficienze temporaneamente tollerabili; f) con l’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 43/2020 è stata eliminata ogni competenza in materia della Commissione di Visita; g) con certificazione in data 25 giugno 2020 l’Ente Tecnico, ormai competente in via esclusiva, ha rilasciato il certificato di sicurezza attestando che la nave era idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta e specificando che le sistemazioni per tali passeggeri non erano pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo 2 della Circolare n. 10/SM, ma che non vi erano motivi ostativi ai fini della sicurezza e che era comunque possibile il trasporto alle condizioni specifiche di cui al punto 2 delle azioni correttive proposte (consistenti essenzialmente in una serie di informazioni da fornire alle persone a mobilità ridotta non deambulanti prima dell’imbarco); h) la Capitaneria di Porto, contraddicendo la chiarissima certificazione dell’Ente Tecnico, ha affermato che l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti (proprio perché le sistemazioni non erano pienamente rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 2 della Circolare indicata).

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) ai sensi dell’art. 4-ter del decreto legislativo n. 45/2020, le verifiche sulla conformità dell’adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni della disposizione indicata competono all’Ente Tecnico; b) la Capitaneria di Porto, pertanto, non dispone di alcuna attribuzione in materia ed essa è tenuta a rilasciare il certificato di sicurezza sulla base delle verifiche e delle certificazioni vincolanti dell’Ente Tecnico (come anche chiarito con Circolare n. 159/2020 del 23 giugno 2020); c) non a caso, altre navi impegnate su differenti tratte sono state giudicata dall’Ente Tecnico idonee al trasporto di persone a mobilità ridotta con limitate prescrizioni informative e le locali Capitanerie di Porto hanno conseguentemente rilasciato il certificato di sicurezza; d) in subordine, si lamenta il vizio di difetto assoluto di istruttoria e di carenza di motivazione, anche tenuto conto che gli aspetti di cui al paragrafo G della Circolare sopra indicata non incidono sulla sicurezza del trasporto, ma solo sul comfort del servizio reso nei confronti delle persone a mobilità ridotta e che, comunque, gli adeguamenti delle navi esistenti devono essere effettuati per quanto sia ragionevole e possibile in termini economici.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, I, n. 1292/2017), la competenza in materia di sicurezza della navigazione (art. 3 della legge n. 84/1994) è attribuita alla Capitaneria di Porto; b) l’art. 4-ter del decreto legislativo n. 45/2000 stabilisce che “le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico…devono, …se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente all’1 ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel Piano d'Azione Nazionale di cui al comma 3”; c) l’allegato III richiama la Circolare MSC/Circ.735 dell'IMO, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili; d) secondo tale normativa le navi devono rispondere ai seguenti requisiti: - essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere le operazioni di imbarco e sbarco facilmente e in tutta sicurezza e da garantire loro l'accesso ai diversi ponti o autonomamente o mediante rampe o ascensori; e) inoltre: - indicazioni al riguardo devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre zone opportune; - i cartelli indicatori devono essere visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (ivi comprese le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave; - l'operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere, sia visualmente che oralmente, a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta, annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo; - il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento; - al fine di assicurare la

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