TAR Aosta, sez. I, sentenza 2012-11-13, n. 201200091
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N. 00091/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2012, proposto da:
IDROSTRADE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese con SAVI s.a.s. di Sacco Vincenzo &C., e da quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della suddetta ATI, rappresentate e difese dall'avv. Gaetano D'Emma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R in Aosta, via Vevey, 17;
contro
COMUNE DI FONTAINEMORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G M S, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
nei confronti di
T.M.G. SCAVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio per legge presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
per l'annullamento
- “della determina di aggiudicazione definitiva del 21 maggio 2012, comunicata via fax in data 22 maggio 2012, della procedura aperta indetta dal Comune di Fontainemore per l’aggiudicazione dei lavori di “sistemazione e di messa in sicurezza della frana in località Theilly” ”;
- “del presupposto verbale di aggiudicazione provvisoria di estremi ignoti”;
- “del verbale di gara n. 4, unitamente alle schede allegate, recante la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, nonché, per quanto di interesse, di tutti gli altri verbali delle operazioni di gara”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontainemore e di T.M.G. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 18/2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Gaetano D'Emma per la società ricorrente, G M S per il Comune resistente e Maria Paola Roullet per la controinteressata T.M.G. s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 17 febbraio 2012 il Comune di Fontainemore (AO) ha indetto una procedura di gara (importo b.a.: € 1.240.000/00) per l’affidamento dei “ lavori di sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Theilly ”. La valutazione delle offerte tecnico-economiche, in base a quanto previsto dal disciplinare di gara (pag. 17), doveva avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, con riferimento agli elementi di natura qualitativa, era prevista la loro valutazione con il metodo del “confronto a coppie”.
La costituenda associazione temporanea di imprese tra le società Idrostrade s.r.l. e Savi s.a.s. di Sacco Vincenzo &C., ha presentato offerta. All’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria la ditta T.M.G. s.r.l., con il punteggio complessivo di 79,369 (di cui 54,369 per l’offerta tecnica e 25,00 per l’offerta economica) mentre l’a.t.i. suddetta è risultata seconda classificata con il punteggio totale di 75,307 (di cui 66,825 per l’offerta tecnica e 8,482 per l’offerta economica).
Non ritenendo legittima l’aggiudicazione alla controinteressata, le società Idrostrade s.r.l. e Savi s.a.s. hanno proposto il ricorso qui in esame, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di aggiudicazione definitiva (datato 21 maggio 2012), insieme a quello di aggiudicazione provvisoria, e di tutti i verbali di gara (ivi, incluso, in particolare, il verbale n. 4, con le schede allegate, recante la valutazione delle offerte tecniche). Le ricorrenti hanno anche domandato il “risarcimento di tutti i danni” loro cagionati dall’amministrazione.
Mediante un unico motivo di gravame viene contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 25 della legge della Regione Valle d’Aosta n. 12 del 1996 e del bando di gara, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e l’illogicità. In particolare, le ricorrenti si riferiscono alla prima delle “migliorie” che, in base al disciplinare, le concorrenti potevano presentare in sede di offerta. Si trattava della seguente (pag. 13 del disciplinare): “ Il soggetto concorrente deve indicare in una relazione (max 4 pagine formato A4 oppure 2 pagine formato A3) con quali modalità esecutive e materiali intende organizzare la preparazione del fondo ed il superiore manto bituminoso (spess. cm--) della strada di accesso e relativo piazzale a monte della frazione Theilly ”. In proposito, riferiscono le ricorrenti che l’aggiudicataria (la quale ha ottenuto, per tale miglioria, 20 punti, ossia il massimo attribuibile) avrebbe proposto “una miglioria di tutt’altra natura” ossia non un manto bituminoso, come richiesto dalla lex specialis , “ma una massicciata in ‘ ciottoloni intasata con ghiaia minuta e ghiaietto ’ ed una ‘ pavimentazione in lastre di pietra ’”. Sono poi oggetto di contestazione, nell’ambito del medesimo motivo di gravame, anche le altre migliorie offerte dalla controinteressata, riguardanti la posa in opera di tubazioni e canalette per la raccolta delle acque e la sistemazione del tratto di roggia esistente per l’allontanamento delle acque.