TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-09, n. 201601145
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Pubblicato il 09/09/2016
N. 01145/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01702/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M B S eAntonino Lo Verde, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via E. Cernuschi, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. -OMISSIS-Imm. del -OMISSIS-, con il quale è stato decretato il rigetto del permesso di soggiorno n. I04028403.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare fondato in quanto:
- il reato per il quale la ricorrente è stata condannata con sentenza del Tribunale di Milano del 1.9.2014 ha carattere ostativo, essendo previsto per tale fattispecie - artt. 624 e 625, c. 1, n. 2 (violenza sulle cose) - l’arresto obbligatorio in flagranza;
- non è stata fornita alcuna prova della presenza di una figlia in Italia;