TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-08, n. 202403074
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2024
N. 03074/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del silenzio rigetto della domanda del 24.10.2023 e del 15.01.2024 di monetizzazione di ferie non godute emesso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Sicilia (Palermo) Ufficio II – Personale e formazione;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto:
- di aver lavorato come Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Agrigento dove ha prestato servizio fino al 14.1.2021, data in cui è stato dispensato dal servizio per infermità;
- di aver chiesto, con istanza del 13.01.2021, la monetizzazione di ferie non godute di giorni 18 per l'anno 2019 e di giorni 45 per l'anno 2020;
- che l’amministrazione, con decreto n. 223 del 6.09.2021, ha accolto in parte l’istanza, monetizzando soltanto i 45 giorni per l’anno 2020, mentre ha ritenuto che i 18 giorni per l’anno 2019 non potessero essere monetizzati in mancanza di istanza di fruizione presentata dal dipendente;
- di avere ripresentato in data 24.10.2023 l’istanza di monetizzazione per l’anno 2019 (reiterandola infine in data 15.01.2024), tenuto conto che la sopraggiunta circolare del Ministero della Giustizia-OMISSIS- uniformandosi agli indirizzi della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, aveva riconosciuto ai propri