TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202001897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202001897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001897
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 01897/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2020, proposto da A F, M C, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Walter L'Abbate, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

nei confronti

- V L P, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C F sito in Catania, c.so delle Province, n. 20;

per l'annullamento

«- del provvedimento implicito di cui al silenzio rigetto (formatosi in data 8 ottobre 2019) reso sul ricorso gerarchico proposto dai Sigg. Fiore-Conti avverso il provvedimento della Soprintendenza BB.CC. AA. di Messina di cui alla nota prot. n. 3733 del 13 giugno 2019 (anch’essa in questa sede, ove occorra, espressamente impugnata) con atto presentato in data 10 luglio 2019, rilasciato in favore dell’odierna controinteressata ed avente ad oggetto: “Comune di Caronia (ME) richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, inerente la realizzazione di nr. 4 pensiline di struttura precaria utilizzate come ombraio fotovoltaico, con struttura in acciaio e copertura con impianto fotovoltaico integrato, sito in c/da Piana (fg. 2 – part. 879) ditta Lo Presti Vincenza”;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, antecedente o successivo, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e della controinteressata V L P;

Viste le memorie delle parti;

Vista l’ordinanza n. 375/2020;

Vista l’ordinanza n. 628/2020;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 16 luglio 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 nel testo risultante dalla legge di conversione, il dott. G L G;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento implicito di rigetto che si sarebbe formato sul ricorso gerarchico da essa presentato avverso la nota n. 3733/2019 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, relativa all’accertamento – con prescrizioni – della compatibilità paesaggistica su «nr. 4 pensiline di struttura precaria utilizzate come ombraio fotovoltaico, con struttura in acciaio e copertura con impianto fotovoltaico integrato, sito in c/da Piana (fg. 2 – part. 879) ditta Lo Presti Vincenza».

A sostegno della domanda di annullamento i ricorrenti hanno dedotto il vizio di eccesso di potere sul versante del difetto di istruttoria in considerazione che:

a) la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali avrebbe omesso di dar conto dell’esistenza di due verbali di sopralluogo dai quali emergerebbe che sarebbe avvenuto il taglio di essenze arboree;

b) le opere non sarebbero suscettibili di sanatoria poiché insistenti nei 300 metri dalla battigia;

c) la struttura portante dell’impianto non sarebbe in «ferro scatolare» ma «realizzata con ferri ad H ammorsati tra di loro tramite bullonatura e i pilastri ancorati su di una piastra con tirafondi annegata nei cordoli di fondazione»;

d) non sarebbero state considerate le distanze esistenti tra l’impianto realizzato e completato e i confini con terzi;

e) la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sarebbe carente di elaborati che dimostrino la reale situazione dei luoghi;

f) la realizzazione in zone agricole di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare e fotovoltaica sarebbe consentita a condizione che sia realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione della larghezza di almeno mt. 10,00;

g) il fabbricato più vicino si troverebbe a distanza di mt.

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