TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-08-05, n. 201030109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-08-05, n. 201030109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201030109
Data del deposito : 5 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10267/2006 REG.RIC.

N. 30109/2010 REG.SEN.

N. 10267/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10267 del 2006, proposto da Z G, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, via Ovidio, 32;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

B G, M E, F L;
A R, A C, M M, S M, P N L N, C L (non costituiti);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –

II

Reparto – 5ª Divisione – 1ª Sezione Stato Giuridico Avanzamento Ufficiali – prot. n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2006/36522 datato 19.04.2006, con cui il ricorrente viene informato della collocazione al 29° posto della graduatoria compilata per l’anno 2006 e conseguentemente della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per il predetto anno;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv. G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Il Col. G Z, Ufficiale del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio quale Capo dell’Ufficio Generale Affari Giuridici presso lo Stato Maggiore Difesa, ha partecipato al procedimento per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2006 e, all’esito dello stesso, è stato giudicato idoneo ai sensi dell’art. 25 della legge n. 1137/1955, ma si è classificato al 29° posto della graduatoria di merito, non conseguendo la promozione.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, l’Ufficiale ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Con memoria recante motivi aggiunti in data 1° giugno 2007, ritualmente notificata, il ricorrente ha proposto ulteriori doglianze avverso gli atti impugnati, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello dell’eccesso di potere.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 9 giugno 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che il Col. G Z ha dedotto vizi di violazione dell’art. 26 delle legge n. 1137/1955, come integrato dal d.lgs. n. 490/1997, e di eccesso di potere in senso relativo, avverso i provvedimenti impugnati.

In particolare, con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti in data 1° giugno 2007 il ricorrente ha evidenziato che:

- il metro di giudizio adottato dalla commissione nei confronti del ricorrente non è stato coerente con quello usato nei confronti dei parigrado indicati nel ricorso come termine di raffronto, in possesso di titoli inferiori;

- i medesimi non sono in possesso di qualifiche tali da legittimare una posizione superiore in graduatoria rispetto a quella del ricorrente, perché dalla puntuale analisi del curriculum dello Z e del curriculum del B, del M e del F emerge la prevalenza di titoli del primo rispetto a quelli vantati dagli altri Ufficiali in relazione ad ogni elemento preso in considerazione dall’art. 26 della legge n. 1137/55;

- con riferimento alle onorificenze:

- il B ed il F vantano entrambi un elogio ed un encomio solenne, mentre al M non è mai stato attribuito alcun elogio od encomio;

- - il Z, invece, è stato insignito di ben tre encomi ed è stato autorizzato a fregiarsi della medaglia militare di bronzo e d’argento al merito di Lungo Comando;
della Croce con spade dell’ordine al merito Melitense conferitagli dal Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta;
dello speciale distintivo d’onore di ferito in servizio;
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro conferitagli da Sua Eminenza Reverendissima, Cardinale Gran Maestro dell’Ordine medesimo;
della medaglia di bronzo al merito istituita dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;
dell’onorificenza di Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Igea, conferitogli dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II;
della medaglia NATO conferita per il servizio prestato dal 1°/1/2001 al 28/6/2001 nelle operazioni svolte nella ex Jugoslavia e della medaglia NATO conferita per il servizio prestato dal 1°/1/2001 al 20/7/2001 nelle operazioni svolte in Kosovo;

- in relazione agli incarichi svolti:

- il ricorrente, da Ufficiale superiore, ha costantemente disimpegnato incarichi operativi ed è stato ripetutamente impiegato (per circa quattro anni) nello svolgimento di funzioni presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
dal 1979 al 1982, promosso Maggiore, è stato nominato Comandante di Nucleo Operativo di Reparto operativo di Gruppo Carabinieri di Bari;
dal 1982 al 1984 ha svolto l’incarico di Comandante della 1° Sezione Nucleo Operativo;
dal 1984 al 1990 è stato nominato Comandante di Compagnia Carabinieri di Foggia;
in data 21/9/1990 ha assunto l’incarico di Capo della neo-costituita Sezione Contenzioso dell’Ufficio Personale Sottufficiali appuntati e carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, successivamente denominata 6° Sezione Ufficio Personale Sottufficiali;
nel 1993 è divenuto Capo interinale della 4° Sez. Disciplina Ufficio Personale Sottufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
dal 1993 al 1994 è stato nominato Capo dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, retto in contemporanea con quello di Capo della 6° Sezione dell’Ufficio Personale Sottufficiali del Comando Generale dell‘Arma dei Carabinieri;
dal 1994 al 1997 è stato comandato a prestare servizio quale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona;
dal 1997 al 1999 ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Personale della Divisione Unità Mobili e Speciali dei Carabinieri;
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il ricorrente ha svolto anche gli incarichi di Capo Ufficio O.A.I.O. e Capo Ufficio Motorizzazione interinale;
nel 1999 il ricorrente è stato nominato Capo Ufficio Trasmissioni interinale e Capo Ufficio Logistico interinale;
successivamente ha assunto l’incarico di Capo di Stato maggiore interinale e nel 2001 è divenuto Capo Ufficio Logistico interinale del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”;
- dal settembre 2001 al settembre 2002 ha svolto l’incarico di Comandante di Comando Provinciale Carabinieri di Lecce;
- dal 2002 è stato Capo Ufficio Affari Giuridici di uno dei reparti presso lo Stato Maggiore della Difesa che, dal 2004, è stato elevato a Ufficio Generale degli Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa (Ufficio che, in genere, è retto da un Ufficiale con il grado di Generale) e, quindi, avrebbe dovuto essere valutato con particolare attenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 del D.M. n. 571 del 1993;
- dal 1° luglio 2004 il Col. Z è Consulente giuridico del Capo di S.M.D.;
- quindi, il ricorrente da cinque anni ricopre un incarico per il quale è generalmente previsto l’impiego di un Generale di Brigata e svolge il delicato compito di consulente giuridico-legale del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

- il F, da ufficiale superiore, ha svolto incarichi di rilievo, quali quelli di Comandante provinciale di Bologna, Reggimento Allievi marescialli di Velletri, Nucleo Operativo di Palermo, Compagnia Roma Trastevere, ma ha palesato difficoltà nello svolgimento degli stessi;

- il B, da Ufficiale superiore, ha svolto un unico incarico di comando quale Comandante provinciale di Salerno;

- il M, da Ufficiale superiore, ha assunto incarichi che non possono essere paragonati a quelli assunti e svolti del ricorrente in quanto: - ha svolto per 6 mesi l’incarico di ufficiale addetto all’Ufficio Comando Generale di Roma;
- è stato nominato Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Pisa;
- ha svolto per tre mesi l’incarico di Comandante in s.v. del Gruppo Carabinieri di Massa Carrara;
- è stato nominato Comandante di Battaglione Allievi Carabinieri ausiliari di Torino e, quindi, Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia;
- è. Poi, divenuto Capo Ufficio segreteria e personale della 3^ Divisione in Napoli;
- ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale Carabinieri di Livorno ed è stato nominato Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento;

- con riferimento alle doti intellettuali e di cultura:

- il ricorrente: - vanta la laurea in giurisprudenza e quella in scienze politiche ed è in possesso della laurea in scienze della sicurezza e della laurea in scienze della sicurezza interna ed esterna;
- ha frequentato vari corsi di specializzazione tra i quali il 2° corso d’istituto per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (con punteggio di 26,262, 20° su 55 frequentatori);
il 23° corso di orientamento e formazione sulle Organizzazioni sui Problemi Internazionali;

il seminario per Tenenti Colonnelli destinati ad assumere il Comando di Gruppo o Provinciale, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma;
- il corso di aggiornamento per Capi Ufficio S.P. degli SM. dei Comandi di Divisione, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma;
- oltre a corsi presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione e preso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali in Roma, ed una pubblicazione “I beni culturali” edizione 1999, L R;

- il B, oltre alla laurea in giurisprudenza, vanta il diploma di laurea di I° livello in scienze della sicurezza;

- il F ed il M sono in possesso della laurea specialistica in scienze della sicurezza interna ed esterna;

- riguardo alle qualifiche ottenute:

- al ricorrente sono stati costantemente tributati giudizi di altissimo profilo;
- da Ufficiale superiore ha sempre riportato giudizi conclusi con la qualifica finale di eccellente accompagnata da espressioni aggiuntive di elogio;
- nel grado di Colonnello il ricorrente è stato costantemente valutato “eccellente con vivissimo compiacimento” ad eccezione del periodo settembre 2001 -settembre 2002, in cui allo Z è stata attribuita la qualifica di “eccellente con vivo apprezzamento” nell’incarico di Comandante Provinciale Carabinieri Lecce;
- proprio in occasione dello svolgimento di siffatto incarico, nell’agosto del 2002 allo Z è stato tributato, da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, un ‘compiacimento’;

- il F, da Ufficiale superiore, vanta: - nel grado di Maggiore, un ‘superiore alla media’, nel grado di Ten. Col. 3 “eccellenti” senza espressione elogiativa, nel grado di Colonnello 4 “eccellenti” senza espressione elogiativa;

- il M, nello svolgimento dell’incarico di Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, ha subito un abbassamento delle espressioni elogiative correlate alla qualifica di “eccellente” (dal “vivissimo compiacimento” al “vivo apprezzamento”, per scendere al semplice “apprezzamento”).

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio contestando le censure avanzate dal ricorrente con un’articolate memoria, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Prima di esaminare le censure prospettate dal ricorrente, occorre premettere alla disamina degli esposti argomenti di censura talune considerazioni in ordine all'ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali.

Come è noto, l'art. 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137 prescrive che la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. L’originaria formulazione della disposizione anzidetta è stata, peraltro, integrata per effetto della sopravvenienza normativa di cui all'art. 10, V comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490. Nella fase di attribuzione del punto di merito, disciplinata dall'art. 26 della legge da ultimo citata, è stato, per effetto della disposizione da ultimo citata, previsto un ulteriore parametro di valutazione (in aggiunta agli elementi già previsti e di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo), distinto dalla lettera d) e rappresentato dall’’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore’. Ne discende, logicamente, che l'attitudine di cui alla lettera d) rappresenta qualcosa di diverso dal complesso delle tre categorie di requisiti già previsti in precedenza dall'art. 26. Se così non fosse, non si comprenderebbe perché il legislatore, introducendo la lettera d), abbia attribuito al requisito in esame un autonomo apprezzamento, con conseguente attribuzione di punto di merito, nettamente distinto e separato dalla valutazione e apprezzamento degli elementi di cui alle tre lettere precedenti. Si è voluto, in sostanza, che all'Amministrazione, nel momento in cui essa si accinge a scegliere i soggetti ai quali affidare funzioni di vertice, sia consentito valutare le capacità potenziali di ogni ufficiale scrutinato – e cioè la sua attitudine a svolgere funzioni diverse da quelle attuali nel ricoprire ruoli di maggior impegno e responsabilità – attraverso un apprezzamento orientato al futuro, prendendo in esame le caratteristiche potenziali del valutato rispetto alle competenze, capacità e connesse responsabilità richieste dal grado che deve essere attribuito.

Ai fini della ricognizione normativa relativa al quadro di riferimento in subiecta materia rilevante, va poi rammentato come l'art. 45 della l. 19 maggio 1986 n. 224 abbia rimesso al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative dell'art. 26 della legge 1137 del 1955, «prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni». In attuazione di tale disposizione, l’anzidetta Autorità ministeriale ha emanato il decreto 2 novembre 1993 n. 571, recante il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137. Sulla base del delineato sistema normativo, il sistema della promozione a scelta viene ad essere caratterizzato non già da una comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi;
di talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, il cui svolgimento è, piuttosto, inalveato: - sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409;
Cons. Stato: sez. IV, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495;
sez. III, 21 maggio 1996 n. 726);
- sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera.

Quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale: dimostrandosi, quindi, impraticabile la scissione delle singole componenti del giudizio stesso, per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.

Va quindi affermato – dato atto del prevalente orientamento giurisprudenziale che ha attribuito valenza di apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale alla conclusiva valutazione con la quale l'Amministrazione abbia dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell'interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) – che la ponderazione valutativa dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non riveste specifica (e parcellizzata) autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282;
nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).

Sulla base di tali premesse, è possibile individuare gli ambiti del sindacato giurisdizionale attribuito in materia al giudice amministrativo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro limiti estremamente ristretti, segnati dalla necessità di rispettare la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente all'apprezzamento della Commissione Superiore di Avanzamento (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4568). Sul piano applicativo, se ciò impedisce in radice al giudice amministrativo di procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o di verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, non può però ad avviso del Collegio precludere – secondo i princìpi generali del giudizio di legittimità – il sindacato in ordine alla coerenza e ragionevolezza della valutazione tecnica operata dalla Commissione, e cioè il riscontro ab externo di elementi sintomatici del vizio della funzione discrezionale esercitata in concreto dalla P.A. Restano, cioè, pur sempre apprezzabili quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere configurabile – appunto - in senso relativo, allorché emergano consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare – con chiaro ed univoco significato – l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione superiore, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000 n. 4234).

La cognizione del giudice amministrativo non può, pertanto, che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento;
ciò tanto più ove si consideri come sia assai ampia la discrezionalità attribuita alla commissione superiore, chiamata ad esprimersi su candidati in lizza per il raggiungimento dei più alti gradi della carriera militare, le cui qualità sono definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.

Si è, di conseguenza, escluso che il giudice amministrativo possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592 ).

Si dimostrano, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 1998 n. 397): il che avviene nei casi in cui sia oggettivamente rilevabile la manifesta irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità (nella valutazione tecnica degli scrutinandi).

4. Fissati i limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

Relativamente alle censure attinenti alla valutazione delle qualità fisiche, morali e di carattere, il ricorrente ha rappresentato di vantare tre encomi semplici ed una serie di onorificenze. Il ricorrente fa, inoltre, menzione di un ulteriore encomio solenne tributatogli dal Ministro della Difesa in data successiva alla chiusura della documentazione matricolare e caratteristica esaminata della Commissione Superiore di Avanzamento e che, quindi, non è utilizzabile ai fini della formulazione del giudizio oggetto di causa.

Al riguardo, va considerato che, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D.M, riconoscimenti del genere assumono diversa importanza a seconda del tipo e dell’autorità che li conferisce. In particolare, l’encomio solenne è la benemerenza più importante, seguita dall’encomio semplice e dall’elogio.

Quindi, si deve tenere conto del fatto che sia il B che il F vantano un encomio solenne ed un elogio.

Quanto alle altre onorificenze citate dal ricorrente, va rilevato che alcune non assumono valenza ai fini del giudizio di avanzamento (quali, ad esempio, la Croce con spade del merito melitense, e le onorificenze di Cavaliere dell’ordine equestre del Santo Sepolcro, Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro), mentre altre (quale la Medaglia militare d’Argento al Merito di Lungo Comando) sono concesse a tutti gli Ufficiali che hanno maturato un determinato periodo di “comando” e, quindi, non sono particolarmente utilizzabili per affermare la prevalenza di un Ufficiale sull’altro, a prescindere dal fatto che, nella fattispecie, i parigrado evocati in giudizio dallo Z hanno conseguito la Medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando.

Sull’argomento, infine, come correttamente evidenziato dalla Difesa erariale, occorre osservare che le Medaglie “NATO” per il servizio prestato nelle operazioni svolte nella ex-Jugoslavia ed in Kosovo, sono state attribuite senza che il ricorrente svolgesse incarichi all’estero, in relazione al contributo fornito in Patria dal Col. Z alle citate missioni sul piano amministrativo e logistico.

Riguardo agli incarichi svolti nel corso della carriera, sia il ricorrente che gli altre tre Ufficiali dallo stesso evocati in giudizio vantano un profilo di impiego di elevato rilievo, maturato attraverso esperienze di servizio diversificate, emergenti dalla documentazione caratteristica acquisita nel corso dell’istruttoria.

In particolare, così come il ricorrente, i controinteressati hanno svolto servizio in aree sensibili, hanno retto Comandi Provinciali, hanno svolto incarichi di Stato Maggiore e possono vantare 301 (F), 278 (M) e 257 (B) mesi in incarichi di Comando, a fronte dei 206 mesi del ricorrente.

Peraltro, i controinteressati, oltre ad aver effettuato almeno il periodo minimo di comando in area sensibile, hanno diversificato le rispettive esperienze di servizio sia dal punto di vista geografico che funzionale, mentre il ricorrente ha prestato servizio per circa 12 anni (dal settembre 1978 al settembre 1990) nell’ambito della Regione Puglia (Regione di origine dell’Ufficiale).

Per quanto concerne i risultati conseguiti, dalle risultanze della documentazione caratteristica prodotta in giudizio e dagli elementi di valutazione forniti dalle parti in causa, emergono i migliori risultati conseguiti dai controinteressati rispetto al ricorrente, sia in relazione alla carriera che riguardo alle qualità culturali e intellettuali, anche se sotto questo ultimo profilo è vero che il ricorrente vanta tre diplomi di laurea (giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza interna ed esterna), a fronte della sola laurea in scienze della sicurezza interna ed esterna del F del M, e della laurea in giurisprudenza e del diploma di laurea di I° livello in scienze della sicurezza del B.

Per quanto concerne la tendenza di carriera ed i giudizi conseguiti nel corso della stessa, dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge, sotto il primo profilo, una preminenza del ricorrente sui parigrado, mentre, in relazione al secondo profilo, risulta che: - il ricorrente ha conseguito, per la prima volta, la qualifica apicale dopo 12 anni dalla nomina a Sottotenente in spe, mentre i chiamati in causa hanno conseguito tale qualifica dopo circa 6 anni;
- il B è stato valutato “Eccellente” già da Ufficiale di complemento;
- il ricorrente ha riportato un numero maggiore di qualifiche “nella media” e “superiore alla media” rispetto ai colleghi e nel grado di Capitano, nello svolgimento dell’incarico di Comandante di Sezione Anticrimine, ha subito un abbassamento di qualifica da “superiore alla media” (S.V. 22) a “nella media” (S.V. 23);
- nel grado da ultimo rivestito il ricorrente ha retto il Comando Provinciale di Lecce per 12 mesi, mentre i chiamati in causa hanno svolto tale incarico, rispettivamente, per 36 mesi il F (Comandante Provinciale a Bologna), 29 mesi il M (Comandante Provinciale a Livorno) e 35 mesi il B (Comandante Provinciale a Salerno).

Sempre in relazione a tale profilo, è vero quanto rilevato dal ricorrente circa il fatto che il F nel grado di Maggiore ha subito una flessione di rendimento, ma ciò rileva tanto quanto il citato episodio dell’abbassamento di qualifica subito dal ricorrente nel grado di Capitano, durante lo svolgimento dell’incarico di Comandante di Sezione Anticrimine e la flessione di rendimento riportata dal Col. Z nel corso dello svolgimento dell’incarico di Comandante Provinciale di Lecce (da “Eccellente con Vivissimo Compiacimento”, doc. n. 56, ad “Eccellente con Vivo Apprezzamento”, doc. n. 63).

Riguardo, infine, all’attitudine ad assumere incarichi del grado

superiore, non emergono particolari elementi di prevalenza del ricorrente rispetto ai tre parigrado indicati.

In conclusione, dall’insieme degli elementi di valutazione e delle circostanze evidenziate, a parere del Collegio, non emergono indici sintomatici di macroscopici errori o palesi aberrazioni della valutazione di merito eseguita in relazione alla posizione degli Ufficiali indicati, sicché, non si può affermare che nella fattispecie l’Amministrazione abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo manifestamente irrazionale.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

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