TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-04-08, n. 201100365
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Testo completo
N. 00365/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2011, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. A S, S V, con domicilio eletto presso l’avv. A S in Torino, corso Montevecchio, 68;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'ottemperanza
al giudicato derivante dalla sentenza del TAR per il Piemonte, Sezione I, 4.11.2003, n. 1537, per effetto della quale è stato annullato il provvedimento di rimozione dal servizio permanente con perdita del grado
e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico, con le maggiorazioni degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
nonché per la declaratoria di nullità
del decreto del Ministero della Difesa in data 17/3/2010;
del provvedimento del C.N.A. dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 154923RF/12/317-1/7923 in data 11/10/2010;
della nota del C.N.A. dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 154923RF/5-2PND del 29/10/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il Referendario Avv. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso in punto di fatto che il ricorrente, già carabiniere effettivo, poi congedato a domanda e collocato a riposo, insta per la declaratoria di nullità del provvedimento del Ministero della Difesa del 17.3.2010 con il quale in pretesa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione n. 1537/2003, veniva annullato il precedente provvedimento di perdita del grado per rimozione del 16.1.1997 assunto in esito al procedimento disciplinare a suo carico avviato per essere stato egli definitivamente condannato per reati di falso, svolgendo altresì domanda di ricostruzione della carriera con riconoscimento delle differenze stipendiali non percette nel periodo quinquennale di sospensione cautelare inflittagli dal 27.3.1991 al 27.3.1996, nonché degli emolumenti retributivi e il grado connessi alla progressione di carriera.
Invero il provvedimento assunto dall’Amministrazione si limita a conferire al deducente il grado posseduto all’atto della sua destituzione e a riconoscergli le sole competenze economiche dovute per il periodo 5.2.1997 – 10.9.1997 durante il quale cessò dal servizio per effetto del provvedimento destitutivo.
Con successiva nota dell’U.R.P. dell’Arma n. 705/2 del 30.9.2010 si sanciva che il ricorrente non può essere valutato per l’avanzamento al grado di appuntato poiché, essendo cessato dal servizio a domanda “non riunisce i requisiti per l’iscrizione a ruolo”.
Il Carleo in questa sede di ottemperanza domanda l’accertamento la declaratoria di nullità sia del provvedimento di ripristino del grado del 17.3.2010 sia della predetta nota che gli ha negato la sottoposizione a valutazione ai fini dell’avanzamento, sia del provvedimento del 11.10.2010 con cui sono state calcolate le sole differenze stipendiali dovute al deducente per il periodo dal 5.2.1997 al 30.9.1997, sia della nota del C.N.A. dell’Arma dei Carabinieri del 29.10.2010.
2. Si costituiva l’Amministrazione della Difesa a ministero dell’Avvocatura Distrettuale con comparsa depositata il 25.1.2011.
Il ricorrente produceva memoria di replica il 12.3.2011.
Alla Camera di Consiglio del 24.3.2011 sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. A G il ricorso veniva ritenuto in decisione
3. Riassunta nei termini che precedono la domanda del ricorrente, va detto che la difesa erariale resiste alla domanda di ottemperanza sostenendo che l’attribuzione dei superiori gradi non scaturisce in via automatica dalla mera anzianità di servizio essendo dipendente da valutazioni discrezionali dell’amministrazione militare, come dispone l’art. 31 del d.lgs. 12.5.1995, n. 198 che delinea una procedura di valutazione che coinvolge anche il parere della Commissione di avanzamento di cui all’art. 32 della L. n. 212/1983 in materia di personale della Guardia di Finanza;
L’Avvocatura dello Stato argomenta altresì che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare negli ordinari termini di decadenza il provvedimento negativo suindicato del 17.3.2010 che ha negato il transito dell’istante odierno ricorrente al superiore grado perché il medesimo, collocato in congedo, non possiede più il requisito dell’essere in servizio attivo al momento della domanda;
ritenuto in punto di diritto che la riassunta eccezione processuale non possa essere accolta poiché a mente dell’art. 114, coma 4, lett. b) del d.lgs. n. 104/2010 recante il testo del codice del processo amministrativo il Giudica adito in sede di ottemperanza ha anche il potere di dichiarare nulli i provvedimenti adottati in violazione od elusione del giudicato, quale deve essere valutato il provvedimento citato, poiché annullava la precedente destituzione per perdita del grado, semplicemente reintegrando il ricorrente nel grado posseduto all’atto della sua destituzione senza provvedere alla ricostruzione della di lui carriera agli effetti economici e giuridici;
4.1. Ai fini del decidere e conscio di affrontare una problematica spinosa, che interseca anche in buona parte profili discrezionali dell’attività amministrativa