TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202202200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202202200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202200
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 02200/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

al decreto della Corte di Appello di Catanzaro ex l. n. 89/2001 n. cronol. 1123/2018 del 3/3/2018 - R.G. n. 207/18 – Rep. n. 505/18 – Prot. n. 3446/18 emesso il 26/2/2018, depositato il 3/3/2018, notificato il 22/3/2018, non opposto e passato in giudicato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato :

- che parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del titolo meglio indicato in epigrafe emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 3 l. n. 89/2001, con il quale ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in suo favore della somma di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo ed oltre le spese di lite, liquidate in euro 536,62, di cui 86,62 per esborsi, oltre accessori come per legge.

- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;


Considerato :

- che tale decreto ha autorità di cosa giudicata (v. attestazione depositata) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;

- che il Tar, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex l.n. 89/2001 non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 (v. Consiglio di Stato n. 1423/2021);

- che il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5