TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300129
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2020, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. F F e F S, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliata in forma digitale come in atti, nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordine del giorno -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- ha conferito con decorrenza immediata e fino al 31.12.2020 al dirigente -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- le funzioni di -OMISSIS- vicario del Comandante Provinciale con la conseguente possibilità di provvisoria sostituzione del medesimo in caso di assenza e di impedimento;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;

nonché per il risarcimento del danno rilevabile, sotto il profilo di perdita di chance, dal richiesto annullamento giurisdizionale dell'ordine del giorno sopra indicato e ciò in applicazione dell'art. 30 c.p.a.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 la dott.ssa R E I e udito l’avv. Chiara Sabatini per delega dell’avv. F S per la parte ricorrente;


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 298/2020 parte ricorrente, quale -OMISSIS- in servizio presso la sede provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, impugnava l’ordine del giorno del -OMISSIS- con cui il Comandate dei Vigili del Fuoco conferiva le funzioni di vice Comandante al controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-.

A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di diritto:

1)Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L.

7.8.1990 n. 141. Eccesso di potere per l’elusione dell’obbligo di motivazione imposto dalla circolare dell’Amministrazione Centrale prot. 35717 del 13.12.2012. Difetto di istruttoria per il mancato espletamento di una valutazione comparativa tra gli aspiranti desumibile dall’assenza di motivazione. Contraddittorietà tra provvedimenti emanati dalla medesima Amministrazione.

Ai sensi della richiamata circolare prot. n. 35717 del a13.12.2012, per il conferimento di funzioni vicarie, il procedimento di individuazione, in caso di presenza nella sede di più funzionari appartenenti alla medesima qualifica, richiede un’attenta ponderazione tra il principio meramente gerarchico basato solo sull’anzianità e quello fiduciario che può introdurre altri elementi. Pertanto il conferimento non può avvenire in modo automatico sulla base dell’anzianità di servizio ma deve essere comparato con gli altri elementi utili a corroborare la scelta fiduciaria quali quelli significativi sotto il profilo della professionalità, delle capacità, dell’affidabilità e disponibilità in servizio.

Nella specie il provvedimento impugnato è stato basato solo sull’elemento fiduciario con il vice dirigente designato senza tener conto che l’obbligo di motivazione sulla scelta investe anche gli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego che non siano frutto di decisioni vincolate.

Sulla base di tali motivi concludeva per l’accoglimento del ricorso nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme inerenti la perdita dell’indennità retributiva per lo svolgimento delle funzioni vicarie ed al risarcimento del danno per la mancata progressione in carriera da liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese di giudizio.

L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione del 9.03.2023 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto il profilo del lamentato difetto di motivazione.

Con il provvedimento impugnato -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comandante dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- conferiva con decorrenza dal 31.12.2020 al -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- le funzioni di -OMISSIS- vicario del Dirigente con la possibilità provvisoria di sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Nel provvedimento viene richiamata in premessa la circolare prot. 35717 del 13.12.2012 avente ad oggetto il conferimento di Funzioni vicarie al personale direttivo negli Uffici Centrali e periferici di livello dirigenziale, con cui la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nel fornire indicazioni operative, precisava che ai sensi dell’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 217/2005, le funzioni vicarie possono essere attribuite solo ai funzionari direttivi con la qualifica di -OMISSIS--Vicedirigente e che, nel caso di presenza nella sede di più funzionari appartenenti alla predetta qualifica: “il procedimento di individuazione richiederà un’attenta ponderazione tra il principio meramente gerarchico basato solo sull’anzianità e quello fiduciario, che può introdurre altri elementi” ciò in coerenza con l’art. 14 comma 4 del d.p.r.. n. 64/2012. Pertanto: “è opportuno che il Dirigente consideri, insieme con l’anzianità di servizio, gli elementi utili a corroborare ed a motivare l’elemento fiduciario della scelta, quali, ad esempio, quelli significativi sotto il profilo della professionalità e delle capacità possedute, nonché dell’affidabilità e disponibilità per il servizio” con la precisazione che “è comunque necessario che la scelta del funzionario incaricato quale vicario sia adeguatamente motivata”.

2.1 Nella specie il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sulle ragioni poste a base dell’individuazione del controinteressato quale soggetto destinatario delle funzioni vicarie assegnate.

Parte ricorrente ha allegato al ricorso copia del ruolo dei Dirigenti con la qualifica di -OMISSIS- Vicedirigente documentando di essere ivi posizionato al n. 210 in posizione poziore rispetto al controinteressato che è collocato al posto n. 352.

Di qui è evidente che la scelta posta a base del provvedimento impugnato è avvenuta non sulla base di un criterio oggettivo quale quello della maggiore anzianità nel ruolo, bensì facendo valere l’elemento fiduciario senza tuttavia esternare, com’era doveroso, gli elementi tra quelli indicati a titolo esemplificativo dalla circolare richiamata nell’atto impugnato, che avevano indotto l’amministrazione a prediligere un funzionario con minore anzianità

In presenza di più soggetti dotati della qualifica utile al conferimento delle funzioni in argomento, la a connotazione fiduciaria della scelta non esimeva l’amministrazione dal dovere di esternare le motivazioni della scelta selettiva e comparativa operata.

L’ampio margine di apprezzamento riconosciuto all’amministrazione nella materia in esame non esclude infatti che il provvedimento sia sindacabile, in sede di legittimità, ove inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà, difetto di motivazione, o addirittura, assenza di motivazione come nella specie.

Al giudice amministrativo resta preclusa la possibilità di sostituirsi all’amministrazione stante l’ampio margine di apprezzamento discrezionale riconosciuto all’amministrazione, così come non è consentito sindacare in questa sede la sfera riservata al merito delle valutazioni operate.

Ciò non toglie che l’amministrazione, esternando le ragioni della scelta, deve poter consentire una puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico - fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta.

Come noto, l’atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione allorquando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e non sono decifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

Il ricorso pertanto merita accoglimento in parte qua, conseguendone l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento in conformità alla presente decisione entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente decisione.

In presenza di riedizione del potere amministrativo, va escluda la fondatezza della domanda risarcitoria che resta ancorata al giudizio di spettanza della pretesa azionata non esperibile in questa sede per le ragioni innanzi esposte.

L’esito solo parzialmente favorevole del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

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