TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-09-05, n. 202200823

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-09-05, n. 202200823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200823
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2022

N. 00823/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00991/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L Z, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 70;

contro

PREFETTURA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia di data -OMISSIS- 2021, con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del

DL

19 maggio 2020 n. 34;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Brescia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia, con decreto di data -OMISSIS- 2021, ha respinto l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 comma 1 del

DL

19 maggio 2020 n. 34, presentata a favore del ricorrente, lavoratore extracomunitario, per un rapporto di collaborazione domestica.

2. La motivazione rinvia al parere negativo della Questura di Brescia, che aveva evidenziato la presenza a carico del ricorrente di due condanne ostative ai sensi dell’art. 103 comma 10-c-d del

DL

34/2021. Più precisamente: (a)

GIP

Brescia -OMISSIS- 2010, condanna a € 5.000 di multa per ricettazione (art. 648 cp);
(b) Tribunale di Verona -OMISSIS- 2014, condanna a 3 mesi di reclusione per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp) e ricettazione (art. 648 cp).

3. Contro il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) l’unico precedente automaticamente ostativo, in quanto rientrante nell’elenco dell’art. 380 cpp, è il reato di ricettazione, ma solo nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648 comma 1, secondo periodo, del codice penale, mentre la condanna del ricorrente riguarderebbe l’ipotesi semplice;
(ii) quando i reati di ricettazione sono stati commessi (2009 e 2010), questa fattispecie non era ancora presente nell’elenco dell’art. 380 cpp, essendo stata inserita solo dall'art. 8 comma 2 del

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