TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600921

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-07-29, n. 201600921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600921
Data del deposito : 29 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00505/2015 REG.RIC.

N. 00921/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eco del Mare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. D T, con domicilio eletto presso l’avv. E B nel suo studio in Genova, via San Vincenzo, 77;



contro

Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. R G, F P e F G, con domicilio eletto presso l’avv. A B nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;
Sindaco del Comune di Lerici in qualità di Ufficiale di Governo; Regione Liguria; Ente Parco Montemarcello Magra; Ufficio locale marittimo di Lerici - Guardia Costiera; Ministero dell'economia; Segretariato generale del T.A.R. Genova;



per l'annullamento

dell’ordinanza dirigenziale n. 10/2015 del 19/2/2015, emessa dal Responsabile del Servizio pianificazione territoriale, urbanistica, tutela dell’ambiente e demanio marittimo del Comune di Lerici;

per quanto possa occorrere, del PUD Regione Liguria – Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 18 del 9/4/2002; della deliberazione di Giunta Regionale Liguria n. 512 del 21/5/2004, recante approvazione delle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”; della deliberazione di Giunta Regionale Liguria n. 389 del 3/4/2012 recante approvazione delle “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari”; della deliberazione di Giunta Regionale Liguria, di numero e data sconosciuti, recante approvazione delle “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”; del nulla osta regionale sul Progetto di utilizzazione del demanio marittimo del Comune di Lerici, espresso mediante decreto n. 206 del 12/2/2010; del Progetto di utilizzazione del demanio marittimo del Comune di Lerici ,approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12/10/2009; di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della comunicazione a firma del Responsabile del Servizio pianificazione territoriale, urbanistica, tutela dell'ambiente e demanio marittimo prot. 2848 del 5/2/2015.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

In forza di concessione demaniale marittima rilasciatale dal Comune di Lerici, la Eco del Mare S.r.l. occupa un tratto di arenile avente superficie di mq 2.870 ove gestisce l’omonimo stabilimento balneare, comprendente anche un complesso immobiliare (casa di guardianaggio, fabbricato destinato a servizi e cabine, magazzino, parcheggio auto) di proprietà della Società svizzera Le Pin Parasol.

L’arenile è interamente circondato da scogli e vi si può accedere via terra solo attraverso il complesso immobiliare predetto, condotto in locazione dalla Eco del Mare, utilizzando allo scopo una scalinata o un ascensore.

Con ordinanza dirigenziale n. 10 del 19 febbraio 2015, il Comune di Lerici ha ordinato alla Società Eco del Mare (ed ai titolari di altri due stabilimenti balneari) di mantenere aperti gli accessi pedonali, per consentire il transito verso il litorale ed il mare, anche nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile di ogni anno, dalle ore 10.00 al tramonto.

Inoltre, è stato ordinato di installare apposita segnaletica indicante il varco verso il mare.

Ritenendo che il provvedimento suddetto fosse lesivo dei suoi interessi, la Eco del Mare lo ha gravato con ricorso giurisdizionale notificato al Comune di Lerici il 28 aprile 2015 e depositato il successivo 21 maggio.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 834 del codice civile, nonché della disciplina di cui al d.P.R. 8.6.2001, n. 327 (testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità) in relazione all'art. 42 Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, motivazione inesistente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 bis , comma 3, lett. b), l. reg.le Liguria 28.4.1999, n. 13. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, l. 241/1990. Sviamento di potere.

Poiché gli immobili attraverso i quali dovrebbe essere esercitato l’accesso al mare appartengono ad un soggetto diverso dalla concessionaria, il Comune avrebbe sostanzialmente costituito una servitù pubblica di passaggio in mancanza della necessaria procedura espropriativa.

La ricorrente, in ogni caso, non potrebbe ottemperare un ordine che presuppone la disponibilità di beni altrui.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, l. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, motivazione inesistente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 241/1990.

E’ stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento impugnato.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 251, l. 27.12.2006, n. 296; dell'art. 11, comma 3 bis , l. reg.le Liguria 28.4.1999, n. 13; dell'art. 11 bis , comma 3, stessa legge. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 241/1990.

Le disposizioni legislative che impongono di mantenere aperti gli accessi verso l’arenile troverebbero applicazione solamente durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari.

IV) Ulteriore violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 11 bis della legge regionale 28.4.1999, n. 13; eccesso di potere, carenza e perplessità della motivazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi