TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-04-02, n. 202400322
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Pubblicato il 02/04/2024
N. 00322/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2023, proposto da -OMISSIS-., ora -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E D I e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza - Cuc - dell'Unione dei Comuni del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Emanuele Calienno e Martina Danese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della determinazione della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del -OMISSIS-e del -OMISSIS- n. -OMISSIS- di aggiudicazione della gara ad -OMISSIS-;b) di tutti i processi verbali, con particolare riguardo al verbale del -OMISSIS- afferente alla seduta pubblica telematica, in parte qua ove il RUP e la Responsabile procedura di gara hanno aperto la busta ‘A' contenente la documentazione amministrativa e verificato anche il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo a -OMISSIS-, ritenendola conforme e ammettendola alla fase successiva di gara;c) dei verbali del -OMISSIS-, in parte qua laddove la Commissione ha valutato anche l'offerta tecnica di -OMISSIS- ;d) del verbale del -OMISSIS-, in parte qua ove la Commissione ha valutato l'offerta economica di -OMISSIS- ;nonché per quanto occorrer possa: e) del bando e del disciplinare di gara, in parte qua, laddove non hanno previsto esplicitamente la sanzione espulsiva in caso di mancato rispetto del Patto di Integrità ai sensi dell'art. 83 -bis del D.Lgs. 159/2011 nonché ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;
Per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a., ove nelle more stipulato, e per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l'aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro;in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. -OMISSIS- (doc. 3 dell’amministrazione resistente) il Comune di -OMISSIS- ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni e il personale docente della locale scuola primaria per il periodo 01/09/2023 - 31/08/2026, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (CIG -OMISSIS-).
2. La gara, da espletarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata avviata con determinazione n. -OMISSIS-della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del -OMISSIS-e del -OMISSIS-.
3. L’art. 15 del disciplinare richiedeva di allegare, entro la busta amministrativa, il patto d’integrità, elaborato dalla stazione appaltante, sottoscritto dal concorrente (doc. 5 di parte resistente, pag. 15).
4. Il menzionato patto d’integrità (doc. 6 di parte resistente) -avente il dichiarato obiettivo di improntare i comportamenti dell’operatore economico e della stazione appaltante a principi di lealtà, trasparenza e concorrenza- veniva, a sua volta qualificato, come “ parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante ” e disponeva all’art. 4.4 che “ La stazione appaltante […] si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis ”.
5. Alla procedura hanno partecipato due concorrenti: l’odierna ricorrente -OMISSIS-. (già -OMISSIS-.;di seguito: -OMISSIS-) e la controinteressata -OMISSIS- (di seguito: -OMISSIS-).
6. Quest’ultima ha reso dichiarazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegando la circostanza del rinvio a giudizio, per la fattispecie di cui all’art. 353, comma 1, c.p. (turbata libertà degli incanti), su decreto del GUP presso il Tribunale di Padova, degli attuali presidente e amministratore delegato della società nonché di due amministratori cessati dall’incarico il 15.12.2022 -aventi attualmente il ruolo di legale rappresentante e consigliere delegato di -OMISSIS-, società holding di -OMISSIS- per il 90%-, in tal caso nella forma del reato continuato con l’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) (docc. 7-9 di parte ricorrente). Sono state, altresì, dichiarate l’adozione di un provvedimento di sequestro nei confronti del legale rappresentante della controllante -OMISSIS-, disposto dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’ambito di procedimento penale per il reato di cui all’art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), e l’adozione, nei confronti dell’attuale amministratore delegato di -OMISSIS-, di un decreto penale di condanna emesso dal GIP di Torino per il reato di cui all’art. 590, comma 3 c.p. (lesioni colpose commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro), cui è seguito, per opposizione al decreto, giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con condanna alla pena di duemila euro di multa, con sentenza attualmente appellata. La stessa controinteressata ha, inoltre, allegato alla busta amministrativa copia del patto d’integrità sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società (doc. 10 di parte ricorrente).
7. Anche -OMISSIS- ha prodotto dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 attestante la pendenza di procedimenti penali nei confronti del suo amministratore delegato, per varie fattispecie di reato, e una sentenza di condanna non definitiva a suo carico, per il reato di cui all’art. 590 commi 1 e 3 c.p. (lesioni colpose a seguito di infortunio sul lavoro), alla pena di duecento euro di multa, sospesa e con beneficio della non menzione.
8. La procedura si è conclusa con la determina n. -OMISSIS- (doc. 1 di parte ricorrente) che ha aggiudicato l’appalto ad -OMISSIS-.
9. Avverso il superiore provvedimento, e gli altri meglio individuati in epigrafe, è insorta -OMISSIS-, con ricorso notificato il 29.9.2023 e ritualmente depositato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di gara in combinato disposto con gli artt. 2, 4.4 e 6 del patto di integrità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 bis del d.lgs. 159/2011. Violazione del principio della par condicio, dell’autovincolo dell’amministrazione, del legittimo affidamento e del buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per arbitrarietà, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost.
II. Violazione dell’art. 80, comma 1, lett. B) e comma 2, del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara. Carenza dei requisiti di ordine pubblico e di moralità in capo alla controinteressata eccesso di potere per travisamento, erroneità, carenza dei presupposti, illogicità della valutazione, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio della par condicio, e del buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 97 Cost.
10. L’istante ha, inoltre, domandato accertarsi l’inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto di appalto, eventualmente nelle more stipulato, nonché il risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, chiedendone il subentro, ovvero, in via gradata, per equivalente pecuniario.
11. Si sono costitute in giudizio l’amministrazione comunale e la controinteressata che, con documenti e memorie hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di venire contra factum proprium -atteso che anche la ricorrente è stata ammessa alla gara nonostante la dichiarazione di fatti connotati di rilevanza penale- nonché, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
12. Non si è costituita la Centrale Unica di Committenza – C.U.C. – dell’Unione dei Comuni del -OMISSIS-e del -OMISSIS-.
13. Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, all’udienza del 21 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione preliminare d’inammissibilità, stante l’infondatezza del ricorso per le considerazioni che seguono.
Con il primo mezzo di gravame la ricorrente sostiene che, poiché il patto d’integrità richiamato all’art. 15 del disciplinare era parte sostanziale e vincolante della documentazione di gara, al cui rispetto i concorrenti erano obbligati, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa stante la corrispondenza tra la fattispecie dalla stessa dichiarata ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (rinvio a giudizio delle figure apicali per il reato di cui all’art. 353 c.p.) e quella tipizzata dall’art.