TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201901217
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2019

N. 01217/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00329/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2019, proposto da
I B, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato R S in Venezia Mestre, Via A. Costa n. 20/E;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ambito Territoriale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa emanazione di misura cautelare collegiale,

del provvedimento 15 febbraio 2019 n. 1785 di prot. del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ufficio I, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per posti di scuola primaria, per la Regione Veneto, per mancanza del seguente requisito: “ aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno” previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.D.G. 1546/2018 ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La ricorrente rappresenta di aver chiesto di partecipare al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola primaria, per la Regione Veneto, bandito con decreto 7 novembre 2018, n. 1546 del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Espone, dunque, di essere stata esclusa dalla procedura de qua con il provvedimento impugnato per asserita mancanza del requisito di “ aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno” previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.D.G. 1546/2018 ”.

Avverso il detto provvedimento la ricorrente ha proposto gravame - notificato in data 27 marzo 2019 e depositato in data 4 aprile 2019 - chiedendone l’annullamento previa emanazione di misura cautelare collegiale.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Veneto chiedendo la reiezione del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.

1.2. Con ordinanza 18 aprile 2019, n. 172 è stata accolta la domanda cautelare e per l'effetto è stato sospeso il provvedimento impugnato ed è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente al concorso di cui al D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.

1.3. Nessuna delle parti costituite, dopo la pubblicazione della citata ordinanza cautelare, ha depositato documenti, memoria, replica.

1.4. All’udienza pubblica del 2 ottobre 2019 - presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento - il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.



DIRITTO

1. Con unico articolato motivo di ricorso l’esponente lamenta i vizi di Violazione di legge ed eccesso di potere (Mancata e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto 7.11.2018 n. 1546 del Direttore Generale per il Personale Scolastico, in relazione all’art. 489 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297, come interpretato autenticamente dall’art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999 n. 124) .

Osserva la ricorrente che l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546 (bando) contempla fra i “ Requisiti di ammissione ” al concorso straordinario de quo l’avere “ svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”.

La disposizione di legge richiamata dal bando prevede, a sua volta, che “ il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”.

Argomenta l’esponente che per aversi “ anno scolastico intero ” è, dunque, necessario che il servizio abbia avuto “ la durata di almeno 180 giorni ” oppure che “ sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”.

La ricorrente rappresenta di vantare i seguenti servizi di insegnamento prestati presso istituzioni scolastiche statali con contratti di lavoro a tempo determinato:

- anno scolastico 2016/2017: dal 13 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017; dal 23 gennaio 2017 al 10 giugno 2017; il giorno 12 giugno 2017 (scrutini);

- anno scolastico 2017/2018: dal 25 settembre 2017 al 11 ottobre 2017 (16 giorni); dal 12 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 (268 giorni).

Argomenta la ricorrente che l’anno scolastico 2017/2018 non pone problemi, perché il servizio ha avuto una durata complessiva ampiamente superiore ai 180 giorni (284 giorni): esso va, dunque,

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