TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202400115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202400115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400115
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2024

N. 00115/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2023, proposto da
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Latina, alla via Duca del Mare n. 24, presso lo studio dell’avv. D L, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti F P e V M in virtù di procura in atti;

contro

Comune di Minturno, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Latina presso la segreteria del T.A.R. Lazio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Principe in virtù di procura in atti;

nei confronti



ARPA

Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comune di Minturno prot. n. 23099/2023 del 4 luglio 2023, avente ad oggetto “ chiusura del procedimento amministrativo a seguito dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ”;

-del provvedimento del Comune di Minturno prot. n. 20823/2023 del 15 giugno 2023, avente ad oggetto “ comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ” comprensivo dell'allegata nota del Dipartimento Urbanistica del Comune di Minturno prot. n. 20819/2023 del 15 giugno 2023;

-degli artt. 6, 7, 8 e 10, nonché dell'allegata cartografia, del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Minturno n. 11 del 27 luglio 2015, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 – La ricorrente, in qualità di operatore autorizzato a realizzare la propria rete di telecomunicazioni sul territorio nazionale, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo:

- che tutti gli impianti di telefonia mobile rappresentavano opere di urbanizzazione primaria, con carattere di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 43, comma 4 e dell’art. 51, D.Lgs. n. 259/2003);

- che, al fine di assicurare adeguata copertura del segnale sul territorio del Comune di Minturno, presentava in data 18 e 20 dicembre 2018, istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 ed istanza ai sensi degli artt. 87 (ora 44), D.Lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, in via Appia n. 481;

- che, nonostante il parere favorevole rilasciato dall’

ARPA

Lazio sul rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, in data 20 marzo 2019 il Comune trasmetteva preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990 all’istanza di autorizzazione paesaggistica in quanto: (i) l’edificio interessato dall’intervento ricadeva in un’area sensibile da un punto di vista paesaggistico e storico-culturale;
(ii) verrebbe compromessa la vista dalla corona collinare del complesso di archeologia industriale delle “Sieci”;

- di avere tempestivamente presentato le proprie osservazioni al preavviso di diniego, contestando l’infondatezza di quanto sostenuto dall’Amministrazione;

- che, a seguito di alcuni incontri con il Comune volti a determinare delle soluzioni per mitigare l’impatto visivo dell’impianto, in data 25 giugno 2021 Iliad presentava al Comune una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto un progetto di impianto caratterizzato da talune opere di mitigazione della visibilità dell’opera dalla via Appia;

- che, a fronte di ulteriori richieste, la società ricorrente presentava tutta la documentazione necessaria all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica;

-che, solo a fronte degli ulteriori solleciti di Iliad, in data 28 dicembre 2022 il Comune trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina la documentazione e la relazione ai sensi dell’art. 146, comma 7, D.Lgs. n. 42/2004 per il rilascio del

parere di competenza;

-che, non avendo la Soprintendenza rilasciato tale parere nel termine di 60 giorni prescritto dall’art. 146, comma 9, D.Lgs. n. 42/2004, in data 12 marzo 2023 Iliad chiedeva al Comune di provvedere sulla propria istanza nel successivo termine di 15 giorni;
l’autorizzazione paesaggistica era stata quindi favorevolmente rilasciata dal Comune in data 20 marzo 2023, con indicazione che “ le opere previste del progettato intervento di cui si tratta sono compatibili del punto di vista paesaggistico nel loro complesso conformi alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2 del predetto Codice ”;

-che, la società ricorrente presentava quindi nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione dell’impianto, sulla base del nuovo progetto già presentato

ai fini del nullaosta paesaggistico;

-che, tuttavia, del tutto inaspettatamente, in data 15 giugno 2023 il Comune trasmetteva a Iliad il preavviso di diniego all’installazione dell’impianto ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990 che, richiamata l’allegata nota dell’Ufficio Urbanistica prot. n. 20819/2023 del 15 giugno 2023, sosteneva un’asserita incompatibilità dell’installazione con il Regolamento Impianti e, in particolare, che l’istanza di Iliad risulterebbe “ in contrato con quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento Comunale poiché non ubicato nelle aree dallo stesso previste ai commi 1 e 2;
dall’ art.7 in quanto l’impianto risulta ubicato in area vietata;
dall’art. 8 in quanto non ubicato nelle aree previste dalla cartografia di cui al medesimo art.;
dall’art. 10 in quanto non risulta presentato il programma annuale di sviluppo da parte dell’azienda richiedente
”;

- che, in data 22 giugno 2023, Iliad forniva tempestivamente le proprie osservazioni;

-che, nelle more, in data 3 luglio 2023, l’

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