TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-02, n. 202400370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400370
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00370/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di -OMISSIS-di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103 comma 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di -OMISSIS-, con decreto di data -OMISSIS-, ha negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103 comma 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34.

2. La decisione è stata adottata sulla base di una duplice motivazione: (i) mancherebbe la condizione di irregolarità richiesta dalla norma, come interpretata dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 44360 del 19 giugno 2020, in quanto il ricorrente può soggiornare legittimamente sul territorio nazionale in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25;
(ii) non è stato prodotto il passaporto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 7 comma 1-a del DM 27 maggio 2020.

3. Contro il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) non sarebbe ragionevole imporre al cittadino extracomunitario di rinunciare alla protezione internazionale per transitare in una condizione di irregolarità, allo scopo di essere ammesso, su questo nuovo presupposto, alla procedura di emersione ex art. 103 comma 2 del DL 34/2020;
(ii) il passaporto è stato chiesto all’autorità consolare del Paese di origine, ma non è ancora stato rilasciato, e dunque l’omissione non potrebbe essere imputata al ricorrente.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con una relazione depositata il 19 agosto 2021 la Questura, ha precisato che la competente Commissione Territoriale, con atto notificato il -OMISSIS-, ha respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente. Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte d’Appello di Brescia. Non risulta proposto ricorso in Cassazione, né il ricorrente ha fornito indicazioni al riguardo.

6. Questo TAR, con ordinanza n. 298 del 6 settembre 2021, ha respinto la domanda cautelare.

7. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare:

(a) la procedura di emersione ex art. 103 comma 2 del DL 34/2020, a differenza di quella disciplinata dal comma 1, presuppone una condizione di irregolarità sopravvenuta, ossia la perdita del titolo di soggiorno originariamente rilasciato e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa successivamente al 31 ottobre 2019;

(b) la qualità di richiedente protezione internazionale equivale a un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 25/2008, e dunque esclude la condizione di irregolarità. Si tratta evidentemente di una qualità provvisoria, destinata a essere risolta dalla decisione della Commissione Territoriale, che può condurre al rilascio di un titolo di soggiorno stabile o al ritorno alla condizione di irregolarità;

(c) il richiedente protezione internazionale possiede quindi il primo requisito necessario per la proposizione della domanda di emersione, ossia un precedente titolo di soggiorno. Questo titolo potrebbe non essere ancora scaduto alla data di presentazione della domanda di emersione, ma poiché è intrinsecamente provvisorio, essendo destinato a perdere comunque la propria funzione con la pronuncia della Commissione Territoriale, non si pone come alternativa perfetta nei confronti della procedura di emersione;

(d) pertanto, non può essere condivisa una soluzione interpretativa che subordini il conseguimento di un bene della vita (emersione) alla preventiva rinuncia a un altro bene della vita (protezione internazionale). Se l’amministrazione, con una circolare interpretativa, qualifica queste due strade come incompatibili, il risultato è l’introduzione, nell’una o nell’altra procedura, di una causa di decadenza non prevista dalla normativa e contrastante con le finalità perseguite dal legislatore;

(e) la circolare contenente una simile interpretazione deve quindi essere disapplicata per consentire al richiedente protezione internazionale di presentare anche la domanda di emersione. Solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno collegato all’emersione (sussistendone anche gli altri requisiti), può essere chiesto all’interessato di rinunciare alla domanda di protezione internazionale, oppure può essere dichiarata d’ufficio l’improcedibilità della stessa;

(f) d’altra parte, se la domanda di protezione internazionale viene respinta prima della pronuncia sulla domanda di emersione (come è accaduto nel caso in esame), nessuna scelta risulta più necessaria, in quanto il cittadino extracomunitario si trova in una condizione di irregolarità sopravvenuta, che giustifica l’esame della domanda di emersione;

(g) il provvedimento impugnato indica però un secondo impedimento, costituito dalla mancanza del passaporto. Questa parte della motivazione resiste alle censure del ricorrente, ed è sufficiente a sostenere il diniego;

(h) come stabilito dall’art. 7 comma 1-a del DM 27 maggio 2020, la produzione del passaporto o dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica costituisce un adempimento essenziale. Le autorità italiane devono infatti essere messe nella condizione di accertare con un elevato grado di sicurezza l’identità del cittadino extracomunitario, per impedire sostituzioni di persona e per individuare eventuali impedimenti soggettivi alla regolarizzazione;

(i) si può ritenere che la mancata produzione del passaporto sia in realtà una causa di improcedibilità, e non di inammissibilità, della domanda di emersione, in quanto se il documento fosse prodotto in un secondo momento si avrebbe l’effetto sanante previsto in via generale dall’art. 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 per gli elementi sopravvenuti. Tuttavia, poiché la procedura non può rimanere sospesa indefinitamente, è onere del cittadino extracomunitario effettuare la produzione in un termine ragionevole, o chiedere una proroga motivata;

(j) nello specifico, il ricorrente non ha depositato il passaporto né in sede amministrativa né all’interno del presente giudizio. L’omissione, visto il tempo a disposizione, comporta l’inammissibilità della domanda di emersione. Il rischio della dilatazione dei tempi di rilascio da parte dell’autorità consolare rimane a carico del richiedente, una volta consumato un ragionevole tempo di attesa.

8. Il ricorso deve quindi essere respinto.

9. Le difficoltà applicative della disciplina sull’emersione, nel contesto dei percorsi di regolarizzazione dei soggiornanti irregolari, consentono la compensazione delle spese di giudizio.

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