TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-01-28, n. 201500038
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Testo completo
N. 00038/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via della Geppa n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza cautelare n. 123/2014 emessa e depositata in data 22.10.2014 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il provvedimento del 25.07.2014, con il quale la Questura di Gorizia denegava il richiesto rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Il diniego impugnato si fondava sui precedenti penali del signor -OMISSIS-, dai quali l’Amministrazione deduceva una condotta di vita abitualmente delittuosa.
Questo Tribunale con ordinanza n. 123/2014 del 22 ottobre 2014 accoglieva la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, e, disponendo la sospensione interinale degli effetti dell’atto gravato, ordinava