TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-01-28, n. 201500038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-01-28, n. 201500038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201500038
Data del deposito : 28 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00332/2014 REG.RIC.

N. 00038/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via della Geppa n. 8;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;



per l'ottemperanza

dell’ordinanza cautelare n. 123/2014 emessa e depositata in data 22.10.2014 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il provvedimento del 25.07.2014, con il quale la Questura di Gorizia denegava il richiesto rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.

Il diniego impugnato si fondava sui precedenti penali del signor -OMISSIS-, dai quali l’Amministrazione deduceva una condotta di vita abitualmente delittuosa.

Questo Tribunale con ordinanza n. 123/2014 del 22 ottobre 2014 accoglieva la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, e, disponendo la sospensione interinale degli effetti dell’atto gravato, ordinava

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