TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2019-10-08, n. 201901608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2019-10-08, n. 201901608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901608
Data del deposito : 8 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2019

N. 03621/2019 REG.RIC.

N. 01608/2019 REG.PROV.CAU.

N. 03621/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3621 del 2019, proposto da


Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA – 1) dell'atto prot. 2019.0383528 del 18.06.2019, recapitato a mezzo pec in pari data all'Ente ricorrente, con cui la Regione Campania ha disposto il non accoglimento della richiesta di riesame (rectius, l'esclusione) promossa dal Comune di Vico Equense in relazione alla procedura per la distribuzione di sovvenzioni regionali finalizzate al sostegno alla prevenzione dei danni arrecati da incendi;
2) della comunicazione/preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 pervenuta all'Ente ricorrente in data 01.02.2019;
3) dell'avviso pubblico in parte qua, segnatamente degli artt. 6, 7 ed 8, ove interpretati quali preclusivi alla partecipazione di forme associative tra Enti pubblici diversi dall'Unione di Comuni e sprovvisti di piano di gestione forestale;
4) dei chiarimenti n. 25, 31 e 35 pubblicati sul sito dell'Ente regionale in data 14.02.2018;
5) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorrente Comune, sia in proprio, che quale capofila della convenzione sottoscritta con i Comuni di Pimonte e di Positano, non sembra riunire i requisiti per accedere alla provvidenza invocata e la cui mancanza ha determinato l’impugnato provvedimento con cui si è mancato di accogliere la richiesta di riesame formulata dal Comune ricorrente , requisiti che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - sembrano agevolmente riconducibili a due precise previsione dell’avviso pubblico, e, segnatamente:

- all’art. 6 (“Beneficiari”), laddove “per associazione di Enti si intende qualsiasi forma associativa stabile e riconosciuta prevista dal Capo V del Titolo II del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.”, alla quale, stante il suo carattere precario e contingente, in ogni caso, privo di riflessi sul piano strutturale, sembra estraneo il concetto di “convenzione” che ha caratterizzato il vincolo (meramente funzionale) intercorso fra i tre Comuni, relativamente ai quali il Comune di Vico Equense si è candidato quale Capofila;

- all’art. 7 (“Condizioni di ammissibilità”), ‘a mente del quale i candidati avrebbero dovuto presentare informazioni pertinenti “provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alle gestione sostenibile”, mentre, nel caso di specie, unicamente il Comune di Positano è dotato di un proprio e autonomo piano di gestione forestale, difettando, invece, gli altri due comuni di uno strumento di programmazione a livello comunale, che, a sua volta, dovrebbe essere coerente agli strumenti di programmazione regionale, non potendo, all’evidenza, quest’ultima supplire alla mancanza dei piani forestali propri a ciascun Comune;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso non appare, prima facie, assistito da sufficienti elementi di fondatezza;

Ravvisato di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

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