TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202300362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300362
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00362/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolare del deposito farmaceutico e autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano presso il deposito sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni e Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento dirigenziale della Regione Puglia prot. -OMISSIS- dell'8.3.2022, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia per la durata di trenta giorni, ex art. 21-quater comma 2 della Legge n. 241/1990, della autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano (D.D. -OMISSIS- del 2012);

b) di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale, anche non noto, ove medio-tempore adottato, ed in particolare del verbale del 17.2.2022 della A.S.L. di Brindisi;

c) della nota dirigenziale della Regione Puglia prot. -OMISSIS- del 10.3.2022, avente ad oggetto “Attività di controllo D. Lgs n. 219 del 2006 e s.m.i.. Deposito Farmacia -OMISSIS-. Verbale di ispezione ordinaria del 17.02.2022 A.S.L. di Brindisi. Diffida. Riscontro”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- l’1/7/2022:

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento dirigenziale della Regione Puglia prot. -OMISSIS- dell'4.5.2022, avente ad oggetto la revoca della autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano;

b) di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale, anche non noto, ove medio-tempore adottato, ed in particolare del verbale del 21 aprile 2022 della AS.L. di Brindisi;

c) ove occorrere possa, della nota regionale -OMISSIS- del 17.4.2022 avente ad oggetto “rideterminazione dei termini di decadenza”;

d) del verbale ispettivo redatto dalla A.S.L. di Brindisi in data 5.4.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della A.S.L. di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv. A. Tolomeo, in sostituzione degli avv.ti P. Piccinni e M. Friolo, per la A.S.L. di Brindisi e avv. M. Rosato per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.La dottoressa -OMISSIS- - nella qualità di titolare del deposito farmaceutico e autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano presso il deposito sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in forza di determinazione dirigenziale regionale -OMISSIS- del 2 marzo 2012 - espone quanto segue.

Con il provvedimento dirigenziale epigrafato prot. -OMISSIS- dell'8.3.2022, comunicatole con p.e.c. in pari data, la Regione Puglia stabiliva di “ prendere atto delle determinazioni assunte dalla commissione ispettiva aziendale per la vigilanza sui distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano della A.S.L. BR, di cui al verbale del 17/02/2022, agli atti della scrivente Sezione; di sospendere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2 della L. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., per la durata di 30 gg a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, l’efficacia della D.D. -OMISSIS- del 2.03.2012, con la quale la ditta “-OMISSIS-” è stata autorizzata alla vendita all’ingrosso di medicinali per uso umano per il magazzino sito in -OMISSIS- (BR) -OMISSIS-, per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate. 3. Di dare mandato alla A.S.L. Brindisi di effettuare ulteriore visita ispettiva nei confronti della Ditta “-OMISSIS-”, da programmarsi in prossimità della scadenza del termine del periodo di sospensione di cui al precedente punto, al fine di appurare l’eventuale superamento dei rilievi accertati nell’ultima visita ispettiva della stessa, stabilendo sin da ora che l’eventuale permanere del parere negativo comporterà la revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. -OMISSIS- del 2.03.2012 ”.

1.1. A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio, sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I) Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, arbitrarietà; Difetto assoluto di motivazione, Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., violazione del canone di buon andamento e della trasparenza ex art. 97 della Costituzione; Violazione dei principi di proporzionalità.

II) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, abnormità ed irragionevolezza, non proporzionalità, violazione del principio di affidamento. Violazione o Falsa applicazione dell’art. 105 D. Lgs. n. 219/2006 in combinato disposto con il D.M. 6/7/1999: Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza manifeste. Motivazione, perplessa e contraddittoria.

1.2. Il 4.4.2022 si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo l’infondatezza del ricorso.

1.3. Con decreto n.140/2022, pubblicato il 23.3.2022, il Presidente di questa Sezione ha accolto parzialmente la richiesta di misure cautelari provvisorie proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Premesso che la ricorrente (titolare del deposito per la distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- autorizzato con D.D. regionale -OMISSIS- del 2012) assume che i provvedimenti impugnati, determinando il blocco del codice ingrosso e delle relazioni commerciali, le impedirebbero l’effettuazione delle operazioni di acquisto dei medicinali con la conseguenza che l’impugnata sospensione, alla scadenza dei trenta giorni, diverrà inevitabilmente revoca per il mancato acquisto di ulteriori specialità medicinali rispetto alla disponibilità (inferiore alle dotazioni minime di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 219/2006) accertata al momento dell’ispezione presso il suo deposito compiuta dalla A.S.L. di Brindisi il 17 Febbraio 2022.Considerato che, in ragione di quanto sopra lamentato, appaiono sussistenti i presupposti di legge (di cui all’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare provvisoria monocratica e in particolare il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione, sicchè si ritiene opportuno sospendere provvisoriamente i provvedimenti impugnati, solo nei limiti di consentire alla ricorrente di procedere all’acquisto immediato dei medicinali per riallineare le proprie scorte ai requisiti di legge (dotazioni minime di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 219/2006) ”.

L’11.4.2022 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Brindisi eccependo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza cautelare n.188/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2022, questa Sezione ha accolto parzialmente l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta dalla parte ricorrente, in quanto “ ai sensi del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 219/2006, titolato “Dotazioni minime e fornitura dei medicinali”, (per quanto di interesse) “…, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è tenuto a detenere almeno:…(omissis)… a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana; b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'A.I.C., inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18”, precisandosi che tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei medicinali generici;- la ricorrente, a un sommario esame proprio della fase cautelare, appare essere reiteratamente venuta meno all’obbligo predetto (come risulta dalla D.D. -OMISSIS- del 9.10.2014, dalle visite ispettive del 13.10.2017 e del 05.12.2017 effettuate dalla Commissione Ispettiva Aziendale per la Vigilanza sui distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano della A.S.L. di Brindisi, dalla visita ispettiva del 21.08.2019 effettuata dal N.A.S. dei Carabinieri di Taranto, dall’ulteriore ispezione del 24.09.2019 svolta dalla Commissione Aziendale della A.S.L. di Brindisi).- Ritenuto, comunque, che debba essere integralmente confermato il decreto presidenziale cautelare n.140 del 23.03.2022, con la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati, solo al fine (e nei limiti) di consentire alla ricorrente di procedere effettivamente (senza alcun blocco del codice ingrosso) all’acquisto immediato dei medicinali per riallineare le proprie scorte ai requisiti di legge (dotazioni minime di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 219/2006), dovendo la stessa provvedere, nel termine assegnato (da ultimo con atto dirigenziale della Regione Puglia -OMISSIS- del 7.3.2022), a sanare i rilievi effettuati dalla Commissione di Vigilanza ispettiva della A.S.L. di Brindisi suindicati, al fine di non incorrere nelle più severe sanzioni preannunciate nell’impugnata D.D. -OMISSIS- dell’8.03.2022” .

1.4. Con motivi aggiunti notificati l’1.07.2022 e depositati

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