TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-10, n. 201407371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-10, n. 201407371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407371
Data del deposito : 10 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05115/2013 REG.RIC.

N. 07371/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05115/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5115 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M L e S P, rappresentati e difesi dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) quanto al ricorso:

- del Decreto del Ministro della Giustizia del 28.2.2013, pubblicato in G.U. n. 75 del 29.3.2013, S.O. n. 23;

- della "Relazione al decreto ministeriale di revisione della Tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi incluso l’eventuale bando di assegnazione delle nuove sedi in tabella di cui è causa;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- del Decreto del Ministro della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile, del 31.5.2013, con il quale è indetto il concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio, con riferimento alle nuove sedi di cui al D.M. Giustizia del 28.2.2013;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la dott.ssa Adele Malatesta, notaio titolare di sede in Pozzuoli in fase di trasferimento in Marano di Napoli (Na) e il dr. S P, notaio titolare di sede in Calvizzano (Na), chiedevano l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe con cui era stata data attuazione al disposto di cui all’art. 12, comma 1, l. n. 27/2012 con il quale risultava aumentato (come misura straordinaria) di cinquecento posti il numero e la residenza dei notai sul territorio nazionale.

In particolare, i ricorrenti, evidenziando la circostanza per la quale la norma in questione richiamava i parametri di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913, sottolineavano che il contenuto del parere del Consiglio Notarile di Napoli, Napoli, Nola e Torre Annunziata, anche sulla base del criterio espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato, individuava in 4 il numero delle nuove sedi da allocare (tra cui erano assenti le sedi di Marano di Napoli e Calvizzano), laddove il decreto ministeriale impugnato aveva invece indicato 11 nuove sedi, aumentando di un posto, fra l’altro, quella di Marano di Napoli.

I ricorrenti lamentavano, quindi, in sintesi, quanto segue.

“I. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 12 – Violazione o elusione dell’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 smi. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità manifesta, irrazionalità e difetto di istruttoria. Travisamento degli elementi di fatto e dei presupposti di legge. Iniquità delle scelte dell’Amministrazione”.

L’art. 12 della l. n. 27/12 per la distribuzione nei distretti e nei singoli comuni dei nuovi posti richiamava l’applicazione dei parametri di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913. Tali parametri – orientati a rendere al meglio il servizio ai cittadini - considerano la popolazione, la quantità degli affari, l’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, procurando che, di regola, ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, osservavano che l’ultima revisione “ordinaria” della tabella notarile risultava definita solo nel 2011 per cui, in occasione della revisione “straordinaria” di cui all’art. 12 cit., invece di procedere nuovamente con il c.d. “metodo circolare”, sarebbe stato sufficiente ripartire le nuove sedi su base proporzionale rispetto all’ultima revisione, con la conseguenza che il Distretto notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata avrebbe avuto in carico circa 4 sedi come evidenziato dal Consiglio Notarile interessato. Inoltre, applicando il suddetto “metodo circolare”, il Ministero della Giustizia si era discostato dagli altri parametri di legge, avendo riguardo al solo parametro della popolazione residente, senza bilanciamento con i diversi parametri della domanda di servizio notarile, dell’aspetto logistico e degli onorari repertoriali realizzati in loco, e tanto, in evidente violazione dell’art. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89.

In particolare, mancava la considerazione di ogni ulteriore aspetto logistico in relazione alla dislocazione sul territorio delle varie sedi e alla domanda in rapporto alla popolazione.

In relazione a quest’ultima, inoltre, veniva illogicamente istituita una nuova sede in Marano di Napoli che già contava due sedi notarili, mentre non si dava seguito all’indicazione del Consiglio Notarile di allocare nuove sedi in Comuni privi di sede notarile ed altamente popolosi (Casavatore con un numero di abitanti pari a 18.500, e Brusciano con un numero di abitanti pari a 16.017). Comunque, l’unico criterio adottato dall’Amministrazione teneva conto soltanto della media repertoriale – secondo un principio già non condiviso in sede giurisdizionale in precedenti di questo TAR e del Consiglio di Stato che erano riportati - e non della quantità degli affari, senza quindi comportare neanche una migliore risposta concorrenziale alla domanda di servizio pubblico notarile.

Il criterio utilizzato non risultava, poi, neanche comparato con l’enucleazione degli atti stipulati nell’interesse degli abitanti del luogo in relazione alle realtà socio-economiche dei singoli distretti né poteva essere condivisibile l’indicazione del Ministero che giustificava tale orientamento richiamando l’importanza assunta nel tempo dall’indicatore legato al volume e quantità degli affari (con metodologia distributiva repertoriale) perché, in realtà, era stato considerato solo il valore complessivo delle domande e non la loro quantità (numero di domande), senza valutare che, comunque, la funzione notarile è sostanzialmente estranea a mere dinamiche di mercato e deve essere basata su un principio di certezza e affidabilità delle negoziazioni indipendentemente dal relativo valore e dalla capacità produttiva del singolo notaio rispecchiata dall’entità del repertorio, dando luogo così all’utilizzo di un criterio soggettivo al fine di risolvere un problema oggettivo.

In più, i ricorrenti evidenziavano che non era stata considerata la circostanza per la quale in un distretto si possono rogare pochi atti con alti incassi e in un altro, al contrario, si possono rogare molti atti con bassi incassi, per cui il mero dato “repertoriale” risultava falsato e non calibrato alle effettive esigenze locali, dando luogo a squilibri enormi in termini di lavoro e di guadagno tra i singoli professionisti e senza valutare anche che alcuni atti sono riconducibili a notai residenti in un luogo ma roganti in un altro.

Non era infine stato tenuto in nessun conto il costo degli studi notarili, diverso per le singole zone del Paese, e il differente regime impositivo dell’i.v.a. in relazione agli atti su immobili abitativi nuovi e loro pertinenze.

“II. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 12 – Violazione o elusione dell’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 smi. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità manifesta, irrazionalità e difetto di istruttoria. Travisamento degli elementi di fatto e dei presupposti di legge. Iniquità delle scelte dell’Amministrazione”.

Non risultava consultata la Corte d’Appello nonostante il chiaro dettato normativo dell’art. 4 cit. sul punto e risultava illogicamente disatteso il parere del Consiglio Notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata che aveva individuato solo 4 sedi da allocare, considerando un aumento percentuale dell’8.65% su base nazionale, con conseguente assenza di idonea motivazione sul punto, come più volta invece ritenuta necessaria da diverse pronunce giurisprudenziali che erano riportate.

Soffermandosi, poi, sulla peculiare situazione degli odierni esponenti e sulla sede ulteriore istituita a Marano di Napoli - dove la dott.ssa Malatesta Laurini è in fase di trasferimento, mentre il dr. Paladini è titolare di sede notarile in Calvizzano, comune con esso confinante - parte ricorrente evidenziava, con dovizia di dati, come, nelle rispettive sedi, specialmente a partire dal 2012, si fosse registrato un sensibile decremento del repertorio nei suindicati Comuni, insistenti in un ristretto territorio soggetto ad una grave crisi economica, e con indici di riferimento tutti in senso contrario all’istituzione di nuove sedi, territorio che aveva già conosciuto nel 2011 una saturazione dei posti ampliabili;
mentre non erano state istituite nuove sedi in Comuni sprovvisti di sede notarile.

Non risultavano inoltre considerate le limitate distanze da altri Comuni, in cui pure erano istituite nuove sedi, e la tipologia degli affari e della popolazione fluttuante, con la conseguenza per cui sussistevano comuni con oltre 10.000 abitanti privi di sede notarile ed altri, con pari numero, con due sedi.

“III. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.12 l. n. 27/2012 e art. 4 l. n. 89/1913 – Eccesso di potere – Travisamento dei presupposti – Difetto di istruttoria – Sviamento”.

Gli indici specifici di riferimento utilizzati, quali “Reddito annuo medio nazionale per posto di notaio”, “Reddito annuo nazionale medio base di riferimento per posto di notaio”, “Reddito annuo medio distrettuale per posto di notaio nell’ultimo triennio”, “Fascia di adattamento”, “Percentuale da moltiplicare al numero delle fasce”, risultavano distorti e scorretti da un punto di vista statistico, comportando una sovrastima dei posti da assegnare, una arbitraria determinazione del valore “spese generali” ed una forzatura del sistema al fine di determinare il valore atteso mediante operazioni a ritroso.

“IV. Incostituzionalità dell’art. 12, commi 1, 2 e 3, della l. n. 27 del 2012 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost.”.

Da ultimo, il ricorrente lamentava una violazione dei principi costituzionali di cui alle richiamate norme, perché il sistema così congegnato avrebbe causato il progressivo abbandono del servizio pubblico in questione, dopo un illusorio momento iniziale di incremento della concorrenza, legato anche alla crisi economica in atto.

Nella more era adottato il d.m. in epigrafe indicato con il quale era indetto il relativo concorso per l’assegnazione delle sedi notarile individuate ed il ricorrente ne chiedeva pure l’annullamento, previa sospensione, mediante rituali motivi aggiunti in cui lamentava l’illegittimità derivata da quanto evidenziato con il ricorso introduttivo.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del gravame;
in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepiva la mancata integralità del contraddittorio - evidenziando che ricorso e motivi aggiunti non risultavano notificati ad alcun controinteressato – oltre che l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e, infine, l’improcedibilità del gravame, per mancata successiva impugnazione del d.d. 9 ottobre 2013, di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l’assegnazione di posti notarili vacanti.

Con l’ordinanza n. 2920/2013 la Sezione rigettava la domanda cautelare.

Alla data del 14 maggio 2014 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza del gravame complessivamente valutato consente di prescindere dal preliminare esame delle eccezioni spiegate dalla difesa erariale in tema di mancata integralità del contraddittorio e in ordine all’inammissibilità e alla improcedibilità del ricorso.

Passando all’esame del ricorso, il Collegio ritiene rilevante evidenziare che, nel caso di specie, la questione in esame, pur attenendo all’incremento e alla distribuzione sul territorio di sedi notarili, si connota per la particolarità costituita dalla circostanza che l’incremento attuato con il decreto del Ministro della giustizia 28 febbraio 2013 (impugnato in questa sede) è stato disposto direttamente e puntualmente dal legislatore a fini “straordinari” e per le finalità ivi descritte.

L’art. 12 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha stabilito, al comma 1, che la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), è aumentata di cinquecento posti.

Al comma 2 la norma ha previsto che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, i posti di cui sopra fossero distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui allo stesso articolo 4 della legge n. 89 del 1913.

Il Collegio evidenzia, quindi, sin da ora che l’aumento “straordinario” delle sede notarili nel caso di specie ha seguito l’impulso del legislatore diretto allo sviluppo di forme di “concorrenza” e “competitività” e che tale deve essere, a sua opinione, il “filo conduttore” che deve orientare l’interprete nella fattispecie odierna in esame.

Continuando l’esame della normativa di riferimento, si richiama poi l’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, come sostituito dall’art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che “di regola” ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

Il comma 2 della stessa disposizione prevede anche che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

Passando all’esame del primo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia – secondo quando sottolineato in precedenza – che la relazione allegata al decreto impugnato correttamente richiama la “ratio” della decretazione d’urgenza applicata, che vede il suo fondamento nella “straordinarietà” dell’iniziativa per favorire una più capillare diffusione sul territorio e un più efficiente sistema “concorrenziale” nell’ambito della professione notarile e per il quale il legislatore ha ritenuto, in primo luogo, di dare un rilevante incremento alle relative sedi sull’intero territorio nazionale, al fine di conseguire un miglioramento del servizio in termini di crescita e di competitività.

La relazione riferisce poi come i parametri recati dall’art. 4 “legge notarile” – richiamato nella predetta decretazione d’urgenza – abbiano valore indicativo, ovvero siano idonei a orientare la discrezionalità ministeriale come criteri di massima, senza esaurirla.

Ebbene tale conclusione, censurata dai ricorrenti secondo quanto riportato in narrativa, appare al Collegio condivisibile.

In tal senso conclude infatti la giurisprudenza, rilevando l’inesistenza di vincoli nei criteri relativi all’aumento dei posti in misura determinata, con conseguente disponibilità, in capo all’amministrazione, di un margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri indicati in astratto dal legislatore (C. Stato, Sez. IV, 7.12.00, n. 6495;
29.2.96, n. 216).

Anche questa Sezione ha osservato che in sede di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, l’amministrazione dispone di un rilevante margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri normativi;
e, ferma la necessità di una valutazione globale, la stessa può in tale ambito attribuire rilevanza determinante solo a taluni fra i detti parametri o alle modifiche quantitative negli stessi intervenute durante il periodo di riferimento (ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 7.2.13, n. 1358;
23.1.13, n. 751;
6.11.00, n. 8931).

In sostanza, gli indici indicati dall’art. 4 l. 89/1913 non necessariamente devono formare oggetto di complessiva ovvero unitaria ovvero contestuale considerazione, atteso che la potestà discrezionale in materia assegnata al Ministero della giustizia ben può trovare legittima espansione anche a fronte dell’assorbente rilievo annesso a taluno di essi (TAR Lazio, Sez. I, 12.2.13, n. 1534).

Ciò – ad opinione del Collegio – se vale per la revisione “ordinaria” delle “tabelle notarili” tanto più deve valere per la presente “revisione straordinaria” di cui al d.l. n. 1/12, ancorata essenzialmente al parametro dello sviluppo della concorrenzialità e della competitività, per cui, nel predetto quadro di riferimento, a fronte dell’aumento delle sedi notarili recato direttamente dalla legge ed ai fini sopra evidenziati, la relazione ministeriale ha illustrato a sufficienza come l’Amministrazione abbia reputato necessario discostarsi in alcuni casi dal parametro demografico a favore del solo parametro del volume e della qualità degli affari, ritenuto prevalente nella dinamica e nell’articolazione dell’economia moderna, che pone in primo piano nella professione notarile l’essenziale entità e il valore stesso, globalmente inteso, delle negoziazioni, da intendersi complessivamente valutate nello scenario in considerazione che, alla luce dello sviluppo delle modalità di comunicazione tecnologica e di incremento delle vie di comunicazione, ben può privilegiare solo alcuni parametri della “legge notarile” del 1913.

Sotto tale dirimente profilo, inoltre, la relazione suddetta – costituente la motivazione della scelta discrezionale dell’Amministrazione - ha anche precisato come all’uniformità dei criteri applicati per le scelte complessive non potesse non fare da contrappeso la distinzione di criteri per singoli distretti, attesa la logica della decretazione d’urgenza sopra richiamata fondata sull’incremento della competitività e della concorrenza sull’intero territorio nazionale.

Appare priva dei caratteri di illegittimità denunciati, quindi, la scelta ministeriale, coerente con le su ricordate premesse fondate sulla scelta legislativa, di utilizzare il c.d. “metodo circolare”, con il quale è stato calcolato il reddito medio annuo nazionale e il reddito medio annuo distrettuale, ed è stato distribuito il numero di notai per ciascun distretto rapportando il primo al secondo.

Non appare illogico sotto tale profilo, quindi, e proprio per la peculiarità e straordinarietà della distribuzione di nuove sedi in questione, che l’Amministrazione abbia omesso di considerare la soluzione prospettata dai ricorrenti, e dallo stesso Consiglio Notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata, per il quale doveva procedersi con criterio di semplice “proporzionalità” rispetto all’ultima revisione “ordinaria” del 2011, dato che non si è trattato di redistribuire l’allocazione delle sedi secondo i consueti schemi ma di introdurre ulteriori riferimenti ai fini prettamente concorrenziali e di incremento dell’offerta voluti direttamente dal legislatore.

Il bilanciamento tra i vari indici indicati dalla legge risulta effettuato ma con non illogica prevalenza di quello legato alla quantità e volume degli affari, che principalmente appare relazionato ai profili di sviluppo della concorrenzialità e competitività di cui alla decretazione di urgenza per tale intervento “straordinario”.

Non risulta, poi, che l’altro parametro legato alla popolazione costituisca un’entità minima da rispettare in quanto – come anticipato – la locuzione “di regola” di cui al testo normativo individua a sufficienza il carattere meramente tendenziale e derogabile del parametro in questione.

L’insieme dei dati numerici della popolazione, infatti, deve essere letto e verificato alla luce dell’introduzione di una maggiore concorrenzialità tra sedi limitrofe, per cui, in tale occasione, appare logica e non irrazionale la scelta dell’Amministrazione di fondarsi sulla media repertoriale che meglio di ogni altra, sotto tale profilo, riscontra l’esigenza di “maggior diffusione sul territorio” del servizio offerto dal notaio, come specificato nella relazione ministeriale.

Proprio perché “il repertorio” attiene alla capacità produttiva del singolo notaio – come evidenziato dai ricorrenti – non appare illogica la scelta di fondare su tale parametro la distribuzione “straordinaria” delle nuove sedi ai fini di sviluppo e incremento della concorrenzialità.

Sotto tale dirimente profilo, quindi, non può assumere rilevanza contraria il richiamo di parte ricorrente alla mancata considerazione della circostanza per la quale i notai possono dare luogo ad attività in luoghi diversi, atteso che non è il parametro della territorialità quello preso a riferimento nella discrezionalità riconosciuta in tal campo all’Amministrazione, né quello legato ai costi degli studi notarili, che possono essere oggetto di rivisitazione da parte degli stessi interessati, per i quali non è prescritto uno standard minimo di ampiezza o allocazione né quello del regime impositivo i.v.a., che attiene a profili fiscali oggettivi e validi anche per le nuove istituende sedi, né quello del personale reddito dei ricorrenti a partire dal 2012 o nell’ultimo triennio, dato che l’annualità specifica di riferimento era quella anteriore, al 2011.

Al fine, poi, dell’individuazione delle singole sedi, l’Amministrazione ha stabilito di operare nel senso della maggiore e più equa distribuzione delle sedi in aumento, tenendo presenti, ove possibile, i pareri delle Corti di Appello e dei Consigli notarili distrettuali (questi ultimi, in particolare, laddove ritenuti “portatori di effettive esigenze territoriali” e non valorizzanti “criteri del tutto estranei ai parametri normativi di riferimento ovvero generici o di non obiettiva valutabilità”), e di avere riguardo, solo “per quanto possibile” – secondo la locuzione “di regola” usata dal legislatore - alla corrispondenza tra sede notarile, popolazione di almeno 7.000 abitanti e media repertoriale annua dell’ultimo triennio di almeno € 50.000,00.

La relazione – come sopra evidenziato dal Collegio - non manca di notare che il ricorso ai consueti parametri di riferimento del procedimento non potesse non essere influenzato dalla straordinarietà dell’intervento, caratterizzato come detto da un rilevante aumento di sedi notarili disposto direttamente dalla legge, con conseguente implementazione della loro valenza, già di per sé meramente indicativa.

Per quanto concerne, in dettaglio, il distretto di riferimento delle rispettive sedi dei ricorrenti, la relazione rappresenta che il parere del Consiglio notarile è stato seguito di massima e che si è provveduto ad aumentare le sedi notarili già esistenti “anche per riallineare il numero di notai presenti con il dato delle popolazione residente”, altresì precisando che “la nuova media repertoriale ottenuta resta sempre superiore a quella di distretto, come da tabella allegata, mentre si è proceduto all’istituzione delle nuove residenze notarili di Melito di Napoli e Volla “in ragione del rilevantissimo dato di popolazione sempre allo scopo di assicurare una capillare diffusione della presenza notarile sul territorio”.

In relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, il Collegio in primo luogo rileva che, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni deducenti, risulta acquisito il parere della Corte d’Appello territoriale, come da produzione documentale della difesa erariale, in data 20 luglio 2012, che espressamente dichiara di esprimere “parere favorevole all’aumento dei posti di notaio nei limiti riservati al distretto di questa Corte”.

Per quel che riguarda invece il parere del Consiglio notarile territoriale, richiamando la giurisprudenza per la quale il medesimo non è vincolante e può essere disatteso dal Ministero, si evidenzia che questa Sezione ha precisato che dallo stesso l’Amministrazione può discostarsi con apposita motivazione che può essere considerata sufficiente quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nei predetti pareri, dia in ogni caso conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (TAR Lazio, Sez. I, 7.2.13, n. 1358;
2.1.13, n. 5;
4.1.13, n. 61 e 7.2.13, n. 1358;
Cons. Stato, Sez. IV, 5.12.06, n. 7135 e 20.5.03, n. 2716).

In particolare, questa Sezione (TAR Lazio, Sez. I, 23.1.13, n. 747) ha ulteriormente precisato che: se "i pareri espressi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello hanno … la evidente funzione di rappresentare all’amministrazione centrale le singole caratteristiche delle realtà locali, suggerendo ed indicando le eventuali soluzioni … più adeguate per la migliore organizzazione locale del servizio notarile e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore, tuttavia questi elementi di conoscenza non possono essere considerati assolutamente vincolanti dall’amministrazione, la quale deve valutarli contemperando in un quadro nazionale di insieme tutte le singole esigenze locali;
ciò trova conferma nella stessa individuazione dei criteri di cui l’amministrazione deve tener conto ai fini dell’adozione del provvedimento finale e che rappresentano lo strumento ritenuto congruo e adeguato dal legislatore, per un verso, ai fini del corretto esercizio della discrezionalità (per evitare cioè che essa sconfini nell’arbitrio e nella irrazionalità), e, per altro verso, proprio al fine di assicurare il giusto contemperamento degli interessi locali con quelli nazionali. Le predette considerazioni consentono di affermare l’esclusione di un carattere vincolante degli apporti dei consigli notarili, che vanno valutati contemperando unitariamente le singole esigenze locali in un quadro d’insieme, che va composto con il ricorso ai criteri normativamente individuati. Deve, indi, concludersi che il dettato normativo rappresenta l’elemento centrale nell’ambito del quale l’amministrazione procedente deve rinvenire il principio orientativo della propria azione, laddove sussista dissonanza con le esigenze rappresentate in sede locale. In particolare, i parametri normativi di riferimento della procedura costituiscono lo strumento per effettuare il compiuto apprezzamento dei pareri resi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello e la conseguente valutazione del contenuto degli stessi, anche con riferimento a singole particolarità incidenti sulla distribuzione dei posti di nuova introduzione. In altre parole, se, da un lato, l’esame degli apporti endoprocedimentali obbligatori da parte dell’amministrazione centrale deve necessariamente connotarsi di effettività, dall’altro, l’atto finale non deve necessariamente aderire a soluzioni omogenee con le valutazioni dei soggetti obbligatoriamente consultati nel procedimento de quo, laddove lo stesso risulti comunque rispondente alle esigenze sottese dai parametri normativamente fissati. Quanto alla misura dell’esternazione del dissenso, le motivazioni addotte dall’amministrazione procedente possono essere considerate sufficienti quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nel parere, diano adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (C. Stato, IV, 5.12.2006, n. 7135;
20.5.2003, n. 2716)”.

Alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche, non si possono condividere le censure sul tema formulate dalla parte ricorrente, che si sostanziano sul rilievo per il quale erano assenti indicazioni e motivazioni idonee a giustificare la mancata osservazione del suggerimento di contenere a 4 le sedi di nuovo ingresso sul territorio, anche in applicazione della percentuale sulle precedenti allocazioni del 2011.

Si è già infatti visto, in forza delle considerazioni appena sopra esposte, che la eventuale non conformità dell’atto finale del procedimento “de quo” con il parere espresso dal Consiglio notarile non ridonda in vizio dell’atto, laddove sia possibile appurare che il parere sia stato adeguatamente ponderato e il diverso convincimento venutosi a formare risponda a esigenze, adeguatamente esternate, il cui apprezzamento è specificamente rimesso all’amministrazione centrale, sulla base di evidenze cui lo stesso contesto delineato dal quadro normativo conferisce rilevanza.

E si è pure visto come, nel caso di specie, la relazione al decreto ministeriale permette di osservare che il parere del Consiglio notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata è stato acquisito, esaminato, richiamato e parzialmente condiviso.

Quanto alle restanti nuove sedi istituite nel distretto, la relazione ha chiarito, sia in via generale che specificamente, i criteri in forza dei quali si è proceduto alla loro individuazione.

Tali criteri sono risultati, come sopra, rispondenti non solo all’art. 4 della l. 89/1913 ma anche all’intervento straordinario disposto con l’art. 12 del d.l. 1/2012.

La relazione ministeriale fa diretto riferimento al Distretto notarile di Napoli, Nola e Torre Annunziata, evidenziando di avere accolto parzialmente le osservazioni formulate dal Consiglio notarile e di aver provveduto ad aumentare di due o un posto le sedi notarili già esistenti, compresa quella di Marano di Napoli per cui è controversia, anche per riallineare il numero di notai presenti con il dato della popolazione residente, con una nuova media repertoriale comunque superiore a quella di distretto;
se ne ricava che il dato repertoriale di sede, largamente superiore alla media distrettuale, appariva chiaro indice della necessità della presenza di un’ulteriore professionista, sia per far fronte ad una evidente richiesta di servizio, sia per garantire una maggiore concorrenza, come specificato in allegata tabella (media repertoriale anteriore – 154.009,00;
media repertoriale posteriore – 102.672,00).

Ulteriori ragioni sono esternate nella relazione, che dà conto anche dei motivi per i quali il criterio della popolazione è stato talvolta disatteso ed è stata conferita una particolare rilevanza al criterio dell’entità e il valore delle negoziazioni, rappresentate dal reddito repertoriale, ciò che prescinde, come dato “ex se” indicativo, dalla vigenza o meno di tariffe legali.

La stessa relazione provvede poi ad applicare i criteri generali alla realtà costituita, tra altri, dal distretto in parola, traendone le dovute conseguente in sede di individuazione del numero e delle residenze dei posti portati in aumento.

Deve pertanto concludersi che gli atti gravati risultano indenni da censure sia in relazione al profilo della loro rispondenza a legge e a logicità, sia in relazione all’adeguatezza della motivazione, anche laddove si registra il contrario avviso rispetto al parere del Consiglio distrettuale, secondo i criteri giurisprudenziali sopra richiamati.

Ciò chiarito, non possono condividersi, quindi, nella presente sede di legittimità le specifiche doglianze dei ricorrenti in ordine all’istituzione di nuove e/o ulteriori sedi notarili, nel territorio di rispettiva operatività, dato che tra gli scopi primari dell’iniziativa legislativa d’urgenza, come recepita nella relazione ministeriale, vi era quello della maggior concorrenzialità, non illogicamente corrispondente ad una maggiore diffusione sul territorio, fermo restando che il medesimo legislatore del 2012, proprio al fine della maggior competitività tra coloro che esercitano tale funzione, ha introdotto anche la definitiva abrogazione di ogni tariffa notarile.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che anche il parametro del rapporto tra notaio e popolazione, previsto dall’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, non è un valore assoluto ma relativo, essendone ammessa la deroga in ragione di specifiche esigenze (Tar Lazio, Sez. I, 4.1.13, n. 62;
Cons. Stato, Sez. IV, 6.4.82, n. 227;).

Nella specie, l’amministrazione ha comunque dato atto dei motivi – condivisibili secondo quanto sopra – che l’hanno indotta a derogare talvolta al criterio della popolazione minima e a valorizzare il criterio dell’apprezzamento delle concrete realtà economiche locali.

La congruenza e la logicità di tale scelta, nel contesto normativo cui il decreto impugnato ha dato attuazione, si profilano quindi prevalenti sulle considerazioni specifiche e soggettive di parte ricorrente.

Passando all’esame del terzo motivo di ricorso, il Collegio rileva la sostanziale genericità del medesimo, che contesta l’applicazione del c.d. “metodo circolare” senza fornire dati oggettivi e verificabili in concreto a sostegno delle relative conclusioni.

La tesi della parte ricorrente si fonda esclusivamente su parametri matematici ma non tiene conto della peculiarità della fattispecie, orientata – come sopra evidenziato – ad una più capillare diffusione sul territorio del servizio notarile in relazione all’eccezionale aumento di posti di cui alla decretazione d’urgenza e non alla distribuzione “ordinaria” di posti seguenti la revisione periodica delle tabelle di legge.

Da ultimo, il Collegio non rileva la non manifesta infondatezza in ordine alla questione di costituzionalità prospettata con il quarto motivo di ricorso, anche questa fondata su soggettive e non provate valutazioni “pro futuro” dei ricorrenti, secondo cui la concentrazione “eccessiva” di operatori nel medesimo settore e nelle medesime zone può determinare solo inizialmente un incremento della concorrenza ma in un secondo momento genererebbe l’abbandono del servizio, con violazione del criterio di efficienza.

Tali conclusioni, come detto, appaiono apodittiche e non suffragate neanche da elementi statistici oggettivi a idonee a comprovarle, per cui non si rinviene alcuna violazione dell’art. 3 Cost., riguardando l’ampliamento delle sedi l’intero territorio nazionale, dell’art. 41 Cost, non impedendo alcuna iniziativa economica specifica, e dell’art. 97 Cost., generando una maggiore concorrenzialità un assestamento del rapporto domanda-offerta nel senso più confacente ad una competitività dell’intero settore pubblico in evidenza.

L’infondatezza del ricorso per quanto finora dedotto comporta, poi, l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, orientati a lamentare esclusivamente l’illegittimità derivata del decreto ministeriale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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