TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202302401
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Pubblicato il 31/07/2023
N. 02401/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento D.P.A.C. Cat. II n.-OMISSIS- del 17.07.2015 con il quale il Questore di Messina ha irrogato il provvedimento di DASPO con l'obbligo di presentazione per la durata di anni due;
-di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento di D.A.SPO n.-OMISSIS- del 17.07.2015, il Questore di Messina, ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989, ha disposto a carico del ricorrente il divieto di accedere a manifestazioni sportive in cui erano impegnate le compagini calcistiche del Catanzaro e di altri club professionisti e dilettanti, di qualsiasi torneo e campionato, comprese le gare amichevoli ed eventuali competizioni europee e all’estero, nonché di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi, per il periodo di anni 2;inoltre, per una durata di pari tempo, ha prescritto l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia competente durante tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Catanzaro.
Il provvedimento è stato emanato in ragione del comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell’incontro di calcio “A.C.R. Messina – Catanzaro”, svoltosi in data 29.11.2014 presso lo stadio “San Filippo” di Messina;segnatamente, lungo il tragitto per lo stadio, il deducente, accogliendo le provocazioni di alcuni tifosi messinesi, “ dopo essersi travisato con una sciarpa a quadri colore beige, brandiva minacciosamente, facendola roteare, una cintura colore nero che teneva in mano” ;
2. Con ricorso notificato in data 15.09.2015 e depositato il 29.09.2015, il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento, formulando le seguenti censure: I . Violazione degli artt. 7-8-10 Legge 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe comunicato l’avvio del procedimento solo al termine della fase istruttoria, nonché avrebbe illegittimamente rigettato l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 13.05.2015 ed, infine, non avrebbe tenuto conto della memoria partecipativa presentata dal medesimo; II. Violazione dell’art. 13 Costituzione – Difetto di motivazione , in quanto il D.A.SPO avrebbe dovuto essere supportato da adeguata motivazione anche in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata. Inoltre, l’Amministrazione resistente non avrebbe effettuato alcun accertamento circa la sussistenza delle circostanze oggettive e soggettive per l’adozione del provvedimento in questione, né alcuna valutazione circa la pericolosità dell’esponente; III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. n. 401/1989 – Insussistenza dei presupposti fattuali richiesti per l’applicazione della misura adottata – Eccesso di potere per il travisamento dei fatti e/o loro erronea valutazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione anche in relazione al violato principio di gradualità e proporzionalità della sanzione ed alla disparità di trattamento, in quanto difetterebbero i presupposti individuati dall’art. 6, l. n. 401/1989 per l’emanazione del D.A.SPO per non avere il ricorrente preso parte, in occasione della partita del 29.11.2014, ad episodi di violenza a persone o cose. Lamenta, inoltre, che l’Amministrazione non avrebbe potuto individuare con certezza un soggetto con il volto interamente coperto, non noto alle forze dell’ordine e residente in altro Comune da quello in cui avvenivano i fatti in questione. Infine, il provvedimento sarebbe inficiato sotto il profilo della disparità di trattamento, atteso che al ricorrente veniva irrogata la medesima sanzione comminata ad altro tifoso già interessato da due precedenti DASPO.