TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2018-07-25, n. 201801812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2018-07-25, n. 201801812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201801812
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2018

N. 01812/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00896/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2018, proposto da
M S K S, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V S in Milano, alla via Coni Zugna, 5/A;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, alla via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Milano del 4 dicembre 2017 di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè del successivo provvedimento di diniego del visto di reingresso emanato dalla Ambasciata d’Italia in Egitto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 20 giugno 2018, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..



1. Con ricorso notificato in data 15 marzo 2018 il sig. Shanin ha chiesto l’annullamento previa sospensione del decreto di rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nonché del conseguente provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia al Cairo gli ha negato il visto di reingresso in Italia.



1.1. A motivi del gravame il ricorrente essenzialmente deduceva la violazione delle regole di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché la insussistenza –in ogni caso- dei presupposti di fatto posti a fondamento degli impugnati provvedimenti, stante la genuinità del rapporto di lavoro domestico intrattenuto con il sig. Sartorelli e la sua idoneità a garantire flussi reddituali adeguati alla permanenza –ovvero al rientro- nel territorio nazionale.



1.2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate che, in limine , hanno eccepito la nullità del mandato ad litem , che non risulterebbe essere stato conferito secondo le norme che disciplinano il rilascio della procura da parte di un soggetto che si trova al di fuori del territorio nazionale.

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