TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-03-20, n. 201903708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-03-20, n. 201903708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903708
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 03708/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O- elettivamente domiciliato in Roma, viale Africa n. 120 presso lo studio dell’avv. M S che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

-O- – non costituito in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:


- giudizio di inidoneità notificato in data 20 novembre 2018 emesso dalla Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 Allievi Finanzieri – Anno 2018 (determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 133695, datata 4 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 38 in data 15 maggio 2018);

- graduatoria finale di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 Allievi Finanzieri – Anno 2018, profilo “Contingente ordinario”– “Motorista navale” approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 366760 del 10/12/18;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2019 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, a seguito del consenso manifestato dalle parti e alla loro rinuncia ai termini di rito, il giudizio può essere definito con le forme dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/10;

Considerato, poi, in fatto, che con il ricorso principale il-O-impugna il giudizio di inidoneità notificato in data 20 novembre 2018 ed emesso dalla Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 Allievi Finanzieri – Anno 2018 (determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 133695, datata 4 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 38 in data 15 maggio 2018);

Considerato, in diritto, che il ricorso principale è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, disparità di trattamento, omessa valutazione dei presupposti, contraddittorietà, eccesso di potere sotto vari profili, mancanza e, comunque, insufficienza d’istruttoria e violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e 1 l. n. 241/90 in quanto la gravata valutazione d’inidoneità sarebbe frutto di un convincimento errato e non conforme alla realtà come risulterebbe dal fatto che il ricorrente sarebbe risultato idoneo ad altro precedente concorso per il reclutamento di VFP1, indetto dalla Marina Militare, e ad una visita specialistica presso la Asl Roma 3 a cui si sarebbe sottoposto, con esito positivo, dopo avere ricevuto il giudizio d’inidoneità impugnato in questa sede;

Considerato che il motivo è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

- la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di 380 allievi finanzieri, per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, prevede che “ l’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

Detto accertamento si articola in:

a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;

e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo ” (art. 15 del bando);

- nell’ambito della procedura concorsuale, il ricorrente con atto del 20/11/18 è stato giudicato non idoneo a seguito degli accertamenti psicoattitudinali in quanto “ non in linea con le seguenti aree: socio-relazionale, emotiva, dell’assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso ”;

- il giudizio in esame è espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione censurabile in sede giurisdizionale solo ab externo ovvero in presenza di profili d’illogicità ed incongruenza, nella fattispecie non ravvisabili;

- in particolare, il dedotto contrasto con la valutazione effettuata dalla commissione competente per l’assunzione dei volontari nell’ambito della procedura selettiva indetta dalla Marina Militare non costituisce idoneo parametro di legittimità alla luce del quale valutare la fattispecie e ciò in ragione della diversità di funzioni e prerogative e di durata del rapporto d’impiego del profilo richiesto dalla Guardia di finanza rispetto a quello cui si riferisce la procedura indetta dalla Marina Militare;

- né, in senso favorevole al ricorrente, assume significativa rilevanza la visita specialistica presso l’Asl Roma 3, citata nel gravame, perché in atti non vi è alcuna prova dell’espletamento della stessa e, soprattutto, della sovrapponibilità dei relativi criteri di valutazione rispetto a quelli previsti dal bando per l’accertamento dell’idoneità attitudinale;

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