TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-16, n. 202400173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-16, n. 202400173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400173
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00173/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00177/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato B P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M P in Catania, viale XX Settembre n. 45;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto in Catania presso la Segreteria del TAR, via Milano 42;



per l'annullamento

- della determina n. -OMISSIS- del 10.11.2016 a firma del Dirigente dell'Area tecnica – VI Settore del Comune di -OMISSIS-, notificata il 15.11.2016, avente ad oggetto la trascrizione di opere edilizie nei registri immobiliari a seguito di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire;

- del verbale di accertamento di inottemperanza del 07.04.2015;

-di ogni altro atto connesso e consequenziale a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio de Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente è proprietaria di un immobile realizzato abusivamente nel Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-, censito al catasto al foglio n. 8, part. 2288.

Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2017, impugnava la determinazione n. -OMISSIS- del 10 novembre 2016, notificata il successivo 15 novembre, con cui il Dirigente dell’area tecnica – VI settore del Comune di -OMISSIS- aveva accertato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivamente realizzato, disponendone la trascrizione nei pubblici registri.

La ricorrente espone che:

-in data 10 dicembre 2004 aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003;

-la realizzazione dell’opera abusiva in oggetto era stata riscontrata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- in data 24 dicembre 2004;

-con sentenza definitiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Corte di Appello di Messina aveva condannato la ricorrente per il reato di cui all’art. 20 lett. c) l. n. 47/1985 e ordinato la demolizione dell’immobile abusivo;

-tale sentenza non veniva eseguita dalla competente Procura della Repubblica ma a seguito di questa, in data 7 aprile 2015, riscontrata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, l’Amministrazione comunale adottava le determinazioni oggetto del presente gravame.

In data 12 maggio 2017, il Comune di -OMISSIS- si costituiva in giudizio per resistere al ricorso con mera memoria di stile.

La ricorrente, in vista dell’udienza di discussione, presentava memorie e documenti, insistendo per l’annullamento dell’atto impugnato.

All’udienza del 23 ottobre 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

2.- Il gravame è affidato a sei motivi di ricorso.

Il primo motivo è rubricato “ Violazione di legge (art. 31 D.leg. 380/01 – Art. 7 l. 47/85) : l’Amministrazione non avrebbe mai adottato l’ordinanza di demolizione, di guisa che, prevedendo il d.lgs. 380/01 un preciso iter procedimentale che prende le mosse proprio dall’ordine demolitorio, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare gli atti successivi;

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi “ Eccesso di potere per carenza di potere e sviamento; Violazione di legge (art. 32 l. 326/2003); Violazione di legge (art. 31 D.leg. 380/01)” : il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto adottato in pendenza dell’istanza

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