TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-03-20, n. 202401823
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2024
N. 01823/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05162/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5162 del 2019, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispano n. 17 del 14.07.2008, prot. n. 9132 del 15.07.2008, mai notificata alla ricorrente, con la quale si impartisce ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione di una costruzione in Crispano alla Via Provinciale Cardito Traversa a Destra (oggi Traversa Madonnelle a destra), realizzata su terreno di sua comproprietà censito in N.C.T. al foglio n.3 mappale n.1386 dell’estensione di mq. 1.997,00;
b) dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispano n. 24, prot. n. 11038 del 12.09.2008, mai notificata alla ricorrente, con la quale si sanziona ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 la prosecuzione delle opere già oggetto dell’ordinanza n. 17/2008;
c) quatenus opus dei processi verbali redatti dalla P.M. di Crispano nn. 662/2008 e 801/2008, con i quali si è proceduto a contestare a carico del solo sig. Vitale Aldo gli abusi riscontrati nel terreno di sua comproprietà;
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso il verbale di accertamento dell’inottemperanza alle predette ordinanze, elevato in data 15.03.2019 presumibilmente a carico del sig. Vitale Aldo e citato nelle premesse del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 2766 del 19.03.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 dicembre 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, proprietaria pro quota di 500/1000 di un suolo in Crispano, sul quale insiste un fabbricato destinato a civile abitazione, impugna gli atti in epigrafe indicati.
La ricorrente riferisce che, in data 8.06.2018, aveva inoltrato al Comune di Crispano rituale istanza al fine di ottenere copia conforme dei titoli abilitativi attestanti la legittimità urbanistica del fabbricato insistente. Inoltre, per analoghe finalità, con la medesima istanza chiedeva il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in questione.
A causa del silenzio serbato dal Comune sull’istanza, la ricorrente proponeva ricorso a questo giudice, che, con sentenza n. 766/2019, pubblicata il 12.02.2019, accoglieva il ricorso e ordinava al Comune