TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-05-27, n. 202400832
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 00832/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2023 REG.RIC.
N. 01420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, proposto da
L S, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2023, proposto da
L S, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 982 del 2023:
a) del silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare relativamente all'istanza di accesso agli atti presentata dall'ing. Solima, in data 26 aprile 2023, e tesa, tra l'altro, ad ottenere l'accesso alla documentazione tutta sottostante la trascrizione dei nominativi dei contitolari e delle quote di proprietà relativi ad alcuni beni, siti nel Comune di Mendicino (CS), già compresi nella massa ereditaria di L Q (massa oggetto del verbale di sorteggio e relativo decreto del G.U. del Tribunale di Cosenza del 4 novembre 2011, a definizione del giudizio RG 372/1976), e, in particolare, in ipotesi, i) la perizia tecnica di parte, eventualmente giurata, con identificazione dei contitolari dei beni e delle relative quote di proprietà; e/o ii) il ricorso per correzione e/o integrazione del decreto del Tribunale di Cosenza rep. 68/2011 del 4 novembre 2011 con cui era stato approvato il verbale di attribuzione di “quote” (ciascuna delle 4 “quote” essendo costituita da un lotto raggruppante più beni) e del provvedimento di accoglimento a firma del G.U.; e/o iii) l'atto di individuazione sottoscritto da uno o più condividenti; e/o iv) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da uno o più condividenti; e/o v) qualsiasi ulteriore documento in base al quale era stata eseguita la trascrizione della divisione con la individuazione, per ciascun bene, dei contitolari e delle relative quote di proprietà;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub a);
nonché per la conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza – – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare all'esibizione e rilascio di copia della documentazione tutta all'esito della quale si era proceduto alla trascrizione della attribuzione p ro quota della proprietà dei cespiti relativi alla comunione ereditaria del de cuius L Q, (comunione così come risultante e determinata in conseguenza del verbale di sorteggio e relativo decreto del G.U. del Tribunale di Cosenza del 4 novembre 2011, a definizione del Procedimento RG 372/1976), e, in particolare, i) la perizia tecnica di parte, eventualmente giurata, con identificazione di quote; e/o ii) il ricorso per correzione del decreto del Tribunale di Cosenza rep. 68/2011 del 4 novembre 2011 con cui era stato recepito il verbale di attribuzione di quote, con pedissequo provvedimento di correzione a firma del G.U.; e/o c) l'atto di individuazione catastale sottoscritto da uno o più coeredi in comunione; e/o iii) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da uno o più coeredi in comunione; iv) qualsiasi ulteriore documento in base al quale era stata eseguita la trascrizione della divisione ereditaria con l'attribuzione delle quote ai singoli coeredi e quindi del responsabile del procedimento.
2) quanto al ricorso n. 1420 del 2023:
a) del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cosenza – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare del 17 agosto 2023, con il quale è stato denegato l'accesso agli atti relativamente all'istanza presentata dall'ing. Solima, in data 3 agosto 2023, e tesa, tra l'altro, ad ottenere l'ostensione della documentazione tutta sulla scorta della quale si è proceduto alla trascrizione della attribuzione pro quota , come risultante dalla ispezione ipotecaria prot. n. T1 369339 del 9 giugno 2023, della proprietà di tutti gli immobili relativi alla comunione dei beni del de cuius L Q (determinata all'esito del verbale di sorteggio e relativo decreto del G.U. del Tribunale di Cosenza del 4 novembre 2011 - Procedimento RG 372/1976), e, in particolare, in ipotesi, 1) la perizia tecnica di parte, eventualmente giurata, con identificazione di quote; 2) il ricorso per correzione del decreto del Tribunale di Cosenza rep. 68/2011 del 4 novembre 2011 con cui è stato recepito il verbale di attribuzione di quote, con pedissequo provvedimento di correzione a firma del G.U.; 3) l'atto di individuazione catastale sottoscritto da uno o più condividenti; 4) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da uno o più condividenti; 5) qualsiasi ulteriore documento in base al quale è stata eseguita la trascrizione della divisione, con l'attribuzione delle quote ai singoli condividenti.
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti di cui all'istanza indicata sub a),
nonché per la