TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-06-13, n. 201706920

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-06-13, n. 201706920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706920
Data del deposito : 13 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2017

N. 06920/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11790/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11790 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Viaggi e Turismo M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ovidio 32;



contro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Soc Flixbus Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Vitale e Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via XXIV Maggio, 43;
Soc V.I.T.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alex Micheletto e Patrizia Mori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Scanzano in Roma, via XXIV Maggio, 43;



per l'annullamento

della nota prot. 11383 del 10.6.2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato la società Flixbus Italia S.r.l. all’esercizio dell’autolinea “Lecce-Roma”;

- dell’autorizzazione ministeriale n. 001973 rilasciata alla s.r.l. Flixbus Italia dall’Ufficio Ministeriale UMC di Milano per l’esercizio della ridetta linea statale “Lecce-Roma” (GISDIL 7476 – Autorizzazione n. 1973);

- della nota prot. 0024912 del 31.5.2016 con la quale l’ufficio Ministeriale UMC di Milano ha rilasciato parere favorevole all’accertamento del possesso delle risorse ex art. 3, comma 2, lett. e) ed f) D.lgs. 285/2005;

- della nota della Motorizzazione Civile di Bari prot. 3452 del 30.6.2016, circa l’accertamento delle risorse;

- dell’approvazione degli orari e del programma di esercizio nonché alla sicurezza del percorso rilasciato dall’Ufficio Ministeriale UMC di Bari di cui alla nota prot.n. 2057 del 14.3.2015;

- di tutti i nulla-osta e/o le autorizzazioni rilasciate nell’ambito del predetto procedimento dai competenti Uffici;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti che fanno parte del procedimento relativo alla predetta autorizzazione;

- di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti predetti;

nonché per il risarcimento dei danni

Derivanti dalla suddetta autorizzazione;

E sui motivi aggiunti depositati il 25.1.2017

Per l’annullamento

- della nota prot. 12366 del 28.6.2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato la società Flixbus Italia S.r.l. all'esercizio dell'autolinea "Roma-Lecce";

- dell'autorizzazione ministeriale n. 001975 rilasciata alla s.r.l. Flixbus Italia dall'Ufficio Ministeriale UMC di Milano per l'esercizio della ridetta linea statale "Roma-Lecce" (GISDIL 6857 — Autorizzazione n. 1975);

- della nota prot. 0026531 del 10.06.2016 con la quale l'ufficio Ministeriale UMC di Roma ha rilasciato parere favorevole all'accertamento del possesso delle risorse ex art. 3, comma 2, lett. e) e f) D.lgs. 285/2005;

- della nota della Motorizzazione di Aosta prot. 6654/MC del 27.05.2016, circa l'accertamento delle risorse;

- dell'approvazione degli orari e del programma di esercizio nonché alla sicurezza del percorso rilasciato dall'Ufficio Ministeriale UMC di Roma di cui alla nota prot. n. 1/164/2016 dell'8.3.2016;

- di tutti i nulla-osta e/o le autorizzazioni rilasciate nell'ambito del predetto procedimento dai competenti Uffici;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti che fanno parte del procedimento relativo alla predetta autorizzazione;

di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti predetti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Soc Flixbus Italia S.r.l. e della Soc V.I.T.A.-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. V B e uditi l'Avv. M. Malena per la ricorrente, l'Avv. F. Scanzano e l'Avv. A. Vitale per Flixbus Italia, l'Avv. A. Micheletto per la società V.I.T.A. e l'Avvocato dello Stato G. D'Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società ricorrente è titolare di numerose autolinee interregionali statali che collegano la Puglia con il Lazio e dell'autolinea regionale Roma-Avellino.

A seguito di istanze di accesso agli atti del 21.07.2016 la ricorrente ha acquisito copia degli atti riguardanti le linee autorizzate in favore di Flixbus:

- Lecce - Roma n. 1972 (GISDIL 7175);

- Lecce - Roma n. 1973 (GISDIL 7476);

- Roma - Lecce n. 1975 (GISDIL 6857).

Mentre secondo l’istante sarebbero stati negati gli atti relativi alle relazioni di traffico rese sulle linee “Manduria – Roma”; “Taranto – Roma”; “Avellino – Roma” e “Benevento – Roma”.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge: art. 3, comma 2, lett. a) D.lgs. 285/2005;

2) Violazione di legge: art. 2 comma 2 lett. b) nn. 1 - 2 - 3 -5) del D.M. 316/06 e art. 3, comma 8, DM 316/2006. Inosservanza della circolare n. 6/2013;

3) Violazione di legge: Regolamento 1071/2009 in tema di in tema di esercizio dell'attività di trasportatore su strada;

4) Eccesso di potere: difetto d'istruttoria. Omessa istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Disparità di trattamento.

Flixbus non possiederebbe nessuno dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 285/2005: “essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni”.

In particolare, Flixbus non sarebbe in possesso dei seguenti requisiti previsti dal Regolamento CE 1071/2009 per l'accesso alla professione di autotrasportatore (che ha sostituito il d.lgs. 395/2000):

- il requisito di stabilimento di cui all'art. 5 del Reg.to Ce 1071/2009, atteso che la controinteressata non possiederebbe una sede ai sensi del predetto Regolamento, nella quale custodire i documenti relativi alla "gestione del personale, i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione..." (lett. a);

- la stessa non compirebbe alcuna attività relativa ai veicoli di cui alla lett. b) in quanto possiederebbe un solo autobus che non impiegherebbe in nessuno dei servizi di cui è titolare;

- non svolgerebbe la predetta attività in modo "efficace e continuativo", in quanto non possiederebbe alcuna rimessa e/o officina meccanica, per cui l'ATI costituita per lo svolgimento della linea in esame si sarebbe avvalsa delle rimesse delle società mandanti;

- non svolgerebbe alcuna attività concernente i veicoli presso la propria sede operativa, in quanto non avrebbe alcun veicolo per il quale svolgere tale attività e una sede operativa oltre quella legale.

Il regolamento 1071/2009 presupporrebbe che l'impresa titolare della qualifica professionale di trasportatore su strada debba possedere: autobus in misura idonea al servizio; personale addetto al servizio rispetto al quale sono regolarmente applicate le disposizioni del CCNL e i tempi di riposo e di guida; rimesse per la manutenzione e le attività connesse all'uso dei mezzi; non essere incorsa nelle infrazioni gravi di cui all'Allegato IV.

Flixbus, inoltre, non soddisferebbe il requisito dell'onorabilità di cui all'art. 6 del citato regolamento europeo 1071/2009, in quanto non avrebbe dipendenti tenuti al rispetto delle norme, né sarebbe soggetta all'osservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Flixbus non utilizzando propri mezzi nello svolgimento dei servizi di linea, si sottrarrebbe alle verifiche previste dal predetto art. 6, evitando di incorrere in una delle infrazioni di cui all'Allegato IV e nelle condanne di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento.

Flixbus, non svolgerebbe trasporto su strada e di occuperebbe soltanto della "commercializzazione" dei biglietti senza alcun rischio di perdere il titolo abilitativo professionale, in quanto il trasporto sarebbe affidato ai mandanti delle ATI.

Flixbus non possiederebbe, inoltre, il requisito della capacità finanziaria di cui all’art. 7 del citato regolamento 1071/2009, in quanto a fronte di un capitale minimo di € 9.000,00 avrebbe conseguito per il 2015 una perdita di bilancio di oltre € 2.446.536,00, come potrebbe evincersi dal Bilancio della società.

Flixbus utilizzerebbe circa 100 autobus sulle oltre 50 linee autorizzate ed intestate a quest'ultima, ma non avrebbe le riserve, pari ad almeno € 499.000,00 necessarie per l’iscrizione al REN in base al regolamento n. 1071/2009.

Premesso ciò l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare il possesso dei predetti requisiti in base a quanto previsto dall’art.2, comma 1, lett. b) n. 1) del Regolamento attuativo D.M. 316/2006.

Pertanto Flixbus non possiederebbe i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada richiesti dalla legge in quanto non svolgerebbe "effettivamente e continuativamente" attività di trasporto persone.

In subordine è chiesto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi