TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-07, n. 202216358

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-07, n. 202216358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216358
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16358/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09346/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2018, proposto da F L &
C., Ditta Individuale Puccio Salvatore Pietro, Armamento Rallo S.n.c., Papiro Giuseppe &
C. S.n.c., Papiro Salvatore &
C. S.n.c., Trono Matteo e Gerardi Antonietta S.n.c., Ditta Individuale Fiorino Paolo, Organizzazione Produttori per la Pesca del Tonno con il Sistema del Palangaro, Rallo Angelo &
Vincenzo S.n.c., Rallo Pietro &
C. S.n.c., Di Girolamo &
Gusmano S.n.c., B.M.P. di Giacalone Ignazio &
C. S.n.c., Armamento Mezzapelle &
Pizzolato S.n.c., Gaudenzi Antonio S.r.l., Sagittario S.r.l., Medusa &
C. S.n.c., Ditta Individuale Brignone Giuseppe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ornella Sarcuto e Salvatore Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della Sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

contro

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pescatori La Tonnara Soc. Coop. A R.L., Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e F.lli S.n.c., De.Mo. Pesca di P d M &
C. S.a.s., Carloforte Tonnare Piemme, non costituiti in giudizio;
Euro Pesca Cetara S.r.l., Giuseppe Padre II S.r.l., Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e F.lli S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, v.le

XXI

Aprile n. 11;
De.Mo. Pesca di P d M &
C.S.a.s., Società Cooperativa Pescatori "La Tonnara" S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Micucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Cannizzaro in Roma, corso D'Italia, 106;

per l'annullamento

1) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2018 n. 8876, pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2018, n. 114, Serie Generale;

2) di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, comunque annesso o connesso e richiamato nel provvedimento anzidetto, anche se non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Euro Pesca Cetara S.r.l., di Giuseppe Padre II S.r.l., di De.Mo. Pesca di P d M &
C.S.a.s., di Società Cooperativa Pescatori "La Tonnara" S.r.l., di Tonno Rosso di Gallo Ferdinando e F.lli S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa R P all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 16 luglio 2018, depositato il successivo 1° agosto 2018, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, autorizzati alla pesca del tonno rosso con il sistema del palangaro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2018 n. 8876, pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2018, n. 114, Serie Generale, di ripartizione del contingente nazionale di cattura del triennio 2018-2020 per la campagna di pesca, relativamente alla determinazione della quota di loro interesse.

2. Avverso gli atti impugnati hanno formulato i seguenti motivi:

1. Difetto Di Competenza;

2. Eccesso di potere - Motivazione perplessa e contraddittoria del D.M 20 aprile 2018 n. 8876 - Ingiustizia grave e manifesta – Violazione dei parametri di sostenibilità economica - Violazione dell’art. 4 e 35 della Costituzione.

2. Violazione e Falsa Applicazione dell’art. 43 Del Regolamento Ue 2017/2107.Violazione e Falsa Applicazione dell’art. 8 del Regolamento (Ue) 2016/1627 del 14 settembre 2016. Violazione dell’art. 41 e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di Motivazione.

3. In sintesi, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti gravati per incompetenza trattandosi, secondo la prospettazione ricorsuale, di atti di programmazione generale di spettanza del Ministro;
inoltre, il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 non assicurerebbe analoghe prospettive di redditività a tutte le imprese autorizzate alla pesca del tonno rosso e non rispetterebbe i parametri di sostenibilità, così come individuati dal Comitato Scientifico dell’Iccat (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) e nella Raccomandazione Iccat 14-04;
per l’effetto gli odierni istanti ritengono necessaria una diversa ripartizione della quota riconosciuta all’Italia nella pesca del tonno rosso (incrementata per il triennio 2018/2020), al fine di destinare in favore del sistema dei palangari una percentuale maggiore fino al raggiungimento della sostenibilità economica;
lamenta, quindi, la violazione dell’art. 43 del regolamento 2017/2107 che stabilisce di “ ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale ”, facendo leva sulle disposizioni contenute nel Reg. UE n. 1627 del 14 settembre 2016 (che prevede un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo), laddove il decreto impugnato, pur richiamando formalmente i predetti Regolamenti, non avrebbe utilizzato criteri trasparenti e oggettivi, né ripartito equamente il contingente nazionale del tonno rosso e neppure preso in considerazione la pesca artigianale assegnando a 12 barche del sistema di pesca a circuizione il 75% della quota nazionale e ad 1 sola barca 463 tonnellate pari al 12% di tutta la quota italiana.

4. Si sono costituiti per resistere al gravame il Ministero intimato e le controinteressate, queste ultime insistendo per l’improcedibilità e comunque per l’infondatezza del gravame in applicazione anche della giurisprudenza del Tribunale formatasi in materia.

5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2022, tenutasi in modalità telematica secondo quanto disposto dall’art. 87 comma 4 bis del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, in mancanza di una domanda risarcitoria, ritualmente formulata o comunque almeno prospettata, il ricorso, come dedotto dalla difesa delle controinteressate, andrebbe dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. plen., 13 luglio 2022, n.8), in quanto la campagna di pesca 2018 si è conclusa, sicché, nessun vantaggio i ricorrenti potrebbero, all’attualità, conseguire dall’annullamento del decreto impugnato.

7. In ogni caso, le censure prospettate sono infondate.

8. In ordine alla competenza a provvedere del Direttore Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF (contestata nel ricorso introduttivo), si osserva che il decreto oggetto di causa ha natura meramente applicativa di disposizioni sovranazionali, con esclusione, quindi, del rilievo latamente politico o normativo degli atti stessi, tale, cioè, da porre un problema di riferibilità degli stessi alle competenze del Ministro.

9. I provvedimenti impugnati, pertanto, costituiscono atti di gestione afferenti, come tali, alle competenze dirigenziali (cfr. Corte Costituzionale n. 9/2013) ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105 (vigente nel 2018) (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2020, n.16).

10. Venendo poi al cuore dell’impugnativa -che assume, in particolare, violata la disciplina unionale di riferimento-, si osserva (in disparte la genericità delle censure riguardanti la dedotta lesione dei parametri individuati dal Comitato Scientifico dell’Iccat e nella Raccomandazione Iccat 14-04) che se è vero che il Reg.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi