TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-01-18, n. 201700052
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Pubblicato il 18/01/2017
N. 00052/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G G e L G, rappresentati e difesi dagli avvocati Fiammetta Brilli C.F. BRLFMT65R45A390V e Alberto Rubechi C.F. RBCLRT53E08B693Y, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi De Vito in Firenze, lungarno Serristori, n. 25;
contro
Comune di Anghiari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari C.F. MCCLRN55T25A541R, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume, n. 11;
nei confronti di
R P e S P, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampiero Pino C.F. PNIGPR50A23F839C e Nellina Pitto C.F. PTTNLN70L53D969U, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo 13;
Giuseppina Tofani, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
con il ricorso introduttivo
- dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Anghiari sulle diffide del 23 settembre 2015, 28 settembre 2015 e 8 ottobre 2015, presentate da Giorni Gianfranco e Giorni Luca sia riferite ai provvedimenti di ingiunzione e demolizione, ex art. 31 D.P.R.n.. 380 del 2001 e 196
del 2001 e 196 L.R. Toscana n. 65/2014 a fronte della realizzazione di opere in difformità del permesso di costruire n. 23 del 20 dicembre 2012, e della concessione edilizia n. 72/1991, che avverso la SCIA depositata dal sig. P Stefano prot. riattivata in data 16 settembre 2015 (prot. 6676);
- dell'obbligo del Comune di Anghiari di esercitare i poteri inibitori e di controllo previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 così come richiesti nelle sopra menzionate diffide rivolte sia alla demolizione di manufatti asseritamente abusivi, che alla inibizione dei lavori attinenti alla Scia presentata dal Sig. S P;
nonchè per l'annullamento
dell'atto presupposto e più segnatamente dell'autorizzazione paesaggistica n. 21 del 15 settembre 2015 e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
e per l’annullamento
con i motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2016
- della determina prot. n. 10126 del 16 dicembre 2015, trasmessa in pari data a mezzo pec al difensore a mezzo della quale il Comune di Anghiari ha dichiarato la "improcedibilità" del procedimento avviato delle diffide presentate per conto di Giorni Luca e Gianfranco, con nota del 24.09.2015, 28.09.:2015 e 2.10.2015, con conseguente permanere dell'obbligo del Comune di Anghiari di esercitare i poteri inibitori e di controllo, non correttamente esercitati, previsti dall'art. 19 della legge 241/1990 così come richiesti nelle sopra menzionate diffide rivolte sia alla demolizione di manufatti ritenuto abusivi, che ala inibizione e rimozione dei lavori attinenti la Scia presentata della sig. S P;
- dell'ordinanza n. 72 del 2 novembre 2015, in forza della quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Anghiari, ordinava a P R la demolizione delle "opere eseguite senza titolo - porzione dell'annesso agricolo, avente altezza misurata tra la quota di imposta e l'intradosso della capriata maggiore di ml 0,90 rispetto all'altezza di cui al progetto approvato con concessione edilizia n. 72 del 27 agosto 1991, con aumento volumetrico dell'edificio pari a mc. 660 circa, con conseguente annullamento della suddetta ordinanza, e declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di ordinare la demolizione dell'intero edificio realizzato in totale difformità rispetto al titolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anghiari, di R P e di S P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio i sig.ri G G e L G propongono azione ai sensi degli artt. 31 e 29 c.p.a. per l’accertamento giudiziario della illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Anghiari sulle diffide dagli stessi presentate in date 23.9.15, 28.9.15 e 8.10.15, relative alla SCIA prot. 4357 del 18.6.2015 presentata da S P (prima sospesa e poi riattivata dall’Amministrazione in data 17.9.2015) e volte all’accertamento dell’obbligo del Comune di Anghiari di esercitare i poteri inibitori e di controllo sulla SCIA medesima;con lo stesso ricorso viene altresì impugnata l’autorizzazione paesaggistica n. 21 del 15.9.2015, di assentimento paesaggistico sui lavori di cui alla SCIA prot. n. 4357.
2 - In fatto deve essere rilevato che:
– con concessione edilizia n. 72 del 1991 era stata autorizzata la realizzazione di capannone agricolo, senza autorizzazione paesaggistica, a favore di R P;
– con permesso di costruire n. 23 del 2012, in esito ad autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2012, il sig. S P veniva autorizzato alla costruzione di capannone quale ampliamento di quello esistente;
- gli odierni ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 23 del 2012 e l’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2012 con ricorso giurisdizionale, dichiarato irricevibile da questa Sezione con sentenza n. 1641 del 2013;
– con SCIA prot. n. 4357 del 19.6.2015 il sig. S P segnalava l’avvio di lavori di rimessa in pristino del capannone con abbassamento del pacchetto di copertura, avendo ottenuto in relazione alla suddetta SCIA autorizzazione paesaggistica n. 21 del 2015;
– con missiva in data 23.9.2015 i ricorrenti, rilevata la illegittimità della SCIA, diffidavano la p.a. ad adottare i provvedimenti volti alla demolizione degli edifici concessionati nel 1991 e nel 2012 e ad inibire la SCIA;seguiva in data 28.8.2015 la produzione di relazione tecnica e in data 8.10.2015 il sollecito della inibitoria SCIA.
3 - Nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti, pur dando atto della ricevuta comunicazione di avvio del procedimento relativo alle diffide ricevute, non essendo stato adottato il provvedimento finale, agiscono contro il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Con il medesimo ricorso essi impugnano l’autorizzazione paesaggistica n. 21 del 2015, contestandola sulla base delle seguenti censure:
– mancanza di considerazione del vincolo di cui alla fascia di rispetto di m. 150 dalle sponde della Reglia dei Molini, mancata considerazione del vincolo archeologico, introdotto dal PIT adottato il 2.7.2014;nonché mancanza di motivazione dell’autorizzazione assentita;
– violazione dell’art. 153 della LRT n. 65 del 2014 secondo cui nella commissione del paesaggio si può essere nominati una sola volta e i suoi membri non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione;
– violazione dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, non ricorrendo le condizioni per la procedura paesaggistica semplificata.
4 - Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Anghiari e sig.ri S P e R P.
5 - Con determina prot. n. 1026 del 16.12.2015 il Comune di Anghiari dichiarava la improcedibilità del procedimento avviato in esito alle istanze di attivazione dei ricorrenti, giacché il Comune ha adottato provvedimenti espressi per consentire la realizzazione delle opere di cui alla SCIA prot. n. 4357 del 19.6.2015, nonché l’ordinanza n. 72 del 2015 per la demolizione delle opere concessionate con la concessione edilizia n. 72 del 1991.
6 - Con atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano sia la determina n. 1026 che l’ordinanza n. 72, cit., formulando nei loro confronti le seguenti censure:
– con il primo motivo si contesta la dichiarata improcedibilità, a motivo dell’adozione di atti espressi (quello prot. n. 6676 del 16.9.2015, di riattivazione della SCIA, doc. 24 di parte ricorrente), senza prendere in considerazione i vizi denunciati dai ricorrenti;a) si evidenzia che lo stato rappresentato non è conforme a quello reale, perché l’opera realizzata è difforme da quella assentita e quindi con la SCIA si finisce per sanare un’opera che andava demolita integralmente;b) la SCIA è destinata a creare un edificio diverso da quello esistente, mentre viene attivata per opere di demolizione e ricostruzione che in zona vincolata presuppongono il rispetto della sagoma;
– con il secondo motivo si contesta l’ordinanza di demolizione n. 72 del 2015 censurando che con la stessa si ingiunga la demolizione solo della parte relativa all’edificazione in altezza eccedente il titolo, trattandosi di opera realizzata come unitariamente illegittima;tanto più che manca l’autorizzazione paesaggistica.
7 - Il Comune di Anghiari, S P e R P resistono anche ai motivi aggiunti. Nella memoria del 18 novembre 2016 i controinteressati eccepiscono la improcedibilità dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a. per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione provveduto sulla vicenda con il provvedimento n. 6676 del 16.9.2015 di riattivazione della SCIA, con la determina di improcedibilità delle istanze dei ricorrenti prot. n. 10126 del 16.12.2015 e con l’ordinanza di demolizione n. 72 del 2015. Quanto alla impugnazione, sempre con il ricorso introduttivo del giudizio, dell’autorizzazione paesaggistica n. 21 del 2015, i controinteressati eccepiscono la inammissibilità e improcedibilità del gravame, per mancata impugnazione del parere della Soprintendenza e per mancata evocazione in giudizio della Soprintendenza. I controinteressati eccepiscono anche la inammissibilità dei motivi aggiunti, laddove impugnano l’atto di declaratoria di improcedibilità (determina prot. n. 10126 del 16.12.2015) senza però aver impugnato quello l’atto presupposto e cioè l’atto di riattivazione della SCIA (determina n. 6676 del 16.9.2015).
8 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2016 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della valutazione da parte del Collegio di profili inerenti l’interesse alle proposte impugnazioni.
9 – Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti, in primo luogo, muovono azione sul silenzio, non avendo l’Amministrazione dato seguito alle istanze di attivazione dei poteri inibitori avverso la SCIA prot. 4357 del 2015 da essi presentate in date 23.9.15, 28.9.15 e 8.10.15. Il procedimento avviato a seguito delle suddette istanze sollecitatorie è stato però concluso con la determina prot. n. 10126 del 16.12.2015, impugnata con i motivi aggiunti;ne consegue che l’azione sul silenzio è divenuta improcedibile, stante la sopravvenuta pronuncia da parte dell’Amministrazione, come eccepito dai controinteressati.
10 – Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno altresì impugnato l’autorizzazione paesaggistica n. 21 del 2015, rilasciata in riferimento alla SCIA prot. n. 4357 del 2015, mentre con i motivi aggiunti impugnano il provvedimento che ha dichiarato improcedibili le istanze di attivazione dei poteri inibitori sulla SCIA medesima, evidenziando profili di illegittimità della suddetta segnalazione certificata di inizio attività.
Il Collegio reputa che non vi sia interesse di parte ricorrente alle suddette impugnazioni e che le stesse debbano essere quindi dichiarate inammissibili.
In primo luogo deve essere evidenziato che i ricorrenti hanno già separatamente gravato i provvedimenti autorizzatori alla costruzione di nuovo capannone (in ampliamento di quello edificato sulla base della concessione edilizia n. 72 del 1991), cioè il permesso di costruire n. 23 del 2012 e l’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 2012;il proposto ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza della Sezione n. 1641 del 2013 e le questioni con esso poste non possono essere riproposte in questa sede. Oggetto del presente giudizio sono invece la SCIA n. 4357 del 2015 e la connessa autorizzazione paesaggistica n. 21 del 2015, aventi ad oggetto lavori di rimessa in pristino e abbassamento del pacchetto di copertura del manufatto, cioè gli atti attraverso i quali il sig. P mira a riportare il manufatto stesso all’altezza concessionata con il permesso 23 del 2012, eliminando l’altezza ulteriore realizzata illegittimamente. Rispetto a tali atti non può esservi interesse di parte ricorrente alla loro caducazione, essendo atti che riducono la portata dell’edificazione realizzata;come eccepito dai controinteressati “controparte si lamenta anche dell’atto di ravvedimento operoso del vicino in forza del quale ciò che era stato fatto in eccedenza viene eliminato!” (pag. 21 della memoria del 18 novembre 2016). Conforme a quanto sin qui evidenziato è la sentenza del Tribunale penale di Arezzo n. 1887 del 2016, relativa alla edificazione posta in essere da S P in esito al permesso di costruire n. 23 del 2012 (depositata dai ricorrenti in data 7 novembre 2016);in essa il giudice penale, quanto al profilo paesaggistico, da un lato evidenzia la piena consapevolezza della tematica attinente al “mancato perfezionamento dell’iter amministrativo di imposizione del vincolo” c.d. Rettifilo Anghiari-Sansepolcro, giacché “il procedimento amministrativo preordinato alla decretazione del vincolo era stato avviato da parte del preposto organismo summenzionato ma, di fatto, alla fase consultiva non aveva fatto seguito il formale decreto conclusivo”;dall’altro, e per quello che qui più rileva, evidenzia che “gli imputati [il proprietario S P e il tecnico A G] si sono attivati nel rimettere in pristino l’area soggetta a vincolo, come ampiamente provato dalla documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 16.12.2015 e presente in atti”, aggiungendo che “trattasi, in particolare, della SCIA sottoscritta dal P a mezzo della quale è stato segnalato al Comune di Anghiari l’avvio dei lavori di ripristino dell’immobile abusivo, consistenti nell’abbassamento del relativo pacchetto di copertura, nonché nel certificato di agibilità rilasciato all’esito dei lavori, dall’Ufficio Edilizia-Urbanistica del Comune di Anghiari”;ne consegue la declaratoria di estinzione del reato paesaggistico “avendo i due imputati provveduto a ripristinare il bene suddetto spontaneamente”;più oltre la medesima sentenza evidenzia come “i lavori di ripristino sono stati diretti a riportare l’altezza del nuovo fabbricato nei limiti di quanto autorizzato dallo stesso permesso di costruire che, evidentemente, non era né materialmente, né tanto meno ideologicamente falso”. Alla luce delle considerazioni svolte, l’impugnazione degli atti correlati alla SCIA n. 4357 del 2015 e della connessa autorizzazione paesaggistica deve essere dichiarata inammissibile, non potendo ritenersi sussistere l’interesse dei confinanti ad ottenere l’annullamento dei titoli edilizio e paesaggistico che riducono l’altezza del manufatto in considerazione, eliminando l’edificazione realizzata in eccesso rispetto all’autorizzato.
11 – Con i motivi aggiunti viene del pari impugnata l’ordinanza n. 72 del 2015 per la demolizione delle opere concessionate con la concessione edilizia n. 72 del 1991.
Rileva tuttavia il Collegio che la suddetta ordinanza è stata annullata dalla Sezione, in accoglimento del ricorso r.g. n. 480 del 2015, con sentenza assunta alla stessa udienza di decisione del presente ricorso (20 dicembre 2016), così che sul punto il ricorso risulta improcedibile per difetto d’interesse.
12 – Alla luce delle considerazioni che precedono sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte inammissibili e in parte improcedibili, con spese a carico dei ricorrenti, liquidate come da dispositivo.