TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401018
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 01018/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2024, proposto da
G Z, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE M_D AB62BE8 REG2024 0041893 del 17/05/2024 e, per quanto occorra, del presupposto M_D AB62BE8 REG2024 0031825 del 12-04-2024, con il quale è stato disposto “dalla disamina degli elementi d’informazione prodotti dal Graduato generalizzato in oggetto, emergono problematiche familiari comuni a gran parte del personale dell’Esercito che si trova a dover sostenere un trasferimento di sede ed inoltre non sono emersi i presupposti necessari a poter modificare le determinazioni assunte con il foglio a seguito. Pertanto, in linea con quanto comunicato con il foglio a seguito, per il Graduato Giorgia ZAFONTE si dispone il trasferimento “d’autorità” del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) in GROSSETO al Comando delle Forze Speciali dell’Esercito in PISA, con attuazione del provvedimento in data 29 maggio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. L V;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con memoria del 26 agosto 2024, il patrocinio di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso, dopo l’intervento di un nuovo provvedimento che ha disposto il trasferimento della ricorrente alla sede di Grosseto.

Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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