TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-06-17, n. 202300357
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/06/2023
N. 00357/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcellino Marcellini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Marcellino Marcellini in Ancona, via Carducci, 8;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Del decreto del Questore di Ancona, emesso il 27 dicembre 2005 con il quale viene respinta l'istanza di rinnovo del permesso di Ancona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista l’istanza depositata in data 8 maggio 2023, con la quale parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese, in relazione al successivo rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari;
Ritenuto che il rilascio della carta di soggiorno sia da considerarsi totalmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, per cui deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe;
Ritenuto, con riguardo alle spese, che le stesse vadano compensate, dato che non risulta il collegamento tra il diniego di permesso di soggiorno impugnato e il successivo rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari, che appare collegata a un ingresso sul territorio nazionale ben successivo al provvedimento impugnato (2014).