TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-06-17, n. 202300357

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-06-17, n. 202300357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300357
Data del deposito : 17 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2023

N. 00357/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcellino Marcellini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Marcellino Marcellini in Ancona, via Carducci, 8;

contro

Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

Del decreto del Questore di Ancona, emesso il 27 dicembre 2005 con il quale viene respinta l'istanza di rinnovo del permesso di Ancona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Vista l’istanza depositata in data 8 maggio 2023, con la quale parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese, in relazione al successivo rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari;

Ritenuto che il rilascio della carta di soggiorno sia da considerarsi totalmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, per cui deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe;

Ritenuto, con riguardo alle spese, che le stesse vadano compensate, dato che non risulta il collegamento tra il diniego di permesso di soggiorno impugnato e il successivo rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari, che appare collegata a un ingresso sul territorio nazionale ben successivo al provvedimento impugnato (2014).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi