TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-04-18, n. 202402562
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Pubblicato il 18/04/2024
N. 02562/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2023, proposto da
L L, rappresentato e difeso dagli avvocati R D, A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio in relazione alle istanze inoltrate da parte ricorrente in data 30/05/2022 e 12/12/2022 nonché avverso ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente,
e per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze e mediante l’adozione di un espresso e specifico provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, Lombardi Lorenzo ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio sulle istanze depositate il 30/5/22 e poi il 12/12/22 con cui ha sollecitato l’Amministrazione alla rimozione di un attraversamento pedonale sito al viale dei Pini n. 20.
In particolare, nell’ultima diffida il ricorrente ha segnalato che l’attraversamento non rispetta le norme codicistiche (art. 145 reg. es. del Codice della Strada) trovandosi a meno di 5 mt dall’intersezione con il viale delle Rose e non è accessibile da utenti con disabilità, stante la presenza di due alberi sul marciapiede all’imbocco dell’attraversamento (in violazione dell’art. 40 codice della strada).
2 - Il Comune intimato non ha preso parte al giudizio.
3 - Alla camera di consiglio del 24/1/2024 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, secondo quanto prospettato al difensore del ricorrente ex art. 73 co. 3 c.p.a. alla camera di consiglio del 24/1/24.
5 - In punto di diritto, va infatti osservato che “ Le condizioni dell'azione giurisdizionale amministrativa sono rinvenibili nella legittimazione ad agire e nell'interesse a ricorrere, la prima intesa come titolarità di una situazione soggettiva qualificata, la seconda come vantaggio dall'accoglimento del ricorso ex art. 100 c.p.c., il che vale a qualificare la posizione dell'istante distinguendola da quella, indifferenziata, del quisque de populo (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1928;id., sez. IV n. 8364/2010;id., sez. VI n. 413/2010) ” – Tar Toscana, sez. III, sent. n. 892/2018.
Ed ancora:
“ Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente;in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (art. 100 c.p.c.) - (cfr., ex multis,