TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-10-03, n. 201601166
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Pubblicato il 03/10/2016
N. 01166/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2014, proposto da:
S A e R A, rappresentata e difesa dagli avvocati S C C.F. CPPSDR63P07A662Z, N D M C.F. DMDNCL61T24A662S, con domicilio eletto presso N D M in Bari alla via Manzoni n. 5;
contro
Comune di Giovinazzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M V C.F. VRNMSM65R23A662Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla via Dante n. 97;
nei confronti di
T C, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta C.F. PRFSVR65H02A662Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla via Cognetti n. 25;
per l'annullamento
(richiesto con ricorso principale e con ricorso incidentale)
della nota prot. n. 5167 del 12.03.2014, notificata in data 13.03.2014, del Comune di Giovinazzo avente ad oggetto: "Provvedimento conclusivo, ex L. 241/90 e s.m.i., del procedimento avviato in autotutela finalizzato alla verifica della legittimità della denuncia di inizio attività reg. al n. 275/2012, relativa ai lavori di ampliamento straordinario ex art. 3 della L.R. 14/2009 e s.m.i. dell'immobile residenziale esistente alla Via De Turcolis n. 12/B, identificato catastalmente al fg 3, mappa le 812 subb. da 1 a 7'';di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo e di T C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge in decisione il ricorso proposto da Azzolini Serafina e Andriani Rosa avverso la nota comunale n. 5167 del 12/3/14 (recante annullamento in autotutela della d.i.a. n. 272/12), già oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale con atto notificato alle controparti in data 18/19 settembre 2014, per effetto dell’opposizione spiegata dal Comune di Giovinazzo.
Parte ricorrente, destinataria del predetto annullamento in autotutela della D.I.A. n. 275/12 relativa a lavori di ampliamento straordinario ex art. 3 l.r. 14/09 di un immobile residenziale sito in Giovinazzo alla via de Turcolis (rectius: vico I de Turcolis), deduce con separati motivi di ricorso:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 19 co. 3 l. 241/90 in relazione al successivo art. 21 nonies ed eccesso di potere per contraddittorietà con precedente atto: il Comune ha leso l’affidamento ingenerato nelle ricorrenti, dal momento che contesta – nell’atto gravato – l’allineamento riscontrato, benché esso sia quello realizzato in base a piano di lottizzazione (di seguito anche solo “pdl”) approvato e le opere di urbanizzazione – comprese le strade – siano state “consegnate” al Comune nel 2008, senza che a ciò abbia fatto seguito alcun tipo di rilievo;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/90, per l’omessa considerazione degli interessi delle odierne ricorrenti e per non aver dato conto delle deduzioni da queste fornite in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90.
2. Ha proposto ricorso incidentale C T (proprietaria di un immobile prospiciente quello delle ricorrenti ed autrice della segnalazione da cui ha avuto origine il procedimento di autotutela), deducendo che l’annullamento comunale violerebbe:
- l’art. 9 DM 1444/68, nella parte in cui esclude che l’ampliamento progettato dalla ricorrente comporti violazione della distanza minima tra edifici ivi prevista, precisando che nel caso in esame il regime delle distanze applicabile è quello ricavabile – invece - dagli artt. 47 e 49 delle n.t.a. del vigente P.R.G.C.;
- l’art. 52 delle n.t.a. del vigente P.R.G.C. che prevede una distanza minima dal ciglio stradale di mt. 3, che l’ampliamento in esame non rispetterebbe.
Tanto premesso, ha chiesto che, per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, quello principale sia dichiarato improcedibile.
3. Rinunziata l’istanza cautelare, espletati gli incombenti disposti con l’ordinanza collegiale n. 34/2016, all’udienza del 22/9/16 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso incidentale va delibato per primo, stante l’incidenza di un suo eventuale accoglimento sull’interesse a ricorrere in capo alle signore Azzolini e Andriani.
4.1 Va, preliminarmente, sancita la tempestività di tale ricorso, a fronte della eccezione di tardività formulata da parte ricorrente fin dalla memoria del 12/11/15.
Ed invero, “ Il ricorso incidentale è uno strumento offerto al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento impugnato, o atti ad esso connessi perché appartenenti al medesimo assetto di interessi, con il ricorso principale, ma per profili diversi da quelli dedotti con quest’ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario, al fine di neutralizzare o almeno limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al medesimo controinteressato dal provvedimento oggetto di impugnativa in via principale.
La proposizione del ricorso incidentale da parte di un controinteressato, quindi, è finalizzata alla conservazione della posizione di vantaggio derivante dal provvedimento impugnato in via principale.
L’art. 42 c.p.a., infatti, stabilisce che le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.
L’azione incidentale, pertanto, è caratterizzata dall’assenza di una lesione attuale, che, ove esistente, richiederebbe la proposizione di un’azione automa, e dalla presenza di una lesione virtuale, che potrebbe attualizzarsi a seguito dell’accoglimento del ricorso principale, sicché costituisce un’azione proposta in via accessoria a quella principale, atteso che non è autonoma rispetto a quest’ultima, ma in rapporto di derivazione causale, essendo indirizzata alla conservazione dell’assetto sostanziale di interessi che con il ricorso principale si vuole mettere in discussione ”, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 13/3/14 n. 2802).
Nel caso di specie, a seguito della segnalazione del 23/1/14, la ricorrente incidentale ha comunque visto soddisfatto il proprio interesse sostanziale (e, cioè, quello a paralizzare l’intervento edilizio delle ricorrenti) a mezzo dell’atto di autoannullamento, benché fondato su ragioni giuridiche diverse da quelle da lei poste a fondamento della sua segnalazione. Un eventuale gravame proposto in via principale avverso l’atto di annullamento sarebbe stato, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Al contrario, l’interesse della C si è riespanso per effetto del gravame proposto dalle A - A avverso il provvedimento di autotutela che, se accolto, consentirebbe loro di intraprendere l’intervento edilizio (asseritamene) lesivo della posizione giuridica della C.