TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306381
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 06381/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02690/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2020, proposto da
Società Uno Outdoor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M, A F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;

per l'annullamento

a) della determina del Dirigente dell'Area di Trasformazione del Territorio – Servizio Valorizzazione della Città Storica – Sito Unesco n. 11 del 9.7.2020 che revoca la procedura di sponsorizzazione per il restauro di 27 monumenti cittadini nota come Monumentando;

b) per quanto possa occorrere, della nota P.G./2019/912051 del 13.11.2019 con la quale è stato avviato il procedimento di ritiro degli atti della procedura di sponsorizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la società UNO OUTDOOR S.R.L., già aggiudicataria della procedura di sponsorizzazione per il restauro di 27 monumenti cittadini nota come Monumentando, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della determina dirigenziale n. 11 del 9.7.2020 di revoca della predetta procedura di sponsorizzazione e, per quanto possa occorrere, della nota P.G./2019/912051 del 13.11.2019 con la quale è stato avviato il procedimento di ritiro degli atti della medesima procedura.

Il ricorso è affidato alla denuncia di nove articolate doglianze con cui si deduce:

1. Incompetenza. Violazione del principio del contrarius Actus.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies l.

7.8.1990 n. 241 e 134 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per presupposto erroneo.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art 21 nonies l.

7.8.1990 n. 141. Eccesso di potere per presupposto erroneo.

4. Eccesso di potere per sviamento.

5. Violazione del giudicato. Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposto erroneo.

6. Segue. Sviamento.

7. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato. Contraddittorietà. Illogicità. Contrasto con i precedenti.

8. Segue.

9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies legge 7.8.1990 n. 241 Eccesso di potere per presupposto erroneo ”.

Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Napoli instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 26 ottobre 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni appresso specificate.

2.1. Non ha pregio giuridico il primo motivo con cui parte ricorrente lamenta l’incompetenza del dirigente ad adottare l’atto impugnato che ricadrebbe, a suo dire, nella sfera delle attribuzioni della Giunta municipale, secondo la regola del contraius actus , per essere stata quest’ultima ad indire la procedura di sponsorizzazione giusta deliberazione n. 55 del 7.2.2013.

Le asserzioni di parte ricorrente si appalesano radicalmente infondate.

Con la predetta deliberazione n. 55 del 7.2.2013 la Giunta aveva autorizzato il Dirigente del Servizio Programma Unesco ad adottare gli atti consequenziali, di talché il provvedimento impugnato costituisce atto di gestione del patrimonio monumentale e di esecuzione della volontà deliberata dall’organo politico ed è ascrivibile, come tale, alla competenza dei Dirigenti ex art. 107 del TUEL.

2.2. Non merita condivisione nemmeno la seconda censura con cui la società ricorrente si duole dell’utilizzo, ad opera dell’amministrazione, dell’istituto della revoca avendo dovuto la resistente utilizzare lo strumento del recesso di cui all’art. 134 d.lgs 163/06 in quanto, in relazione alla procedura di sponsorizzazione, era stato già sottoscritto apposito contratto con la società ricorrente.

Contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, deve osservarsi che si appalesa inconferente al caso di specie l’istituto generale del recesso di cui all’art. 134 d.lgs 163/06 atteso che ai contratti di sponsorizzazione si applica ratione temporis la previsione normativa di carattere speciale di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), in base alla quale le sponsorizzazioni sono soggette esclusivamente ai principi richiamati dal successivo art. 27, alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, nonché all’art. 199 bis che disciplina le procedure per la selezione di sponsor.

2.3. Va respinto anche il terzo motivo con cui la ricorrente ritiene che, a prescindere dalla qualificazione giuridica di revoca utilizzata dall’Amministrazione Comunale, il provvedimento impugnato sarebbe in realtà un provvedimento di annullamento, adottato in violazione del termine temporale di 18 mesi fissato dall’art. 21 nonies l. 241/90.

Invero la qualificazione del provvedimento impugnato in termini di revoca appare corretta avuto riguardo alla natura ed al contenuto dell’atto in relazione alla esigenza di assicurare la tutela primaria dell’interesse pubblico oggetto di nuova valutazione, a fronte delle pronunce del giudice amministrativo che hanno evidenziato l’errata applicazione dell’istituto della sponsorizzazione, nonché della previsione di un indennizzo in favore della ricorrente previsto in caso di revoca dall’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2.4. Anche le doglianze di cui al quarto, quinto e sesto motivo, che impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione, vanno disattese.

Il Comune di Napoli ha adottato il provvedimento di revoca in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7502/19, che ha confermano la sentenza del Tar Campania n. 6838 del 27.11.2018.

Secondo la ricorrente dalle sentenze dei giudici amministrativi innanzi citate non discenderebbe alcun obbligo di revocare la sponsorizzazione.

Tale asserzione non può essere condivisa.

Invero non potevano restare senza conseguenze le considerazioni espresse dai giudici amministrativi sulla procedura di sponsorizzazione di tutti 27 monumenti cittadini sulla scorta anche delle valutazioni espresse dall’ANAC.

Infatti l'Autorità con la delibera n. 625 del 7 giugno 2017 indicava le criticità riscontrate nella procedura in esame che possono essere sinteticamente indicate come segue:

1). errata applicazione dell’istituto della sponsorizzazione;

2). mancata stima del valore della controprestazione offerta allo sponsor;

3). errata indicazione dei tempi di esposizione pubblicitaria riferibili solo alla fase esecutiva dei lavori e non alla fase progettuale;

4). eccessivo ricorso alle varianti in corso d’opera con conseguente aumento dei tempi dell’esposizione pubblicitaria;

5). errata valutazione dell’importo della cauzione richiesta in sede contrattuale essendo inefficace nel settore del restauro la certificazione ISO posseduta dallo sponsor;

6). necessità di nomina di collaudatori interni alla stazione appaltante o da essa selezionati.

Dal canto suo il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 7502 del 4-11-2019, nel respingere l’appello avverso la sentenza di questo Tribunale sez. I, 27 novembre 2018, n. 6838, ha avuto modo di rilevare “ come già evidenziato dalla delibera ANAC, una non corretta applicazione della disciplina della sponsorizzazione da parte del Comune, sotto il profilo della determinazione dell’importo contrattuale negli atti di gara, (…) Correttamente, dunque, la sentenza appellata ha concluso che la mancanza di un’adeguata stima del controvalore offerto e l’erronea individuazione della base di calcolo del quinto (commisurata al valore totale degli interventi e non al singolo lotto al quale, con riferimento alla variante in questione, erano stati parametrati i requisiti tecnici) costituivano vizi inficianti non solo gli atti originari della selezione, ma anche la determinazione con cui era stata approvata la variante di progetto, in quanto, una volta stabilita la scorrettezza di un criterio applicato nell’originaria procedura, non si poteva continuare a farne applicazione, consentendo che i vizi già rilevati nella stessa si perpetuassero mediante il ricorso alle varianti ”.

Pertanto in considerazione del contenuto delle sentenze di primo e secondo grado citate, in particolare della pronuncia del Consiglio di Stato n. 7502/19, che hanno evidenziato l’errata applicazione dell’istituto della sponsorizzazione e la mancata stima del valore della controprestazione offerta allo sponsor, l’Amministrazione, al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e di operare una completa revisione della procedura di sponsorizzazione in relazione all’impossibilità di dare esecuzione alla stessa così come era stata inizialmente formulata, ha correttamente esercitato il potere di autotutela di secondo grado mediante l’atto oggetto di impugnativa.

2.5. Parimenti da respingere sono il settimo e l’ottavo motivo di gravame con cui la ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel bilanciamento degli opposti interessi, ad opera dell’Amministrazione, dell’interesse del privato alla esecuzione del contratto che sarebbe - a suo dire - da considerarsi prevalente, in considerazione dell’avanzata esecuzione del contratto e del tempo trascorso dalla sua sottoscrizione e del “costo zero” per l’Amministrazione Comunale derivante dal contratto di sponsorizzazione.

Invero, va rilevato che la corretta valutazione dei contrapposti interessi e della necessità di assicurare il superiore perseguimento dell’interesse pubblico emerge in maniera evidente nel supporto motivazionale del provvedimento che dà atto dei passaggi significativi delle pronunce di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, nonché della Delibera ANAC sugli aspetti critici salienti dell’intera procedura.

Non può condividersi inoltre l’assunto secondo cui il contratto fosse a costo zero per l’Amministrazione, atteso che le predette pronunce hanno rimarcato (come del resto rilevato dalla Delibera ANAC) che nel rapporto l’aspetto di mancata valutazione del beneficio economico che ricavava lo sponsor e, dunque, la “perdita” che subiva l’Amministrazione era uno degli aspetti più rilevanti.

2.6. Infine deve essere rigettata anche la nona doglianza con cui la società ricorrente contesta la misura dell’indennizzo di € 69.426,18 quantificata dal Comune per le progettazioni eseguite ed approvate.

Tale doglianza si rivela generica e pretestuosa atteso che detto importo deriva dalle notule per le spese di progettazione sostenute per gli interventi approvati ma non effettuati relativamente al mancato restauro dei restanti 17 monumenti.

3. In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del gravame che deve essere, pertanto, rigettato.

Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

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